Dir. P.C.M. 09/01/2014 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Dir. P.C.M. 09/01/2014

Linee guida per l’applicazione dell’indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte.
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[Premessa]



IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE


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1. Premessa.

La presente direttiva ha l’obiettivo di fornire alle pubbliche amministrazioni linee guida sull’applicazione dell’art. 28 del decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui ha introdotto l’indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte.

La disposizione in esame modifica l’art. 2 -bis della legge n. 241 del 1990, introducendo il comma 1 -bis, che introduce il diritto dell’interessato ad ottenere un indennizzo da ritardo che, a sua volta, andrà corrisposto alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o da un regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, comma 2, legge n. 400 del 1988 e, ciò, fermo restando il carattere immediatamente applicativo delle disposizioni introdotte.

L’art. 28 in questione intende garantire l’effettività dei principi sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, tutelare i privati in conseguenza della violazione dei termini di conclusione dei procedimenti attivati ad istanza di parte, prevedendo, in detta specifica eventualità, il pagamento di una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo.

Va, in primo luogo, rilevato come detta disposizione sia diretta a sanzionare la violazione di un obbligo, in quanto correlato al rispetto di un preciso termine di conclusione di un procedimento amministrativo così come disciplinato dall’ar

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2. Le caratteristiche dell’indennizzo da ritardo.

L’indennizzo è liquidato dall’amministrazione procedente o, in caso di procedimenti complessi in cui intervengono più amministrazioni, da quella effettivamente responsabile del ritardo.

A tal fine va rilevato come per «Amministrazione responsabile del ritardo» debba farsi riferimento a quell’Amministrazione che non ha rispettato il termine alla stessa assegnato e che ha causato la mancata emanazione, nei termini prescritti, del provvedimento richiesto.

Nel caso di procedimenti in cui intervengono più Amministrazio

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2.1 Ambito di applicazione.

In ossequio a quanto previsto dall’art. 29 della legge n. 241/1990, la disposizione in questione si applica a tutte le amministrazioni pubbliche e ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative di cui all’art. 1, comma 1 -ter, della legge n. 241 del 1990.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione ogget

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2.2 Il procedimento di corresponsione dell’indennizzo.

Il procedimento finalizzato alla corresponsione dell’indennizzo deve essere preceduto dall’attivazione del potere sostitutivo.

L’interessato pertanto, successivamente al decorso dei termini di conclusione del procedimento e allo scopo di porre fine all’inerzia sino a quel momento protrattasi, deve ricorrere all’Autorità titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9 -bis, legge n. 241 del

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2.3 Corresponsione dell’indennizzo.

L’amministrazione responsabile del ritardo è tenuta a corrispondere l’indennizzo al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

a) che il procedimento amministrativo, iniziato ad istanza di parte, riguardi l’avvio o l’esercizio dell’attività di impresa (fino all’adozione del regolamento, emanato ai sensi dell’art. 17, comma 2, legge n. 400 del 1988, che dovrà confermare, rimodulare, estendere o eliminare la dispo

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2.4 Obblighi procedimentali in capo alle pubbliche amministrazioni.

Al fine di garantire un’efficace applicazione dell’istituto, il comma 8 dell’art. 28 introduce disposizioni che assicurano all’interessato una facile e tempestiva conoscibilità dei termini e delle modalità mediante le quali esercitare il diritto di indennizzo.

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2.5 Rimedi giudiziari.

Il comma 3 dell’art. 28 disciplina i rimedi esperibili nell’ipotesi in cui l’Amministrazione competente, o il titolare del potere esecutivo non emani il provvedimento e/o non faccia luogo al pagamento dell’indennizzo da ritardo.

In particolare, qualora il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine, né provveda alla liquidazione dell’indennizzo, l’istante potrà:

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2.6 Monitoraggio.

L’applicazione della disposizione sarà oggetto di un’attività di monitoraggio, da realizzare in collaborazione con l

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3. Quadro di riferimento degli obblighi delle pubbliche amministrazioni in materia di termini di conclusione del procedimento, comunicazione di avvio del procedimento e pubblicità

Per completezza si richiamano di seguito gli obblighi di cui agli articoli 2, 2 -bis, 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 e all’art. 35 del decreto legislativo n. 33 del 2013, che costituiscono il quadro di riferimento in cui si inquadrano le nuove disposizioni in materia di indennizzo.

a) Termini di conclusione, responsabile del procedimento e titolare del potere sostitutivo.

Le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere un procedimento avviato d’ufficio o a istanza di parte con l’adozione di un provvedimento espresso.

Nel caso in cui disposizioni di legge o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 non prevedano un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi in un termine pari a 30 giorni.

Pertanto, è riconosciuta alle amministrazioni la possibilità di prevedere termini adeguati per l’adozione del provvedimento, anche superiori a 90 giorni, qualora ciò sia indispensabile, tenuto conto della sostenibilità dei tempi per l’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento. Tali termini non possono in ogni caso superare i 180 giorni.

È quindi indispensabile che le amministrazioni, qualora non abbiano già provveduto, previa ricognizione e riorganizzazione delle procedure di propria competenza, adottino o aggiornino i regolamenti di individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti.

In questo quadro si inserisce anche l’obbligo dell’amministrazione di individuare, con chiarezza e per ogni procedimento di propria competenza, l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria, di ogni

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