La questione in esame concerne la legittimità dell’ammissione alla gara della ditta SMARIG s.r.l. nonché la disciplina in materia di accesso agli atti di gara.
Con riferimento a tale ultimo punto è necessario effettuare un preliminare excursus giurisprudenziale.
L’art. 13, comma 5, lett. a), del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163R, che esclude il diritto di accesso in ipotesi espressamente indicate, costituisce un’ipotesi di speciale deroga rispetto alla disciplina generale di cui alla l. 7 agosto 1990 n. 241R, da applicare esclusivamente nei casi in cui si tratti di tutelare segreti tecnici o commerciali motivatamente evidenziati dall’offerente in sede di presentazione dell’offerta; tuttavia, l’ampliamento del segreto trova un limite, ai sensi del comma 6, in vista della difesa in giudizio degli interessi del richiedente, in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito del quale viene formulata l’istanza di accesso (Consiglio di Stato, sez. V, 30 dicembre 2011, n. 6996).
L’art.13, al comma 2, prevede specifiche ipotesi di differimento dell’accesso e, in particolare, alla lett. c), in relazione alle offerte, dispone detto differimento “fino all’approvazione dell’aggiudicazione”; alla lett. c) bis, in relazione alla verifica di anomalia dell’offerta, dispone il differimento “fino all’aggiudicazione definitiva” (Consiglio di Stato, sez. V, 1 settembre 2011, n. 4905).
Al riguardo occorre fare riferimento all’art. 11, commi 4 e 5, secondo cui, rispettivamente, “Al termine della procedura è dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente” e