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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Stato 16/03/2010, n. 1535
Sent. C. Stato 16/03/2010, n. 1535
Sent. C. Stato 16/03/2010, n. 1535
1. Attività edilizia - Appalti privati - Permesso di costruire - Impugnazione - Terzi interessati legittimati - Individuazione. 2. Procedimenti amministrativi - Avvio del procedimento - Obbligo di comunicazione ex art. 7 L. 241/2010 - Soggetti destinatari - Individuazione. 3. Edilizia e immobili - Titoli abilitativi - Permesso di costruire annullato - Sanatoria ex art. 38, D.P.R. 380/2001 - Applicabilità.1. La legittimazione a impugnare un permesso di costruire deve essere riconosciuta al proprietario di un immobile sito nella zona interessata alla costruzione, o comunque a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa, senza che sia necessario dimostrare ulteriormente la sussistenza di un interesse qualificato alla tutela giurisdizionale. La condizione di stabile collegamento tra gli immobili non p |
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FATTOI – Il Circolo Marina Mercantile “Nazario Sauro” di Trieste ha impugnato, chiedendone la riforma previa sospensiva, la sentenza con la quale il T.A.R. del Friuli Venezia Giulia, in accoglimento del ricorso proposto dai signori Licia Nuschak e Sergio Strukelj, ha annullato una concessione edilizia e una autorizzazione paesaggistica rilasciate dal Comune di Trieste a favore del medesimo Circolo, per la realizzazione della copertura di un preesistente campo da tennis. A sostegno dell’appello, il predetto Circolo ha dedotto: 1) erronea reiezione delle eccezioni pregiudiziali proposte in ordine al difetto di legittimazione attiva, e conseguentemente di interesse al ricorso, in capo ai ricorrenti; 2) violazione ed errata interpretazione dell’unico motivo di ricorso relativo alla violazione dell’art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, nr. 241; 3) violazione ed errata interpretazione del pri |
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DIRITTO1. In via preliminare, va disposta la riunione degli appelli in epigrafe, per evidenti ragioni di connessione. Infatti, con il secondo appello è censurata la sentenza emessa tra le stesse parti del primo giudizio, in sede di esecuzione della sentenza impugnata col primo appello. 2. Sempre preliminarmente, a fini di migliore comprensione delle statuizioni che seguono, è d’uopo un sintetico riepilogo della vicenda amministrativa e processuale per cui è causa. Oggetto del contendere è l’intervento intrapreso dal Circolo Marina Mercantile “Nazario Sauro” di Trieste per la realizzazione di una copertura parzialmente chiusa su un preesistente campo da tennis; tale intervento è stato assentito dal Comune di Trieste con una concessione edilizia e un’autorizzazione paesaggistica, originariamente impugnate dinanzi al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia dai signori Licia Nuschak e Sergio Strukelj, proprietari dell’immobile limitrofo a quello interessato dai lavori de quibus. All’esito di una prima pronuncia che aveva annullato i provvedimenti abilitativi rilasciati a favore del Circolo, questi sono stati rinnovati e nuovamente impugnati dagli stessi ricorrenti: in tale nuovo giudizio, il T.A.R. adito ha pronunciato la sentenza impugnata con l’appello nr. 1495 del 2008, annullando nuovamente gli atti di assenso per violazione dell’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento ai signori Nuschak e Strukelj nonché per violazione della prescrizione delle N.T.A. del vigente P.R.G., in forza della quale qualsiasi intervento che comportasse ampliamento di impianti sportivi esistenti richiedeva la previa predisposizione di uno studio planivolumetrico. Successivamente il medesimo giudice, adito per l’esecuzione della predetta sentenza, ha ordinato al Comune di Trieste di disporre la demolizione di quanto medio tempore edificato, considerando irrilevante il fatto che nelle more, pur essendo stato proposto appello dinanzi a questo Consiglio di Stato avverso la precedente sentenza di annullamento, l’Amministrazione comunale aveva dato corso alla procedura di approvazione dello studio planivolumetrico come prescritto dalle N.T.A. Con i due appelli oggi all’esame, sono gravate le due susseguenti sentenze appena richiamate. 3. Il primo appello è infondato, e va conseguentemente respinto. 4. Col primo motivo di impugnazione, parte appellante reitera l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, respinta dal T.A.R., per difetto di legittimazione ovvero di interesse in capo ai signori Nuschak e Strukelj; ciò sulla base di diffuse e articolate argomentazioni intese a evidenziare l’insussistenza di qualsivoglia concreta lesività dell’intervento sulle ragioni proprietarie degli orig |
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P.Q.M.Il Consiglio di Stato, sezione Quarta, riuniti gli appelli in epigrafe: |
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