Sent.C. Cass. 13/05/1998, n. 4822 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 13/05/1998, n. 4822

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1. Periti industriali - Albo professionale - Trasferimento da uno ad altro degli albi professionali per cambiamento di residenza - Poteri del collegio dei periti industriali del luogo del trasferimento - Sindacato sulla precedente iscrizione - Inammissibilità - Potere di verifica d'ufficio della legittimità dell'iscrizione - Apertura di un procedimento ad hoc nell'esercizione dei poteri di autotutela - Necessità.
1. Quando a seguito di richiesta dell'interessato prenda avvio il procedimento di cui all'art. 6 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 275 (regolante la professione di perito industriale) il quale prevede che, essendo consentito il trasferimento e non la contemporanea iscrizione in più albi, il perito iscritto in un determinato albo può domandare la cancellazione e la contemporanea iscrizione in un albo diverso, il collegio del luogo in cui deve avvenire la nuova iscrizione è chiamato a verificare la ricorrenza dei presupposti che giustificano la richiesta, e soprattutto la contestuale cancellazione dall'albo della precedente iscrizione, ma non ha il potere di sindacare a legittimità di tale precedente iscrizione in relazione al possesso del prescritto titolo di studio, trattandosi di requisito già in passato accertato, ferma restando peraltro la possibilità di procedere a verificare l'esistenza (anche iniziale) dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione all'albo e, in caso negativo, a cancellare dallo stesso l'iscritto, in virtù del generale potere di autotutela, nella ricorrenza delle condizioni che ne giustificano l'esercizio ed in esito a specifico procedimento appositamente predisposto al fine indicato con l'osservanza dei termini e delle garanzie soprattutto di pubblicità previsti dalla legge in favore dell'interessato.


R.D. 11 febbraio 1929 n. 275, art. 6R; L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 2R

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