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03/09/2021

Dichiarazione sostitutiva del privato per il silenzio assenso nei procedimenti amministrativi

È ora possibile dimostrare l'avvenuta formazione del silenzio assenso dell'amministrazione tramite un'attestazione della P.A. o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva del privato; potrebbe trattarsi di una nuova opportunità per ovviare al ritardo della P.A. nei procedimenti in materia di titoli abilitativi edilizi.

Attestazione della P.A. o dichiarazione sostitutiva del privato per provare il silenzio assenso
L'art. 62 del D.L. 31/05/2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni 2021, convertito in legge con la L. 29/07/2021, n. 108), ha inserito il comma 2-bis, nell'art. 20 della L. 07/08/1990, n. 241, ai sensi del quale, nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento (c.d. silenzio assenso), fermi restando gli effetti comunque intervenuti:
- il privato può richiedere un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda
- l'amministrazione è tenuta a rilasciare tale attestazione in via telematica;
- decorsi inutilmente 10 giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, relativo alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

La suddetta modifica è finalizzata a garantire la certezza delle relazioni giuridiche e la spendibilità di titoli abilitativi formatisi tacitamente e quindi difficilmente utilizzabili per avviare attività, finalizzare atti traslativi di beni o chiedere finanziamenti a banche o operatori privati.
Si rafforza infatti l'istituto del silenzio assenso e la tutela dei privati, i quali ora potranno dimostrare tramite l’esibizione di un documento (attestazione dell’amministrazione o autocertificazione del privato) la formazione del silenzio assenso (quale provvedimento di accoglimento tacito) dell’amministrazione.

Si ricorda in proposito che l’art. 71, comma 4, del D.P.R. 445/2000 (modificato dal D.L. 76/2020) relativo alle dichiarazioni sostitutive presentate ai privati, prevede, in caso di controllo delle stesse, che l'amministrazione è tenuta a fornire - su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante - conferma scritta, della corrispondenza di quanto dichiarato dal privato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

Titoli abilitativi edilizi
Con riferimento al procedimento per il rilascio del permesso di costruire, l’art. 20, comma 8, del D.P.R. 380/2001 (modificato dal D.L. 76/2020) prevede l’obbligo per il S.U.E., fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, di rilasciare anche in via telematica, entro 15 giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti.

In tema di condono edilizio, i provvedimenti che si sono susseguiti nel tempo prevedono diversi meccanismi per la formazione del silenzio assenso, in base al quale la domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria si intende accolta decorsi i termini previsti senza l'adozione di un provvedimento negativo ed al ricorrere di determinati presupposti. In particolare, si tratta:
- dell'art. 35, comma 12, della L. 28/02/1985, n. 47;
- dell'art. 39, comma 4, della L. 23/12/1994, n. 724;
- dell'art. 32, comma 37, del D.L. 30/09/2003, n. 269.
È noto che la P.A. ha accumulato un importante ritardo nella conclusione dei procedimenti di condono edilizio ed esistono quindi molte istanze di condono inevase.
La suddetta modifica normativa potrebbe rappresentare un'importante svolta nel settore, premettendo al privato, decorsi i termini previsti senza l'adozione di un provvedimento di diniego da parte della P.A.:
- di richiedere e ottenere l’attestazione telematica circa il decorso dei termini del procedimento e dell'intervenuto accoglimento della domanda
- o, in mancanza dell'ottenimento dell'attestazione entro 10 giorni dalla richiesta, di predisporre la relativa dichiarazione sostitutiva.

Ricordiamo in proposito che, secondo la giurisprudenza, per la formazione del silenzio assenso sull'istanza di condono edilizio, è necessario che:
- sia stato completato il pagamento dell’oblazione dovuta e degli oneri concessori, e
- che la domanda sia completa di tutta la documentazione.
Ciò affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica da parte dell'amministrazione comunale sia in ordine alla ammissibilità del condono che alla corretta determinazione della misura dell’oblazione da versare, con la conseguenza che l’assenza di completezza della domanda di sanatoria osta alla formazione tacita del titolo abilitativo (Sent. C. Stato 10/05/2021, n. 3684).

Applicabilità in concreto
Resterebbero comunque aperte le questioni relative alla utilizzabilità in concreto della suddetta dichiarazione sostitutiva, alla possibilità per il professionista tecnico di certificare lo stato legittimo dell’immobile sulla base della suddetta dichiarazione, alla possibilità di finalizzare atti traslativi della proprietà di immobili sulla base della medesima dichiarazione, nonché alle conseguenze della non corretta formazione del silenzio assenso e della responsabilità del privato per la (non) veridicità della dichiarazione.

Si richiama in proposito l’art. 21 della L. 241/1990, ai sensi del quale con la segnalazione o la domanda di cui agli artt. 19 e 20 della medesima legge l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito penalmente. Restano inoltre ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 della L. 241/1990. Infine, la decorrenza del termine previsto dall’articolo 19, comma 3, della L. 241/1990 e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell’articolo 20 della L. 241/1990 non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o l’istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti.

Dalla redazione