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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ.Min. Interno 05/05/1998, n. 9
Circ.Min. Interno 05/05/1998, n. 9
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[Premessa] |
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PremessaIl D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 R, pubblicato nella G.U. n. 57 del 10 marzo 1998, disciplina il procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui al n. 14 dell'allegato I della L. 15 marzo 1997, n. 59, nel rispetto dei criteri principi e modalità indicati all'articolo 20 della stessa legge. |
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Chiarimenti ai vari articoli del D.P.R. 12 gennaio 1998, n 37 |
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Art. 1. - Oggetto del regolamentoL'articolo 1 individua l'ambito di applicazione del regolamento. Occorre precisare che: a) è finalizzato a disciplinare i procedimenti di controllo delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi, attribuiti in base alla vigente normativa, alla competenza dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, per le fasi relative all'esame dei progetti, agli accertamenti sopralluogo per il rilascio del certificato, al rinnovo di quest'ultimo, ed alle procedure relative alla autorizzazione in deroga; b) le attività cui si applica la dis |
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Art. 2. - Parere di conformitàL'articolo 2 disciplina la fase procedurale relativa all'esame dei progetti ai fini del rilascio del parere di conformità degli stessi alle specifiche regole tecniche o in mancanza, ai criteri tecnici generali di prevenzione incendi. Al riguardo, il decreto 4 maggio 1998 Rnel dettagliare la documentazione da allegare alla domanda di esame progetto, stabilisce anche i criteri tecnici generali da seguire in mancanza di una specifica regola tecnica. Si precisa che il procedimento di esame del progetto non potrà essere avviato dal Comando se la domanda non è corredata di tutti gli allegati indicati nel decreto 4 maggio 1998, e pertanto |
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Art. 3. - Rilascio del certificato di prevenzione incendiL'articolo 3 disciplina la procedura per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, previo accertamento-sopralluogo; prevede altresì la possibilità per l'interessato di presentare, in attesa del sopralluogo, una dichiarazione attestante il rispetto della normativa di sicurezza antincendio, finalizzata all'esercizio provvisorio dell'attività stessa. La suddetta dichiarazione costituisce la sostanziale innovazione del regolamen |
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Art. 4. - Rinnovo del certificato di prevenzione incendiL'articolo 4 semplifica la procedura di rinnovo del certificato di prevenzione incendi stabilendo che il Comando provinciale dei vigili del fuoco provvede, senza l'effettuazione del sopralluogo, sulla base della seguente documentazione allegata all'i |
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Art. 5. - Obblighi connessi con l'esercizio dell'attivitàL'articolo 5 disciplina i principali adempimenti sia gestionali che procedurali, finalizzati a garantire il corretto esercizio dell'attività ai fini antincendi: a) mantenere in stato di efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature ed impianti antincendio, verificandol |
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Art. 7. - Nulla osta provvisorioL'articolo 7 costituisce una norma transitoria ai fini del passaggio dal regime del nulla osta provvisorio di prevenzione incendi, rilasciato ai sensi dell'art. 2 della L. 7 dicembre 1984, n. 818 R, a quello del certificato di prevenzione incendi, da rilasciarsi secondo le procedure del nuovo regolamento. A tale scopo è previsto che il Ministro dell'interno, ove non già provveduto, emani entro 3 anni specifiche direttive per singole attività o gruppi di attività, |
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Art. 8. - Norme transitorieL'articolo 8 Rconsente di applicare la disciplina del regolamento a tutte le istanze presen |
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Art. 9. - AbrogazioniL'articolo 9 Rabroga le seguenti disposizioni normative: A) D.P.R. n. 577 del 1982: a1) disposizioni relative alle procedure di deroga ed alle relative competenze del Comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi (art. 10, comma 5, art. 11, comma 1, lettera d) art. 21); |
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Allegato
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