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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ.Cassa DD.PP. 01/10/1993, n. 1195
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PremessaLa presente circolare costituisce l'attuazione operativa delle disposizioni degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 96/1993,R e successive modificazioni, coordinate con la normativa per le erogazioni che si applica alla Cassa depositi e prestiti; i vincoli che da essa discendono possono essere compensati sia dalla certezza operativa che dalla rapidità di erogazione. |
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Convenzioni per programmi di attuazione approvati dal CIPE |
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Opere pubblicheLa ratio della norma che chiama la Cassa depositi e prestiti ad intervenire in questo campo si poggia sui seguenti presupposti: l'opera oggetto della convenzione &eacu |
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1. Pagamenti.Fermo rimanendo che la Cassa depositi e prestiti subentra all'Agensud in base alle convenzioni in atto, per le erogazioni si applica la normativa della Cassa depositi e prestiti. La suddetta normativa stabilisce che le domande di erogazione siano a firma del rappresentante legale dell'ente e debbano essere corredate del certificato di pagamento firmato dal direttore dei lavori e vistato dal capo dell'ufficio tecnico. Per gli enti privi di detto ufficio, previa attestazione in tal senso, i documenti saranno vistati dal dirigente dell'ufficio competente o, in mancanza, dal solo direttore dei lavori. Si precisa inoltre, che le attestazioni richieste per le somministrazioni (es. inesistenza ufficio tecnico, ecc.) sono a firma del segretario dell'ente o quando detto organo non sia previsto, del dirigente responsabile. |
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Convenzioni per studi e progettazioniPer le convenzioni riferite a studi e progettazioni, le somministrazioni avverranno sulla base della |
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2. Perizie.a) Situazioni in itinere. Occorre distinguere tra le perizie che ai sensi dell'art. 13 del capitolato generale del Ministero dei lavori pubblici (decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063) non mutino essenzialmente la natura delle opere affidate e le perizie che, pur essendo funzionali all'opera progettata, siano da essa comunque separabili e come tali complementari o aggiuntive all'opera stessa (in termini di c.d. estendimento). Le prime rientravano nella autonomia dell'ente attuatore e comportavano l'utilizzo dei ribassi d'asta e/o delle minori utilizzazioni dell'importo per oneri di |
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3. Proroghe.Anche per le proroghe occorre distinguere tra la procedura a regime e quella in fase di trasferimento. Le "proroghe ai termini di chiusura della convenzione" deliberate dall'Agensud prima del 15 aprile 1993 verranno accettate da q |
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4. Collaudi e chiusura della convenzione.a) Nomina dei collaudatori. Il quinto comma dell'art. 8 stabilisce che la nomina del collaudatore e delle commissioni di collaudo, nonché l'approvazione del collaudo eseguito sono di competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica. É evidente che, qualora il collaudatore non sia già stato nominato, sarà cura dell'ente convenzionato richiede |
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5. Verifiche.Si richiama quanto stabilito nella convenzione con la sostituzione del soggetto Agenzia con la Cassa |
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6. Contenzioso.Per il problema del contenzioso questo istituto, riservandosi di esaminare le singole posizioni, ritiene, in questa sede, di r |
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7. Varie.Gli Enti attuatori, e tramite essi le imprese interessate, avranno cognizione dell'avvenuto trasferimento, |
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Convenzioni per i progetti speciali e le opere già trasferiteIl comma 5-bis dell'art. 9 del decreto legislativo n. 96/1993R prevede che la Cassa depositi e prestiti definisca i rapporti, per i progetti speciali trasferiti in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, a soggetti specifici, con le modalità e condizioni dell'art. 8. |
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