A seguito della ricognizione operata, i competenti Uffici periferici interverranno nei contesti di criticità rilevati, assicurando anzitutto il puntuale rispetto delle prescrizioni di tutela già impartite dall'Amministrazione.
Di tale ricognizione verrà data opportuna notizia agli uffici delle Autonomie territoriali competenti. Sulla base dei risultati della ricognizione potrà essere avviata un'opportuna razionalizzazione di dispositivi di vincolo vigenti, per quanto attiene alle prescrizioni d'uso, al fine di integrarli e renderli coerenti con le sopravvenienze.
Ove le misure già vigenti non siano reputate sufficienti, gli Uffici porranno in essere le seguenti ulteriori azioni.
3.1. Regolamentazione del commercio nelle aree pubbliche
Un fondamentale ambito di intervento per il conseguimento della finalità indicata al paragrafo 1 consiste nell'esercizio dei poteri affidati agli Uffici periferici del Ministero nell'attività di regolamentazione del commercio nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico.
Ai sensi dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, compete invero ai Comuni, sentito il Soprintendente, l'individuazione delle aree aventi le caratteristiche sopra indicate nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio.
Gli Uffici di questa Amministrazione si adopereranno quindi al fine di sollecitare l'esercizio da parte delle Amministrazioni locali dei poteri di regolamentazione del commercio sulle aree in argomento.
A tal fine, in particolare, i Soprintendenti, con il coordinamento del Direttore regionale, proporranno ai competenti Enti locali l'individuazione di aree per le quali vietare o sottoporre a condizioni l'esercizio del commercio, allo scopo di tutelare, in particolare, l'aspetto e il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del patrimonio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti.
Nello stesso senso, gli Uffici del Ministero collaboreranno con le Amministrazioni locali mediante la segnalazione delle attività commerciali o ambulanti che si svolgano illecitamente nelle aree in argomento, sollecitando l'esercizio dei poteri repressivi da parte delle medesime Amministrazioni o, ove ne sussistano i presupposti