In riscontro alla richiesta di chiarimenti inoltrata a questo Ufficio circa l’ambito di applicazione alla materia edilizia delle disposizioni indicate in oggetto (prot. 1259 del 30.08.2010), acquisito l’avviso degli Uffici legislativi dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti (prot. 37109 del 14.09.2010) e per la pubblica amministrazione e l’innovazione (prot. 564 del 10.09.2010), si rappresenta quanto segue.
1 - Com’è noto, l’articolo 49, comma 4-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 R, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 R, disciplina la segnalazione certificata di inizio attività (Scia), sostituendo integralmente la disciplina della dichiarazione di inizio attività contenuta nel previgente articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 R.
Tale riforma risponde ad una logica di riduzione degli oneri amministrativi fortemente innovativa e migliorativa per il privato, consentendogli di intraprendere un’attività economica sin dalla data di presentazione di una mera segnalazione all’amministrazione pubblica competente.
La Scia, infatti, consente di iniziare l’attività immediatamente e senza necessità di attendere la scadenza di alcun termine, ciò traducendosi in una sostanziale accelerazione e semplificazione rispetto alla precedente disciplina contenuta nell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, che prevedeva il decorso del termine di trenta giorni prima di poter avviare l’attività oggetto della Dia e legittimava l’esercizio di poteri inibitori da parte dell’amministrazione entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione di avvio della medesima attività.
Il legislatore nazionale si era già mosso in tale direzione con il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 R, di recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 n. 123 (c.d. “Direttiva Servizi”), che, modificando l’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, ha introdotto la Dia “ad effetto immediato”, rispetto alla quale la nuova disciplina della Scia si pone in linea di assoluta continuità.
Ai sensi dell’articolo 19, comma 1, nel testo novellato, la Scia tiene luogo di "ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste pe