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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Il confinante ha diritto di accedere al permesso di costruire del vicino
Ai sensi dell’art. 22, L. 241/1990, comma 1, lett. b), l'accesso agli atti amministrativi è consentito a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
In ambito edilizio, tale interesse qualificato è stato riconosciuto dalla giurisprudenza in capo al proprietario vicino, nel caso in cui la richiesta sia finalizzata all'accertamento della conformità alle norme edilizie e urbanistiche delle opere realizzate su terreni adiacenti.
In applicazione del suddetto dettato normativo, il TAR Campania Salerno 15/10/2020, n. 1423 ha infatti ribadito che il proprietario dell’immobile vicino, quando faccia valere l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, ha il diritto di accedere agli atti abilitativi ed alle pratiche edilizie relative all’immobile confinante. Tale posizione, in quanto qualificata e differenziata e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa, basta ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 a legittimare il diritto di accesso alla documentazione amministrativa richiesta (vedi C. Stato 14/05/2010, n. 2966).
Il TAR ha inoltre precisato che per negare l'accesso non è possibile sostenere una violazione della riservatezza altrui, posto che l’art. 20 del D.P.R. 380/2001 fa carico al Comune di pubblicare sull’albo pretorio la notizia dell’avvenuto rilascio con l’indicazione degli estremi identificativi dell’atto, del richiedente, dell’immobile e della tipologia di lavori.
Nel caso di specie è stato di conseguenza riconosciuto il diritto di accesso della vicina al permesso di costruire relativo ad un fabbricato confinante allo scopo di verificare l'avvenuto compimento di abusi edilizi. La domanda era stata inizialmente respinta per l’asserita mancanza di un interesse diretto concreto e attuale e a causa della presunta lesione della riservatezza delle persone.
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