FAST FIND : FL8295

Flash news del
02/10/2024

Diritto di accesso documentale difensivo ai titoli edilizi

Il Consiglio di Stato fornisce chiarimenti sul diritto di accesso alle pratiche edilizie per esigenze probatorie e difensive.

ACCESSO AI TITOLI EDILIZI - Nel caso di specie il Comune non aveva dato seguito alla richiesta di accesso della ricorrente relativa ad una SCIA di un soggetto terzo. Secondo la ricorrente esisteva un interesse diretto alla formulazione della domanda, legato a concrete ed attuali esigenze probatorie e difensive per sostenere le sue censure in un contenzioso concernente il diniego di annullamento del titolo edilizio oggetto della richiesta.
C. Stato 04/09/2024, n. 7394  ha accolto il ricorso fornendo i seguenti chiarimenti.

ACCESSO DOCUMENTALE DIFENSIVO - L’art. 22 della L. 241/1990 consente di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una pubblica amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto richiedente abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.
All’interno della fattispecie giuridica generale dell’accesso, la giurisprudenza (v. C. Stato, Ad. Plen. 25/09/2020, n. 19) ha chiarito che, esistono due fattispecie particolari:
1) l’accesso cd. difensivo e
2) l’accesso partecipativo.
Tali tipologie di accesso danno vita a due logiche interpretative differenti cui è preposto l’esercizio del potere amministrativo, secondo regole procedimentali nettamente differenziate:
- la logica partecipativa è imperniata sul principio generale della massima trasparenza possibile;
- la logica difensiva è costruita intorno al principio dell’accessibilità dei documenti amministrativi per esigenze di tutela e si traduce in un onere, che grava sulla parte interessata, di dimostrare che il documento al quale intende accedere è necessario per la cura o la difesa dei propri interessi.

SUSSISTENZA DELL’INTERESSE CONCRETO ED ATTUALE - Nel caso in esame la ricorrente aveva un contenzioso in corso in relazione al quale aveva manifestato il proprio interesse ad acquisire la documentazione amministrativa, pertanto la fattispecie rientrava nell’accesso difensivo.
Ciò posto, il Consiglio di Stato ha spiegato che l'esercizio del diritto di accesso difensivo, seppure non necessita dell’attualità della pendenza di una lite (dinanzi al giudice civile o ad altro giudice), trova in questa un elemento utile per valutare la concretezza e l’attualità dell’interesse legittimante all’istanza di accesso.
L’unico interesse legittimante all’accesso difensivo è, infatti, quello che corrisponde in modo diretto, concreto ed attuale alla cura in giudizio di tali predeterminate fattispecie, in chiave strettamente difensiva.
Il secondo dei parametri sottesi all’istituto dell’accesso è quello riguardante il c.d. “collegamento al documento del quale è chiesto l’accesso”, in modo tale da evidenziare in maniera diretta ed inequivoca il nesso di strumentalità che deve interessare la situazione soggettiva finale al documento di cui viene richiesta l’ostensione, e per l’ottenimento del quale l’accesso difensivo, in quanto situazione strumentale, fa da tramite.
Questa esigenza è soddisfatta, sul piano procedimentale, dall'art. 25, comma 2, L. 241/1990, ai sensi del quale la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata (nel caso di specie la ricorrente aveva rappresentato e motivato - come detto - le esigenze probatorie e difensive riferite ad un giudizio già pendente).

REITERAZIONE DELLA RICHIESTA - Infine, il Consiglio ha ritenuto del tutto inconferente il diniego opposto dal Comune - condiviso dal TAR - per la ritenuta tardività della richiesta di accesso.
I giudici hanno spiegato che il diritto di accesso, in ragione del suo carattere strumentale che deve interessare la situazione soggettiva finale sottesa al documento di cui viene richiesta l’ostensione, non sconta alcun termine decadenziale.
L’istanza, inoltre, può sempre essere reiterata in presenza di fatti nuovi (sopravvenuti o meno) non rappresentati nell'originaria istanza o a fronte di diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante.

Sul tema si veda anche la Nota: Accesso alle pratiche edilizie e diritto alla privacy e la Nota: Irreperibilità della pratica edilizia, accesso agli atti e obblighi della P.A..

Dalla redazione