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Sent.C. Stato 08/02/2008, n. 416

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1. Appalti LSF - Gara - Consorzio - Ammissione - Condizione sul rispetto di oneri documentali 2. Appalti ll.pp. - Gara - Consorzio - Ammissione - Indicazione quote di partecipazione - Non necessaria 3. Appalti ll.pp. - Gara - Consorzio - Ammissione - Dichiarazione su effettuato sopralluogo - Sufficienza di quella del Consorzio 4. Appalti ll.pp. - Gara - Consorzio - Ammissione - Richiesta di atti già presentati in sede di prequalifica 5. Appalti ll.pp. - Gara - A.T.I. - Esclusione - Per omessa produzione di dichiarazione di avvenuto sopralluogo da parte di tutte le imprese associate - Inammissibilità 6. Appalti ll.pp. - Gara - A.T.I. Ammissione - Indicazione delle quote di partecipazione delle imprese associate - Necessità
1. Il principio del favor partecipationis nelle procedure di affidamento di appalti pubblici impone l’ammissione alla gara delle imprese facenti parte di un consorzio che abbiano rispettato gli oneri documentali posti esplicitamente a carico del solo concorrente collettivo (il consorzio, ndr), non potendosi ammettere la ricorrenza di una causa di esclusione implicitamente ricavabile da una clausola ambigua della lex specialis. 2. Negli appalti di lavori pubblici, l’obbligo legale di indicare le quote di partecipazione, strumentale all’accertamento della sussistenza dei requisiti di qualificazione in capo alle componenti dell’ATI, non è ravvisabile nei riguardi del consorzio (tra imprese artigiane o cooperative), atteso che è tale soggetto e non le singole imprese consorziate ad avere, quale soggetto giuridico autonomo, la qualificazione necessaria per la partecipazione alla procedura (nella specie alla stregua di componente della costituenda associazione temporanea). 3. In assenza di una esplicita previsione della normativa di gara di appalti di lavori pubblici che onerasse dell’incombente (obbligo legale di indicare le quote di partecipazione, ndr) le singole imprese consorziate, deve reputarsi sufficiente che la dichiarazione relativa al compimento del sopralluogo sia stata resa dal Consorzio, soggetto che partecipa in quanto tale alla procedura sulla base della propria qualificazione, pur se poi si avvalga di uno o più consorziati per l’espletamento dell’appalto e possa fare capo ai propri consorziati ai fini della dimostrazione dei requisiti relativi alle attrezzature tecniche ed all’organico medio annuo. 4. In virtù del principio di non aggravio del procedimento ex art. 1, c. 4, della L. 90/241, non risulta logica l’imposizione, a pena di esclusione, dell’onere di produrre documentazione volta a provare la sussistenza dei requisiti soggettivi identica a quella prodotta nella sede della prequalifica, sede deputata per l’appunto alla valutazione della sussistenza dei requisiti tecnici e morali di accesso alla procedura. Se è vero, infatti, che la fase della prequalifica non consuma il potere della P.A. di valutare anche in sede di gara la sussistenza dei requisiti di partecipazione, anche alla luce di eventuali sopravvenienze, è anche indubitabile che la documentazione in origine acquisita non può non essere utilizzata anche nella fase successiva ai fini della verifica della completezza della documentazione all’uopo richiesta ove questa conservi ancora validità ai sensi della normativa vigente. 5. Il principio del favor partecipationis esclude che si possa dare alla sanzione dell’esclusione a cagione dell’omessa produzione della dichiarazione di avvenuto sopralluogo da parte di tutte le imprese del costituendo raggruppamento a fronte di una quanto meno ambigua previsione della lettera di invito che richieda la presentazione del certificato relativo da parte dell’impresa capogruppo senza distinguere tra raggruppamento costituito e raggruppamento costituendo. 6. Dal combinato disposto degli artt. 8 e 13, c. 1 e 5, L. 94/109 e art. 93, c. 4, D.P.R. 99/554 si desume il principio di corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione all’A.T.I. e quote di esecuzione dei lavori, con la conseguenza che le quote di partecipazione al raggruppamento non possono essere evidenziate ex post, in sede di esecuzione del contratto, costituendo, quand’anche non esplicitato dalla lex specialis, un requisito di ammissione, la cui inosservanza determina l’esclusione dalla gara».

1a, 2a, 3a, 4a, 6a Sui requisiti per l’ammissione e la partecipazione delle associazioni temporanee di imprese (A.T.I.) e dei consorzi alle gare d’appalto di lavori pubblici ved. Csi 3 ottobre 2007 n. 906 R (Ai sensi dell’art. 13, c. 1 e 5, L. 94/109 è necessario che le quote di partecipazione all’A.T.I. delle singole imprese siano preventivamente indicate in sede di offerta); 28 settembre 2007 n. 884 [R=W28S07884] (Inciso del bando di gara, secondo cui l’impresa mandataria deve possedere in ogni caso i requisiti per l’ammissione in misura maggioritaria - Finalità); 3 agosto 2007 n. 712 [R=W3AG07712] e C. Stato IV 27 giugno 2007 n. 3765 R (Le singole società di un consorzio di cooperative assumono concretamente, attraverso il consorzio, le opere ed i servizi in appalto; e pertanto i requisiti di ammissione alla gara devono essere verificati in capo alle singole imprese e non soltanto in capo al consorzio); V 19 febbraio 2007 n. 832 R(Requisiti, per l’ammissione dell’ATI, della mandataria - Interpretazione dell’art. 95, c. 2, D.P.R. 99/554). 6. Conf. Csi 31 marzo 2006 n. 116.R 6c. All’art. 8 e all’art. 13, c. 1 e 5, L. 94/109 corrispondono rispettivamente l’art. 40 e l’art. 37, c. 3 e 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163: ved. «Corrispondenza fra norme vecchie e nuove».
(L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 1, c. 4)R [L. 11 febbraio 1994 n. 109, artt. 8 (6c) e 13, c. 1 e 5 (6c);R D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art. 93, c. 4]R

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