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Sent. CGAR. Sicilia 27/10/2006, n. 619

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Contributo di urbanizzazione - Esonero ex L. 77/10, art. 9, c. 1, lett. f) - Finalità. 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Contributi - Conteggi - Loro motivazione - Non necessaria.
1. L’art. 9, comma 1, lett. f) L. n. 77/10 prevede l’esonero dal pagamento degli oneri di urbanizzazione «per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzati dagli enti istituzionalmente competenti». (La gratuità della concessione è quindi subordinata a due condizioni, l’una di carattere oggettivo e l’altra di natura soggettiva). La ratio dell’esenzione dal pagamento degli oneri è finalizzata da un lato ad agevolare l’esecuzione di opere dalle quali la collettività possa trarre utilità e dall’altro ad evitare che il soggetto che interviene per l’istituzionale attuazione del pubblico interesse, corrisponda un contributo che verrebbe a gravare, sia pure indirettamente, sulla stessa comunità che dovrebbe avvantaggiarsi dal loro pagamento. 2. I conteggi degli oneri concessori non necessitano di particolare motivazione, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 90/241, in quanto la determinazione del contributo di concessione e degli altri oneri costituisce il risultato di un mero calcolo materiale. Infatti, la misura concreta degli oneri è desumibile dai parametri stabiliti dalla legge e dalla disciplina regolamentare, senza alcun margine di discrezionalità in capo all’Amministrazione.

Ved. C. Stato IV 12 luglio 2005 n. 3744 [R=WCS12L053744] e 10 maggio 2005 n. 2226 R; V 20 ottobre 2004 n. 6818 R; 17 ottobre 2000 n. 5558 R e 10 luglio 2000 n. 3860 R; Csi 12 febbraio 2004 n. 26 R Ved. C. Stato V 9 febbraio 2001 n. 584.[R=WCS9F01584]
[L. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 9, c. 1, lett. f)]R (L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 3)R

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