Sent.C. Stato 27/04/1999, n. 743 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 27/04/1999, n. 743

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1. Appalti oo.pp. Collaudo Relazione riservata del collaudatore Diritto di accesso.
1. Alla relazione riservata del collaudatore di lavori pubblici appaltati dalla pubblica Amministrazione, di cui all'art. 100, 2° comma, del Regolamento oo.pp., R.D. 25 maggio 1895 n. 350, si estende il diritto di accesso agli atti amministrativi stabilito dalla L. 7 agosto 1990 n. 241.

1a. (C0.4) - Il collaudatore - dopo avere verificato che le domande dell'appaltatore siano state iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale (art. 91, 2° comma, del Regolamento oo.pp. R.D. 25 maggio 1895 n. 350) - deve emettere il suo avviso sulle contestazioni fra l'Amministrazione e l'appaltatore (art. 23, ultimo comma, c.s.). E precisamente, in base ai risultati della visita di collaudo, esporrà in relazione separata e segreta - alla quale l'appaltatore ha diritto di accesso ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241R, come afferma la C. Stato VI 27 aprile 1999 n. 743R - il suo parere sulle domande dell'impresa e dirà, tenuto conto del modo col quale i lavori furono condotti e delle domande e riserve dell'impresa, se a suo parere l'appaltatore sia da considerarsi negligente o in malafede, ai fini degli ulteriori provvedimenti a termini dell'art. 68 (Veramente la decisione del Consiglio di Stato cit. fa riferimento all'art. 79 del vecchio Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, R.D. 4 maggio 1885 n. 3074[R=RD307485], articolo al quale appunto corrisponde l'art. 68 del vigente Regolamento R.D. 24/827, il cui art. 1 ha abrogato le corrispondenti disposizioni di quello del 1885) del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, R.D. 23 maggio 1924 n. 827 (art. 100, 3° comma, c.s.)R. Ricordiamo che il Regolamento oo.pp. 1895 n. 350 prevede anche un'altra relazione riservata, quella con cui il Direttore dei lavori accompagna il conto finale (art. 63, comma 4); e anche di questa l'appaltatore ha diritto di prendere visione in forza dell'art. 25 della L. 1990 n. 241R, come deciso dalla C. Stato IV 10 dicembre 1998 n. 1771R.
(R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 100[R=RD25MA95,A=100]; L. 7 agosto 1990 n. 241)R

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