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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
R.D. 28/10/1940, n. 1443
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- Sent. Corte Cost. 08/10/1996, n. 334
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- Sent. Corte Cost. 05/05/1995, n. 149
- Sent. Corte Cost. 20/02/1995, n. 51
- D.L. 07/10/1994, n. 571 (L. 06/12/1994, n. 673)
- Sent. Corte Cost. 23/06/1994, n. 253
- Sent. Corte Cost. 03/03/1994, n. 69
- L. 05/01/1994, n. 25
- Sent. Corte Cost. 09/11/1992, n. 416
- Sent. Corte Cost. 24/02/1992, n. 62
- L. 11/02/1992, n. 128
- Sent. Corte Cost. 03/02/1992, n. 25
- L. 21/11/1991, n. 374
- Sent. C. Cost. 31/01/1991, n. 36
- L. 26/11/1990, n. 353
- Sent. Corte Cost. 20/12/1989, n. 558
- Sent. Corte Cost. 06/06/1989, n. 317
- Sent. Corte Cost. 19/01/1989, n. 18
- Sent. Corte Cost. 20/12/1988, n. 1105
- L. 29/07/1988, n. 331
- L. 13/04/1988, n. 117
- D.P.R. 09/12/1987, n. 497
- Sent. Corte Cost. 31/12/1986, n. 303
- Sent. Corte Cost. 28/11/1986, n. 250
- Sent. Corte Cost. 16/10/1986, n. 220
- Sent. Corte Cost. 27/06/1986, n. 156
- Sent. Corte Cost. 03/03/1986, n. 41
- Sent. Corte Cost. 30/01/1986, n. 17
- Sent. Corte Cost. 25/10/1985, n. 237
- L. 04/06/1985, n. 281
- L. 30/07/1984, n. 399
- Sent. Corte Cost. 07/06/1984, n. 167
- Sent. Corte Cost. 04/05/1984, n. 137
- Sent. Corte Cost. 29/06/1983, n. 193
- L. 04/05/1983, n. 184
- Sent. Corte Cost. 10/10/1979, n. 117
- L. 18/10/1977, n. 793
- Sent. Corte Cost. 14/01/1977, n. 15
- Sent. Corte Cost. 14/01/1977, n. 14
- Sent. Corte Cost. 20/05/1976, n. 120
- Sent. Corte Cost. 11/06/1975, n. 139
- Sent. Corte Cost. 23/07/1974, n. 248
- L. 11/08/1973, n. 533
- Sent. Corte Cost. 18/05/1972, n. 89
- Sent. Corte Cost. 05/07/1968, n. 87
- Sent. Corte Cost. 15/12/1967, n. 143
- Sent. Corte Cost. 29/11/1960, n. 67
- L. 31/10/1955, n. 1064.
- D.P.R. 17/10/1950, n. 857
- L. 14/07/1950, n. 581
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LIBRO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI |
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TITOLO I - DEGLI ORGANI GIUDIZIARI |
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CAPO I - DEL GIUDICE |
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Sezione I - DELLA GIURISDIZIONE E DELLA COMPETENZA IN GENERALE |
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Art. 1. - (Giurisdizione dei giudici ordinari)La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice. |
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Art. 2. - (Inderogabilità convenzionale della giurisdizione) |
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Art. 3. - (Pendenza di lite davanti a giudice straniero) |
|
Art. 4. - (Giurisdizione rispetto allo straniero) |
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Art. 5. - (Momento determinante della giurisdizione e della competenza)La |
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Art. 6. - (Inderogabilità convenzionale della competenza)La competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge. |
|
Sezione II - DELLA COMPETENZA PER MATERIA E VALORE |
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Art. 8. - (Competenza del pretore) |
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Art. 9. - (Competenza del tribunale)Il |
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Art. 10. - (Determinazione del valore)Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti. |
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Art. 11. - (Cause relative a quote di obbligazione tra più parti)Se è chiesto da più persone o contro più persone l’adempimento per quote di un’obbligazione, il valore della causa si determina dall’intera ob |
|
Art. 12. - (Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni)Il valore delle cause relative all’esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella p |
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Art. 13. - (Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite)Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per d |
|
Art. 14. - (Cause relative a somme di danaro e a beni mobili)Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall’attore; in man |
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Art. 15. - (Cause relative a beni immobili)Il valore delle cause relative a beni immobili è determinato mo |
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Art. 15-bis - (Esecuzione forzata) |
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Art. 16. - (Esecuzione forzata) |
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Art. 17. - (Cause relative all’esecuzione forzata)Il valore delle cause di opposizione all’esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede: quello delle cause relative alle opposizioni |
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Sezione III - DELLA COMPETENZA PER TERRITORIO |
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Art. 18. - (Foro generale delle persone fisiche)Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconos |
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Art. 19. - (Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute)Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede. È competent |
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Art. 20. - (Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione)Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in g |
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Art. 21. - (Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie)“Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché per le cause relative ad |
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Art. 22. - (Foro per le cause ereditarie)È competente il giudice del luogo dell’aperta successione per le cause: 1) relative a petizione o divisione di eredità e per qual |
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Art. 23. - (Foro per le cause tra soci e tra condomini)Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società; per le cause tra condomini, “ovvero tra condomini e condominio,” |
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Art. 24. - (Foro per le cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali)Per le cause relative alla gestione di una tutela o di un’amministrazione patrimoniale conferita per legge o per provvedimento dell’autorità è co |
|
Art. 25. - (Foro della pubblica amministrazione)Per le cause nelle quali è parte un’amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stat |
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Art. 26. - (Foro dell’esecuzione forzata)Per l’esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all’e |
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Art. 26-bis (Foro relativo all’espropriazione forzata di crediti) |
|
Art. 27. - (Foro relativo alle opposizioni all’esecuzione)Per le cause di opposizione all’esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell’esecuzione, salva la disposi |
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Art. 28. - (Foro stabilito per accordo delle parti)La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2, 3 e 5 dell’art. 70, per i ca |
|
Art. 29. - (Forma ed effetti dell’accordo delle parti)L’accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto. |
|
Art. 30. - (Foro del domicilio eletto)Chi ha eletto domicilio a norma dell’art. 47 c.c. può esse |
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Art. 30-bis. - (Foro per le cause in cui sono parti i magistrati) N14Le cause in cui sono comunque parti magistrati, che secondo le |
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Sezione IV - DELLE MODIFICAZIONI DELLA COMPETENZA PER RAGIONE DI CONNESSIONE |
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Art. 31. - (Cause accessorie)La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo, |
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Art. 32. - (Cause di garanzia)La |
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Art. 33. - (Cumulo soggettivo)Le cause contro più persone che a norma degli artt. 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l’oggetto o p |
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Art. 34. - (Accertamenti incidentali)Il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che a |
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Art. 35. - (Eccezione di compensazione)Quando è opposto in compensazione un credito che è contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adito, questi, se la domanda è fondata |
|
Art. 36. - (Cause riconvenzionali)Il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali che dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall’attore o |
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Sezione V - DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE, DELL’INCOMPETENZA E DELLA LITISPENDENZA |
|
Art. 37. - (Difetto di giurisdizione) |
|
Art. 38. - (Incompetenza)L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, |
|
Art. 39. - (Litispendenza e continenza di cause)Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancella |
|
Art. 40. - (Connessione)Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di connessione possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con ordinanza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria, davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito. N455 La connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata d’uffici |
|
Sezione VI - DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA |
|
Art. 41. - (Regolamento di giurisdizione)Finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle Sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le q |
|
Art. 42. - (Regolamento necessario di competenza)L’“ordinanza” N20 che, pronunciando sulla competenza anche |
|
Art. 43. - Regolamento facoltativo di competenza“Il provvedimento” N5 che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito può esser |
|
Art. 44. - (Efficacia della sentenza che pronuncia sulla competenza)L’“ordinanza” N20 che, anche a norma degli articoli 39 e 4 |
|
Art. 45. - (Conflitto di competenza)Quando, in seguito alla “ordinanza” N20 che dichiara la inco |
|
Art. 46. - (Casi di inapplicabilità del regolamento di competenza)Le disposizioni degli artt. 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti ai giudici di pace. |
|
Art. 47. - (Procedimento del regolamento di competenza)L’istanza di regolamento di competenza si propone alla Corte di cassazione con ricorso sottoscritto dal procuratore o dalla parte, se questa si è costituita persona |
|
Art. 48. - (Sospensione dei processi)I processi relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza sono sospesi dal giorno in cui è depositata innanzi al giudice davanti al qu |
|
Art. 49. - (Ordinanza di regolamento di competenza) |
|
Sezione VI-bis - DELLA COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE |
|
Art. 50-bis. - (Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale)Il tribunale giudica in composizione collegiale: 1) nelle cause nelle quali è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto; |
|
Art. 50-ter. - (Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica) |
|
Art. 50-quater. - (Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale) |
|
Sezione VII - DELL’ASTENSIONE, DELLA RICUSAZIONE E DELLA RESPONSABILITÀ DEI GIUDICI |
|
Art. 51. - (Astensione del giudice)Il giudice ha l’obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è par |
|
Art. 52. - (Ricusazione del giudice)Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specif |
|
Art. 53. - (Giudice competente)N31 “Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se � |
|
Art. 54. - (Ordinanza sulla ricusazione)L’ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato. |
|
Art. 55. - (Responsabilità civile del giudice) |
|
Art. 56. - (Autorizzazione) |
|
CAPO II - DEL CANCELLIERE, DELL'UFFICIO PER IL PROCESSO E DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO |
|
Art. 57. - (Attività del cancelliere)Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle p |
|
Art. 58. - (Altre attività del cancelliere)Il cancelliere attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti, all’iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fas |
|
Art. 58-bis - (Ufficio per il processo) |
|
Art. 59. - (Attività dell’ufficiale giudiziario)L’ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all’esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle a |
|
Art. 60. - (Responsabilità del cancelliere e dell’ufficiale giudiziario)Il cancelliere e l’ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili: 1) quando, senza giu |
|
CAPO III - DEL CONSULENTE TECNICO, DEL CUSTODE E DEGLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE |
|
Art. 61. - (Consulente tecnico)Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particola |
|
Art. 62. - (Attività del consulente)Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli ri |
|
Art. 63. - (Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente)Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motiv |
|
Art. 64. - (Responsabilità del consulente)Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti. In o |
|
Art. 65. - (Custode)La conservazione e l’amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti. |
|
Art. 66. - (Sostituzione del custode)Il giudice, d’ufficio o su istanza di parte, può disporre in ogni tempo la sostituzione del custode. |
|
Art. 67. - (Responsabilità del custode)Ferme le disposizioni del codice penale, il custode che non esegue l’incarico assunto può essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria “da |
|
Art. 68. - (Altri ausiliari)Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorga necessità, il giudice, il cancelliere o l’ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in |
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TITOLO II - DEL PUBBLICO MINISTERO |
|
Art. 69. - (Azione del pubblico ministero)Il pubblico ministero esercita l’azione civile nei casi stabiliti dalla legge.
|
|
Art. 70. - (Intervento in causa del pubblico ministero) |
|
Art. 71. - (Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero)Il giudice, davanti al quale è proposta una delle cause indicate nel primo comma dell’articolo precedente, ordina la comunicazione degli atti al pub |
|
Art. 72. - (Poteri del pubblico ministero)Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime. Negli altri casi di interv |
|
Art. 73. - (Astensione del pubblico ministero)Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente codice relative all’astensione de |
|
Art. 74. - (Responsabilità del pubblico ministero) |
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TITOLO III - DELLE PARTI E DEI DIFENSORI |
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CAPO I - DELLE PARTI |
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Art. 75. - (Capacità processuale)Sono capaci di stare |
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Art. 76. - (Famiglia Reale) |
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Art. 77. - (Rappresentanza del procuratore e dell’institore)Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non è stato loro |
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Art. 78. - (Curatore speciale)Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza, o vi sono ragioni di urgenza, può essere nominato all’incapace, alla persona gi |
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Art. 79. - (Istanza di nomina del curatore speciale)La nomina del curatore speciale di cui all’articolo precedente può essere in ogni caso chiesta dal pubblico ministero. Può essere chiesta anche dal |
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Art. 80. - (Provvedimento di nomina del curatore speciale)L’istanza per la nomina del curatore speciale si propone al giudice di pace o al presidente dell’ufficio giudiziario davanti al quale s’intende proporre la causa. Se |
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Art. 81. - (Sostituzione processuale)Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui. |
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CAPO II - DEI DIFENSORI |
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Art. 82. - (Patrocinio)Davanti al giudice di pace le parti possono stare in gi |
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Art. 83. - (Procura alle liti)Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. La procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La procura speciale pu |
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Art. 84. - (Poteri del difensore)Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi può compiere e ricevere, nell’interesse della parte stessa, tutti gli atti del p |
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Art. 85. - (Revoca e rinuncia alla procura)La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra |
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Art. 86. - (Difesa personale della parte)La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giud |
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Art. 87. - (Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico)La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice. |
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CAPO III - DEI DOVERI DELLE PARTI E DEI DIFENSORI |
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Art. 88. - (Dovere di lealtà e di probità)Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità. |
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Art. 89. - (Espressioni sconvenienti od offensive)Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offen |
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CAPO IV - DELLE RESPONSABILITÀ DELLE PARTI PER LE SPESE E PER I DANNI PROCESSUALI |
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Art. 90. - (Onere delle spese) |
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Art. 91. - (Condanna alle spese)Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. “Se accoglie la domanda in misura non superiore all’event |
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Art. 92 - (Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese)Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive |
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Art. 93. - (Distrazione delle spese)Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensor |
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Art. 94. - (Condanna di rappresentanti o curatori)Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalm |
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Art. 95. - (Spese del processo di esecuzione)Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l’ese |
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Art. 96. - (Responsabilità aggravata)Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza. |
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Art. 97. - (Responsabilità di più soccombenti)Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può |
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Art. 98. - (Cauzione per le spese)Il |
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TITOLO IV - DELL’ESERCIZIO DELL’AZIONE |
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Art. 99. - (Principio della domanda)Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente. |
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Art. 100. - (Interesse ad agire)Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
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Art. 101. - (Principio del contraddittorio)Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regola |
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Art. 102. - (Litisconsorzio necessario)Se |
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Art. 103. - (Litisconsorzio facoltativo)Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il ti |
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Art. 104. - (Pluralità di domande contro la stessa parte)Contro la stessa parte possono proporsi nel medesimo processo più domande anche non altrimenti connesse, purché sia osservata la norma dell’articol |
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Art. 105. - (Intervento volontario)Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all� |
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Art. 106. - (Intervento su istanza di parte)Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita. |
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Art. 107. - (Intervento per ordine del giudice)Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l’intervento. |
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Art. 108. - (Estromissione del garantito)Se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi può chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propr |
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Art. 109. - (Estromissione dell’obbligato)Se si contende a quale di più parti spetta una prestazione e l’obbligato si dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice pu |
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Art. 110. - (Successione nel processo)Quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. |
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Art. 111. - (Successione a titolo particolare nel diritto controverso) |
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TITOLO V - DEI POTERI DEL GIUDICE |
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Art. 112. - (Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato)Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni, che possono essere propo |
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Art. 114. - (Pronuncia secondo equità a richiesta di parte)Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equità quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e ques |
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Art. 115. - (Disponibilità delle prove)Sa |
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Art. 116. - (Valutazione delle prove)Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. |
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Art. 117. - (Interrogatorio non formale delle parti)Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per inte |
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Art. 118. - (Ordine d’ispezione di persone e di cose)Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa, purché |
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Art. 119. - (Imposizione di cauzione)Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione, deve indicare l’oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la pr |
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Art. 120. - (Pubblicità della sentenza)Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto |
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TITOLO VI - DEGLI ATTI PROCESSUALI |
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CAPO I - DELLE FORME DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI |
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Sezione I - DEGLI ATTI IN GENERALE |
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Art. 121. - (Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti) |
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Art. 122. - (Uso della lingua italiana - Nomina dell’interprete)In |
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Art. 123. - (Nomina del traduttore)Quando occorre procedere all’esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giur |
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Art. 125. - (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte)Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domand |
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Art. 126. - (Contenuto del processo verbale)Il processo verbale deve contenere l’indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta |
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Sezione II - DELLE UDIENZE |
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Art. 127. - (Direzione dell’udienza)L’udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio. Il giudice che la d |
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Art. 127-bis - (Udienza mediante collegamenti audiovisivi)Lo svolgimento dell’udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza |
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Art. 127-ter - (Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza)L’udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, |
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Art. 128. - (Udienza pubblica)L’udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità, ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricor |
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Art. 129. - (Doveri di chi interviene o assiste all’udienza)Chi interviene o assiste all’udienza non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio. |
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Art. 130. - (Redazione del processo verbale)Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice. Il proce |
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Sezione III - DEI PROVVEDIMENTI |
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Art. 131. - (Forma dei provvedimenti in generale)La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto. In mancanza di tali |
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Art. 132. - (Contenuto della sentenza)La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l’intestazione: Repubblica Italiana. Essa deve contenere: 1) l’indicazione del giud |
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Art. 133. - (Pubblicazione e comunicazione della sentenza)La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata. |
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Art. 134. - (Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza)L’ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell’udienza, è scr |
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Art. 135. - (Forma e contenuto del decreto)Il decreto è pronunciato d’ufficio o su istanza anche verbale della parte. Se è pronuncia |
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Sezione IV - DELLE COMUNICAZIONI E DELLE NOTIFICAZIONI |
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Art. 136. - (Comunicazioni)Il cancelliere, con biglietto di cancelleria fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei prov |
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Art. 137. - (Notificazioni)Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere. L’ufficiale giudiziario o l’avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi. N481 Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un docu |
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Art. 138. - (Notificazione in mani proprie)L� |
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Art. 139. - (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio)Se non avviene nel modo previsto nell’articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio. Se il destinatario no |
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Art. 140. - (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia)Se |
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Art. 141. - (Notificazione presso il domiciliatario)La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell’uffi |
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Art. 142. - (Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica)Salvo quanto |
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Art. 143. - (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti)Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’art. 77, l’ufficiale giudiziario esegue la noti |
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Art. 144. - (Notificazione alle amministrazioni dello Stato)Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso uffici dell’Avvocatura d |
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Art. 145. - (Notificazione alle persone giuridiche)La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o |
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Art. 146. - (Notificazione a militari in attività di servizio)Se il destinatario è militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli artt. |
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Art. 147. - (Tempo delle notificazioni)Le notificazioni non possono farsi prima |
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Art. 148. - (Relazione di notificazione)L’ufficiale giudiziario certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla |
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Art. 149. - (Notificazione a mezzo del servizio postale)Se non ne è fatto e |
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Art. 149-bis. - (Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall’ufficiale giudiziario)L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di u |
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Art. 150. - (Notificazione per pubblici proclami)Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si procede N78 può autorizzare, su ista |
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Art. 151. - (Forme di notificazione ordinate dal giudice)Il |
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CAPO II - DEI TERMINI |
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Art. 152. - (Termini legali e termini giudiziari)I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltant |
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Art. 153. - (Improrogabilità dei termini perentori)I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti. |
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Art. 154. - (Prorogabilità del termine ordinatorio)Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare, o prorogare anche d’ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non |
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Art. 155. - (Computo dei termini)Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il |
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CAPO III - DELLA NULLITÀ DEGLI ATTI |
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Art. 156. - (Rilevanza della nullità)Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge. |
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Art. 157. - (Rilevabilità e sanatoria della nullità)Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata d’ufficio. |
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Art. 158. - (Nullità derivante dalla costituzione del giudice)La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all’intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata d� |
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Art. 159. - (Estensione della nullità)La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti. |
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Art. 160. - (Nullità della notificazione)La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza asso |
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Art. 161. - (Nullità della sentenza)La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di q |
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Art. 162. - (Pronuncia sulla nullità)Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende. |
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LIBRO SECONDO - DEL PROCESSO DI COGNIZIONE |
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TITOLO I - DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE |
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CAPO I - DELL’INTRODUZIONE DELLA CAUSA |
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Sezione I - DELLA CITAZIONE E DELLA COSTITUZIONE DELLE PARTI |
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Art. 163. - (Contenuto della citazione)La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell’anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti. L’atto di citazione deve contenere: 1) l’indicazione del trib |
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Art. 163-bis. - (Termini per comparire)Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell’udienza di comparizione debbono interc |
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Art. 164. - (Nullità della citazione)La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell’articolo 163, se manca l’indicazione della data dell’udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovv |
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Art. 165. - (Costituzione dell’attore)L’attore, entro dieci gior |
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Art. 166. - (Costituzione del convenuto) |
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Art. 167. - (Comparsa di risposta)Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizi |
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Art. 168. - (Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d’ufficio)All’atto della costituzione dell’attore, o, se questi non si è costituito, all’atto della costituzione del convenuto, su presentazione della not |
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Art. 168-bis. - (Designazione del giudice istruttore)Formato un fascicolo d’ufficio a norma dell’articolo precedente, il cancelliere lo presenta senza indugio al presidente del tribunale, il quale designa il giudi |
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Art. 169. - (Ritiro dei fascicoli di parte)Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l’autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere |
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Art. 170. - (Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento)Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti. |
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Art. 171. - (Ritardata costituzione delle parti)Se nessuna dell |
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Art. 171-bis - (Verifiche preliminari)Scaduto il termine di cui all’articolo 166, il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d’uffici |
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Art. 171-ter - (Memorie integrative) |
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Sezione II - DELLA DESIGNAZIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE |
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Art. 172. - (Istanza per la designazione del giudice istruttore) |
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Art. 173. - (Immutabilità del giudice istruttore) |
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Art. 174. - (Immutabilità del giudice istruttore)Il giudice designato è investito di tutta l’istruzione della causa e della relazione al collegio. |
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CAPO II - DELL’ISTRUZIONE DELLA CAUSA |
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Sezione I - DEI POTERI DEL GIUDICE ISTRUTTORE IN GENERALE |
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Art. 175. - (Direzione del procedimento)Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento. |
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Art. 176. - (Forma dei provvedimenti)Tutti i provvedimenti del giudice istruttore salvo che la legge disponga altrimenti hanno la forma dell’ordinanza. |
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Art. 177. - (Effetti e revoca delle ordinanze)Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa. Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revoc |
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Art. 178. - (Controllo del collegio sulle ordinanze)Le parti, senza bisogno di mezzi di impugnazione, possono proporre al collegio, quando la causa è rimessa a questo a norma dell’art. 189, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile. L’ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzi |
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Art. 179. - (Ordinanze di condanna a pene pecuniarie) |
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Sezione II - DELLA TRATTAZIONE DELLA CAUSA |
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Art. 180. - (Forma di trattazione)La |
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Art. 181. - (Mancata comparizione delle parti)Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un’udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costitu |
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Art. 182. - (Difetto di rappresentanza o di autorizzazione)Il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli at |
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Art. 183. - (Prima comparizione delle parti e trattazione della causa)All’udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione le parti devono comparire personalmente. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai s |
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Art. 183-bis (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione) |
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Art. 183-ter. - (Ordinanza di accoglimento della domanda)Nelle controversie di competenza del tribunale aventi ad oggetto diritti disponibili il giudice, su istanza di parte, ne |
|
Art. 183-quater. - (Ordinanza di rigetto della domanda)Nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili, il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado, all’esito |
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Art. 184. - (Udienza di assunzione dei mezzi di prova) |
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Art. 184-bis. - (Rimessione in termini) |
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Art. 185-bis. - (Proposta di conciliazione del giudice) |
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Art. 186. - (Pronuncia dei provvedimenti)Sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, dà in udienza i provvedimenti opportuni; ma può anche ri |
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Art. 186-bis. - (Ordinanza per il pagamento di somme non contestate)Su |
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Art. 186-ter. - (Istanza di ingiunzione)Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui all’art. 633, primo comma, n. 1), e secondo comma, e di cui all’art. 634, la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, d |
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Art. 186-quater. - (Ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione)Esaurita l’istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto |
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Art. 187. - (Provvedimenti del giudice istruttore)Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza b |
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Art. 188 - (Attività istruttoria del giudice) |
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Art. 190. - (Comparse conclusionali e memorie) |
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Art. 190-bis. - (Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico) |
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Sezione III - DELL’ISTRUZIONE PROBATORIA |
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§ 1 - DELLA NOMINA E DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO |
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Art. 191. - (Nomina del consulente tecnico)Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183, quarto comma, o con altra successiva |
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Art. 192. - (Astensione e ricusazione del consulente)L’ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all’udienza fissata dal giudice. |
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Art. 193. - (Giuramento del consulente)All’udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l’importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il gi |
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Art. 194. - (Attività del consulente)Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le inda |
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Art. 195. - (Processo verbale e relazione)Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l’intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scr |
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Art. 196. - (Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente)Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico. |
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Art. 197. - (Assistenza all’udienza e audizione in camera di consiglio)Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio e ad esprimere il suo parere i |
|
Art. 198. - (Esame contabile)Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito |
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Art. 199. - (Processo verbale di conciliazione)Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione, che è sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fasc |
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Art. 200. - (Mancata conciliazione)Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita in |
|
Art. 201. - (Consulente tecnico di parte)Il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ric |
|
§ 2 - DELL’ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERALE |
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Art. 202. - (Tempo, luogo e modo dell’assunzione)Quando dispone mezzi di prova, il giudice istruttore, se non può assumerli nella stessa udienza, stabilisce il tempo, il luogo e il modo dell’assunz |
|
Art. 203. - (Assunzione fuori della circoscrizione del tribunale)Se i mezzi di prova debbono assumersi fuori della circoscriz |
|
Art. 204. - (Rogatorie alle autorità estere e ai consoli italiani)Le rogatorie dei giudici italiani alle autorità estere per l’esecuzione di provvedimenti istruttori sono trasmesse per via diplomatica. |
|
Art. 205. - (Risoluzione degli incidenti relativi alla prova)Il giudice che procede all’assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato a norma dell’articolo 203, pronuncia con ordinanza su tutte le question |
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Art. 206. - (Assistenza delle parti all’assunzione)Le parti possono assistere personalmente all’assunzione dei mezzi di prova.
|
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Art. 207. - (Processo verbale dell’assunzione)Dell’assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del giudice. |
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Art. 208. - (Decadenza dall’assunzione)Se |
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Art. 209. - (Chiusura dell’assunzione)Il giudice istruttore dichiara chiusa l’assunzione quando sono eseguiti i mezzi ammessi o quando, dichiarata la decadenza di cui all’articolo prece |
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§ 3 - DELL’ESIBIZIONE DELLE PROVE |
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Art. 210. - (Ordine di esibizione alla parte o al terzo)Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell’articolo 118 l’ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare all’altra parte o a un terzo di esibir |
|
Art. 211. - (Tutela dei diritti del terzo)Quando l’esibizione è ordinata ad un terzo, il giudice istruttore deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile l’interesse della giustizi |
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Art. 212. - (Esibizione di copia del documento e dei libri di commercio)Il giudice istruttore può disporre che, in sostituzione dell’originale, si esibisca una copia anche fotografica o un estratto autentico del document |
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Art. 213. - (Richiesta d’informazioni alla pubblica amministrazione)Fuori dei casi previsti negli articoli 210 e 211, il giudice può richiedere d’ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative |
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§ 4 - DEL RICONOSCIMENTO E DELLA VERIFICAZIONE DELLA SCRITTURA PRIVATA |
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Art. 214. - (Disconoscimento della scrittura privata)Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sot |
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Art. 215. - (Riconoscimento tacito della scrittura privata)La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta: |
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Art. 216. - (Istanza di verificazione)La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo |
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Art. 217. - (Custodia della scrittura e provvedimenti istruttori)Quando è chiesta la verificazione, il giudice istruttore dispone le cautele opportune per la custodia del documento, stabilisce il termine per il depo |
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Art. 218. - (Scritture di comparazione presso depositari)Se le scritture di comparazione si trovano presso depositari pubblici o privati e l’asportazione non ne è vietata, il giudice istruttore può dispor |
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Art. 219. - (Redazione di scritture di comparazione)Il giudice istruttore può ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico. |
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Art. 220. - (Pronuncia del collegio)Sull’istanza di verificazione pronuncia sempre il collegio. Il collegio, nella sentenza che |
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§ 5 - DELLA QUERELA DI FALSO |
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Art. 221. - (Modo di proposizione e contenuto della querela)La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del docum |
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Art. 222. - (Interpello della parte che ha prodotto la scrittura)Quando è proposta querela di falso in corso di causa, il giudice istruttore interpella la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in g |
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Art. 223. - (Processo verbale di deposito del documento)Nell’udienza in cui è presentata la querela, si forma processo verbale di deposito nelle mani del cancelliere del documento impugnato. |
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Art. 224. - (Sequestro del documento)Se il documento impugnato di falso si trova presso un depositario, il giudice istruttore può ordinarne il sequestro con le forme previste nel codice d |
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Art. 226. - (Contenuto della sentenza)Il tribunale, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta me |
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Art. 227. - (Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela)L’esecuzione delle sentenze previste nell’articolo precedente non può aver luogo prima che siano passate in giudicato. |
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§ 6 - DELLA CONFESSIONE GIUDIZIALE E DELL’INTERROGATORIO FORMALE |
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Art. 228. - (Confessione giudiziale)La confessione giudiziale è spontanea o provocata mediante interrogatorio formale.
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Art. 229. - (Confessione spontanea)La confessione spontanea può essere contenuta in qualsiasi atto processuale firmato dalla parte personalmente, salvo il caso dell’articolo 117. |
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Art. 230. - (Modo dell’interrogatorio)L’interrogatorio deve essere dedotto per articoli separati e specifici. Il giudice istrutto |
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Art. 231. - (Risposta)La parte interrogata deve rispondere personalmente. Essa non può servirsi di scritti preparati, ma il giudice istruttore può consentirle di valersi d |
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Art. 232. - (Mancata risposta)Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come a |
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§ 7 - DEL GIURAMENTO |
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Art. 233. - (Deferimento del giuramento decisorio)Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all’udienza dalla |
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Art. 234. - (Riferimento)Finché non abbia dichiarato di essere pronta a giurare, la parte, alla quale il giuramento decisorio è stato deferito, può riferirlo all’avversari |
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Art. 235. - (Irrevocabilità)La parte, che ha deferito o riferito il giuramento decisorio, non può più revocarlo quando l’avversario ha dichiarato di essere pronto a prestarlo. |
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Art. 236. - (Caso di revocabilità)Se nell’ammettere il giuramento decisorio il giudice modifica la formula proposta dalla parte, questa può revocarlo. |
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Art. 237. - (Risoluzione delle contestazioni)Le contestazioni sorte tra le parti circa l’ammissione del giuramento decisorio sono decise dal collegio. |
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Art. 238. - (Prestazione)Il giuramento decisorio è prestato personalmente dalla parte ed è ricevuto dal giudice istruttore. Questi ammonisce il giurante sull’importanza rel |
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Art. 239. - (Mancata prestazione)La parte alla quale il giuramento decisorio è deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all’udienza all’uopo fissata, o, comparendo, |
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Art. 240. - (Deferimento del giuramento suppletorio)Nel |
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Art. 241. - (Ammissibilità e contenuto del giuramento d’estimazione)Il giuramento sul valore della cosa domandata può essere deferito dal collegio a una delle parti, soltanto se non è possibile accertare altrimenti il |
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Art. 242. - (Divieto di riferire il giuramento suppletorio)Il giuramento deferito d’ufficio a una delle parti non può da questa essere riferito all’altra. |
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Art. 243. - (Rinvio alle norme sul giuramento decisorio)Per la prestazione del giuramento deferito d’ufficio si applicano le disposizioni relative al giuramento decisorio. |
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§ 8 - DELLA PROVA PER TESTIMONI |
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Art. 244. - (Modo di deduzione)La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui |
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Art. 245. - (Ordinanza di ammissione)Con l’ordinanza che ammette la prova il giudice istruttore riduce le liste dei testimoni sovrabbondanti ed elimina i testimoni che non possono essere |
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Art. 246. - (Incapacità a testimoniare)Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. |
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Art. 247. - (Divieto di testimoniare) |
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Art. 248. - (Audizione dei minori degli anni quattordici) |
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Art. 250. - (Intimazione ai testimoni)L’ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell’ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono e |
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Art. 251. - (Giuramento dei testimoni)I testimoni sono esaminati separatamente. Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla |
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Art. 253. - (Interrogazioni e risposte)Il giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre. Può altresì rivolgergli, d’ufficio o su istanza di p |
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Art. 254. - (Confronto dei testimoni)Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni, il giudice istruttore, su istanza di parte o d’ufficio, può disporre che essi sian |
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Art. 255. - (Mancata comparizione dei testimoni)
Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l’accompagnamento all’udienza stessa o ad altra |
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Art. 256. - (Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza)Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo, o se vi è fondato sospetto che egli non abbia detto la veri |
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Art. 257. - (Assunzione di nuovi testimoni e rinnovazione dell’esame)Se alcuno dei testimoni si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice istruttore può disporre d’ufficio che esse siano chi |
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Art. 257-bis. - (Testimonianza scritta)Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali |
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§ 9 - DELLE ISPEZIONI, DELLE RIPRODUZIONI MECCANICHE E DEGLI ESPERIMENTI |
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Art. 258. - (Ordinanza d’ispezione)L’ispezione di luoghi, di cose mobili e immobili, o delle persone è disposta dal giudice istruttore, il quale fissa il tempo, il luogo e il modo del |
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Art. 259. - (Modo dell’ispezione)All’ispezione procede personalmente il giudice istruttore, assistito, quando occorre, da un consulente tecnico, anche se l’ispezione deve eseguirsi |
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Art. 260. - (Ispezione corporale)Il giudice istruttore può astenersi dal partecipare all’ispezione corporale e disporre che vi proceda il solo consulente tecnico. |
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Art. 261. - (Riproduzioni, copie ed esperimenti)Il giudice istruttore può disporre che siano eseguiti rilievi, calchi e riproduzioni anche fotografiche di oggetti, documenti e luoghi, e, quando occo |
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Art. 262. - (Poteri del giudice istruttore)Nel corso dell’ispezione o dell’esperimento il giudice istruttore può sentire testimoni per informazioni e dare i provvedimenti necessari per l’ |
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§ 10 - DEL RENDIMENTO DEI CONTI |
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Art. 263. - (Presentazione e accettazione del conto)Se il giudice ordina la presentazione di un conto, questo deve essere depositato in cancelleria con i documenti giustificativi, almeno cinque giorni pr |
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Art. 264. - (Impugnazione e discussione)La parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare. Se chiede un termine per la specificazione, il giudice istruttore fis |
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Art. 265. - (Giuramento)Il collegio può ammettere il creditore a determinare con giuramento le somme a lui dovute, se la parte tenuta al rendiconto non lo presenta o rimane c |
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Art. 266. - (Revisione del conto approvato)La revisione del conto che la parte ha approvato può essere chiesta, anche in separato processo, soltanto in caso di errore materiale, omissione, fals |
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Sezione IV - DELL’INTERVENTO DI TERZI E DELLA RIUNIONE DI PROCEDIMENTI |
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§ 1 - DELL’INTERVENTO DI TERZI |
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Art. 267. - (Costituzione del terzo interveniente)Per intervenire nel processo a norma dell’articolo 105, il terzo deve costituirsi depositando una comparsa formata a norma dell’articolo 167 con i |
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Art. 268. - (Termine per l’intervento) |
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Art. 269. - (Chiamata di un terzo in causa)Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell’articolo 106, la parte provvede mediante citazione a comparire nell’udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini dell’articolo 163-bis. Il convenuto ch |
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Art. 270. - (Chiamata di un terzo per ordine del giudice)La chiamata di un terzo nel processo a norma dell’articolo 107 può essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per una udienza che all’ |
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Art. 271. - (Costituzione del terzo chiamato) |
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Art. 272. - (Decisione delle questioni relative all’intervento)Le questioni relative all’intervento sono decise dal collegio insieme col merito, salvo che il giudice istruttore disponga a norma dell’articolo 18 |
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§ 2 - DELLA RIUNIONE DEI PROCEDIMENTI |
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Art. 273. - (Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa)Se più procedimenti relativi alla stessa causa pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d’ufficio, ne ordina la riunione. |
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Art. 274. - (Riunione di procedimenti relativi a cause connesse)Se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d’ufficio, può disporne la riunione. |
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Art. 274-bis. - (Rapporti tra collegio e giudice istruttore in funzione di giudice unico) |
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CAPO III - DELLA DECISIONE DELLA CAUSA |
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Art. 275. - (Decisione del collegio)Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depos |
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Art. 275-bis - (Decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio)Il giudice istruttore, quando ritiene che la causa può essere decisa a |
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Art. 276. - (Deliberazione)La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione. Il collegio, s |
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Art. 277. - (Pronuncia sul merito)Il collegio nel deliberare sul merito deve decidere tutte le domande proposte e le relative eccezioni, definendo il giudizio. |
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Art. 278. - (Condanna generica. Provvisionale)Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte |
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Art. 279. - (Forma dei provvedimenti del collegio)Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all’istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa.” Il collegio pronuncia sentenza: |
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Art. 280. - (Contenuto e disciplina dell’ordinanza del collegio)Con la sua ordinanza il collegio fissa l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a sé nel caso previsto nell |
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Art. 281. - (Rinnovazione di prove davanti al collegio)Quando ne ravvisa la necessità, il collegio, anche d’ufficio, può disporre la riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova. |
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CAPO III bis - DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA |
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Art. 281-bis. - (Norme applicabili) |
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Art. 281-ter. - (Poteri istruttori del giudice) |
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Art. 281-quater. - (Decisione del tribunale in composizione monocratica) |
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Art. 281-quinquies. - (Decisione a seguito di trattazione scritta o mista) |
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Art. 281-sexies. - (Decisione a seguito di trattazione orale)Se non dispone a norma dell’ |
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CAPO III-ter - DEI RAPPORTI TRA COLLEGIO E GIUDICE MONOCRATICO |
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Art. 281-septies. - (Rimessione della causa al giudice monocratico) |
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Art. 281-octies. - (Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale) |
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Art. 281-nonies. - (Connessione)In caso di c |
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CAPO III-quater - Del procedimento semplificato di cognizione |
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Art. 281-decies - (Ambito di applicazione) |
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Art. 281-undecies. - (Forma della domanda e costituzione delle parti)La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’artico |
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Art. 281-duodecies. - (Procedimento)Alla prima udienza il giudice se rileva che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo ne |
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Art. 281-terdecies - (Decisione) |
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CAPO IV - DELL’ESECUTORIETÀ E DELLA NOTIFICAZIONE DELLE SENTENZE |
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Art. 282. - (Esecuzione provvisoria) |
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Art. 283. - (Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello)Il giudice d’appello, su istanza di parte proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l’efficacia |
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Art. 284. - (Concessione o revoca dell’esecuzione provvisoria relativa a sentenze parziali) |
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Art. 285. - (Modo di notificazione della sentenza)La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell’articolo 170 |
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Art. 286. - (Notificazione nel caso d’interruzione)Se dopo la chiusura della discussione si è avverato uno dei casi previsti nell’articolo 299, la notificazione della sentenza si può fare, anche a n |
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CAPO V - DELLA CORREZIONE DELLE SENTENZE E DELLE ORDINANZE |
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Art. 288. - (Procedimento di correzione)Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto. Se |
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Art. 289. - (Integrazione dei provvedimenti istruttori)I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell’udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti |
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CAPO VI - DEL PROCEDIMENTO IN CONTUMACIA |
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Art. 290. - (Contumacia dell’attore)Nel dichiarare la contumacia dell’attore a norma dell’articolo 171 ultimo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta, ordina che |
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Art. 291. - (Contumacia del convenuto)Se il convenuto no |
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Art. 292. - (Notificazione e comunicazione di atti al contumace)L’o |
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Art. 293. - (Costituzione del contumace) |
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Art. 294. - (Rimessione in termini)Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o |
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CAPO VII - DELLA SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO |
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Sezione I - DELLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO |
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Art. 295. - (Sospensione necessaria)Il |
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Art. 296. - (Sospensione su istanza delle parti)Il |
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Art. 298. - (Effetti della sospensione)Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento. La sospensione inte |
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Sezione II - DELL’INTERRUZIONE DEL PROCESSO |
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Art. 299. - (Morte o perdita della capacità prima della costituzione)Se prima della costituzione in cancelleria o all’udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di sta |
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Art. 300. - (Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace)Se alcuno degli eventi previsti nell’articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti. |
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Art. 301. - (Morte o impedimento del procuratore)Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso. |
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Art. 302. - (Prosecuzione del processo)Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo può avvenire all’udienza o a norma dell’articolo 166. Se no |
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Art. 303. - (Riassunzione del processo)Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell’articolo precedente, l’altra parte può chiedere la fissazione dell’udienza, notificando |
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Art. 304. - (Effetti dell’interruzione)In caso d’interruzione del processo si applica la disposizione dell’articolo 298.
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Sezione III - DELL’ESTINZIONE DEL PROCESSO |
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Art. 306. - (Rinuncia agli atti del giudizio)Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosec |
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Art. 307. - (Estinzione del processo per inattività delle parti)Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall’articolo 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il processo, salvo il disposto |
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Art. 308. - (Comunicazione e impugnabilità dell’ordinanza)L’ordinanza che dichiara l’estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori della udienza. Contro di essa è ammesso reclamo |
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Art. 309. - (Mancata comparizione all’udienza)Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all’udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell’articolo 181. |
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Art. 310. - (Effetti dell’estinzione del processo)L’estinzione del processo non estingue l’azione. L’estinzione rende inefficaci gli atti |
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TITOLO II - DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE |
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Art. 311. - (Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale) |
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Art. 312. - (Poteri istruttori del giudice) |
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Art. 313. - (Querela di falso) |
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Art. 314. - (Decisione a seguito di trattazione scritta) |
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Art. 315. - (Decisione a seguito di discussione orale) |
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Art. 316. - (Forma della domanda) |
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Art. 317. - (Rappresentanza davanti al giudice di pace) |
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Art. 318. - (Contenuto della domanda) |
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Art. 319. - (Costituzione delle parti)L’a |
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Art. 320. - (Trattazione della causa)Nella prima udienza il giudice di pace interroga l |
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Art. 321. - (Decisione) |
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Art. 322. - (Conciliazione in sede non contenziosa) |
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TITOLO III - DELLE IMPUGNAZIONI |
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CAPO I - DELLE IMPUGNAZIONI IN GENERALE |
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Art. 323. - (Mezzi di impugnazione)I mezzi per impugnare le sentenze, oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge, sono: l’appello, il ricorso per cassazione, la r |
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Art. 324. - (Cosa giudicata formale)Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né |
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Art. 325. - (Termini per le impugnazioni) |
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Art. 326. - (Decorrenza dei termini)I termini stabiliti nell’articolo 325 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, sia per il soggetto notificante che per il destinatario della n |
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Art. 327. - (Decadenza dall’impugnazione)Indipendentemente dalla notificazione l’appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 39 |
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Art. 328. - (Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta) |
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Art. 329. - (Acquiescenza totale o parziale)Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395, l’acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà |
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Art. 330. - (Luogo di notificazione della impugnazione)Se nell’atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata, l’impug |
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Art. 331. - (Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili)Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudic |
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Art. 332. - (Notificazione dell’impugnazione relativa a cause scindibili)Se l’impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, |
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Art. 333. - (Impugnazioni incidentali)Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in |
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Art. 334. - (Impugnazioni incidentali tardive)Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell’articolo 331, possono proporr |
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Art. 335. - (Riunione delle impugnazioni separate)Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo. |
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Art. 336. - (Effetti della riforma o della cassazione)La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata. |
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Art. 338. - (Effetti dell’estinzione del procedimento di impugnazione)L’estinzione del procedimento di appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell’art. 395 fa passare in giudicato la sentenza impu |
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CAPO II - DELL’APPELLO |
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Art. 339. - (Appellabilità delle sentenze)Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l’appello non sia escluso dalla legge o dall’accordo delle par |
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Art. 340. - (Riserva facoltativa d’appello contro sentenze non definitive)Contro le sentenze previste dall’articolo 278 e dal n. 4 del secondo comma dell’articolo 279, l’appello può essere differito, qualora la parte soccombe |
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Art. 341. - (Giudice dell’appello)L� |
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Art. 342. - (Forma dell’appello)L’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell� |
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Art. 343. - (Modo e termine dell’appello incidentale)L’appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione |
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Art. 344. - (Intervento in appello)Nel giudizio d’appello è ammesso soltanto l’intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell’articolo 404. |
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Art. 345. - (Domande ed eccezioni nuove)Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti |
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Art. 346. - (Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte)Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate. |
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Art. 348. - (Improcedibilità dell’appello)L’appello è dichiarato improcedibile, a |
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Art. 348-bis - (Inammissibilità e manifesta infondatezza dell’appello) |
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Art. 348-ter. - (Pronuncia sull’inammissibilità dell’appello) |
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Art. 349. - (Nomina dell’istruttore) |
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Art. 349-bis. - (Nomina dell’istruttore) |
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Art. 350. - (Trattazione)Davanti alla corte di appello la trattazione dell’appello è affidata all’istruttore, se nominato, e la decisione è collegiale; d |
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Art. 350-bis. - (Decisione a seguito di discussione orale) |
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Art. 351. - (Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria)Sull’istanza prevista dal primo e dal secondo comma dell’articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza. Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sull’esecuzione provvisoria sono adottati con ordinanza collegiale. Se nominato, l’istruttore, se |
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Art. 352. - (Decisione)Esaurita l’attività prevista negli articoli 350 e 351, l’istruttore, quando non rit |
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Art. 353. - (Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione) |
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Art. 354 - (Rimessione al primo giudice)Il giudice d’appello, se dichiara la nullità della noti |
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Art. 355. - (Provvedimenti sulla querela di falso)Se nel giudizio d’appello è proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sos |
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Art. 356. - (Ammissione e assunzione di prove)Ferma l’applicabilità della norma di cui al numero 4) del secondo comma dell’articolo 27 |
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Art. 357. - (Reclamo contro ordinanze) |
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Art. 358. - (Non riproponibilità di appello dichiarato inammissibile o improcedibile)L’appello dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge. |
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Art. 359. - (Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale)Nei procedimenti d’appello davanti alla Corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado |
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CAPO III - DEL RICORSO PER CASSAZIONE |
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Sezione I - DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI E DEI RICORSI |
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Art. 360. - (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso)Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 2) per violazione delle nor |
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Art. 360-bis. - (Inammissibilità del ricorso) |
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Art. 361. - (Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive)Contro le sentenze previste dall’articolo 278 e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l’intero giudizio, il ricorso per cassazione può essere differit |
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Art. 362. - (Altri casi di ricorso)Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all’articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado d’appello o in unico grado del giudice amministrativo o di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso. |
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Art. 363. - (Principio di diritto nell’interesse della legge)Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinun |
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Art. 363-bis. - (Rinvio pregiudiziale)Il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) la questio |
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Art. 364. - (Deposito per il caso di soccombenza) |
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Art. 365. - (Sottoscrizione del ricorso)Il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale. |
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Art. 366. - (Contenuto del ricorso)Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l’indicazione delle parti; 2) l’indicazi |
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Art. 366-bis. - (Formulazione dei motivi) |
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Art. 367. - (Sospensione del processo di merito)Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell’articolo 41, primo comma, è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella can |
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Art. 368. - (Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto)Nel caso previsto nell’art. 41 secondo comma, la richiesta per la decisione della Corte di cassazione è fatta dal prefetto con decreto motivato. Il decreto è notificato |
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Art. 369. - (Deposito del ricorso)Il ricorso è depositato, a pena d’improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. N612 In |
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Art. 370. - (Controricorso)La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla not |
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Art. 371. - (Ricorso incidentale)La parte di cui all’articolo precedente deve proporre con l’atto contenente il controricorso l’eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza. La par |
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Art. 371-bis. - (Deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio) |
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Art. 372. - (Produzione di altri documenti)Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della senten |
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Art. 373. - (Sospensione dell’esecuzione)Il ricorso per cassazione non sospende l’esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabi |
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Sezione II - DEL PROCEDIMENTO E DEI PROVVEDIMENTI |
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Art. 374. - (Pronuncia a sezioni unite)La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n |
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Art. 375. - (Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio)La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, nonché nei casi di cui all’articolo 391-quater. N627 La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere: |
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Art. 378. - (Deposito di memorie) |
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Art. 379. - (Discussione)L’udienza si svolge sempre in presenza. N639 |
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Art. 380-bis. - (Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati)Se non è stata ancora fissata la data della decisione, i |
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Art. 380-bis.1. - (Procedimento per la decisione in camera di consiglio)Della fi |
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Art. 380-ter. - Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza |
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Art. 381. - (Provvedimento sul deposito) |
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Art. 382. - (Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza)La Corte, quando decide una questione di giurisdizione, statuisce su questa, determinando, quando occorre, il giudice competente. |
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Art. 383. - (Cassazione con rinvio)La Corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell’articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari |
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Art. 384. - (Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito)La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell’artico |
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Art. 385. - (Provvedimenti sulle spese)La Corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese. Se cassa senza rinvio o p |
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Art. 386. - (Effetti della decisione sulla giurisdizione)La decisione sulla giurisdizione è determinata dall’oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinen |
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Art. 387. - (Non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile)Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile, non può essere riproposto, anche se non è scaduto il termine fissato dalla legge. |
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Art. 388. - (Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito) |
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Art. 389. - (Domande conseguenti alla cassazione)Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in cas |
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Art. 390. - (Rinuncia)La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all’udienza, o sino alla data dell’adunanza ca |
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Art. 391. - (Pronuncia sulla rinuncia)Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Pro |
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Art. 391-bis. - (Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione)Se la sentenza, l’ordinanza o il decreto di cui all’articolo 380-bis pronunciati dalla Corte di cassazione sono affetti da errore materiale |
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Art. 391-ter. - (Altri casi di revocazione ed opposizione di terzo)Il |
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Art. 391-quater. - (Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo)Le decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo |
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Sezione III - DEL GIUDIZIO DI RINVIO |
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Art. 393. - (Estinzione del processo)Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all’articolo precedente, o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudiz |
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Art. 394. - (Procedimento in sede di rinvio)In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa. In ogni caso deve esse |
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CAPO IV - DELLA REVOCAZIONE |
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Art. 395. - (Casi di revocazione)Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione: 1) se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra; N170 |
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Art. 396. - (Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello)Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell’articolo pr |
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Art. 397. - (Revocazione proponibile dal pubblico ministero)Nelle cause in cui l’intervento del pubblico ministero è obbligatorio a norma dell’articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli prec |
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Art. 398. - (Proposizione della domanda)La revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. La citazione deve indicare, a p |
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Art. 399. - (Deposito della citazione e della risposta)Se la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte d’appello, la citazione deve essere depositata, a pena di improcedibilità, entro ven |
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Art. 400. - (Procedimento)Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui in quanto non derogate da quelle del presente capo. |
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Art. 401. - (Sospensione dell’esecuzione)Il giudice della revocazione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell’atto di citazione, l’ordinanza prevista nell’articolo 373, con l |
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Art. 402. - (Decisione)Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa e dispone l’eventuale restituzione di ciò che siasi conseguito |
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Art. 403. - (Impugnazione della sentenza di revocazione)Non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione. |
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CAPO V - DELL’OPPOSIZIONE DI TERZO |
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Art. 404. - (Casi di opposizione di terzo) |
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Art. 405. - (Domanda di opposizione) |
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Art. 406. - (Procedimento)Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo. |
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Art. 407. - (Sospensione dell’esecuzione)Il giudice dell’opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell’atto di citazione, l’ordinanza prevista nell’art. 373, con lo s |
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Art. 408. - (Decisione)Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l’opponente al pagamento di una p |
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TITOLO IV - NORME PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO |
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CAPO I - DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO |
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Sezione I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 409. - (Controversie individuali di lavoro)Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: 1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di una impresa; |
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Art. 410. - (Tentativo di conciliazione)Chi intende propone in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo 409 può promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione “individuata secondo i criteri di cui all’articolo 413” N181. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di |
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Art. 410-bis. - (Termine per l’espletamento del tentativo di conciliazione) |
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Art. 411. - (Processo verbale di conciliazione)Se la conciliazione esperita ai sensi dell’articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai com |
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Art. 412. - (Risoluzione arbitrale della controversia)In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione |
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Art. 412-bis. - (Procedibilità della domanda) |
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Art. 412-ter. - (Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva) |
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Art. 412-quater. - (Altre modalità di conciliazione e arbitrato)Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l’autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all’articolo 409 possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti. Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all’altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell� |
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Sezione II - DEL PROCEDIMENTO |
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§ 1 - DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO |
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Art. 413. - (Giudice competente)Le controversie previste dall’articolo 409 sono in primo grado di competenza del “tribunale” N177 in funzione di giudice del lavoro. Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l’azienda o una sua dipendenza all |
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Art. 414. - (Forma della domanda)La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere: 1) l’indicazione del giudice; |
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Art. 415. - (Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza)Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati. Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l’udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente. |
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Art. 416. - (Costituzione del convenuto)Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito. |
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Art. 417. - (Costituzione e difesa personali delle parti)In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede gli € 129,11. La parte che sta |
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Art. 417-bis. - Difesa delle pubbliche amministrazioniNelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell’articolo 413, limitatamente al giudizio |
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Art. 418. - (Notificazione della domanda riconvenzionale)Il convenuto che abbia proposta domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell’articolo 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, |
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Art. 419. - (Intervento volontario) |
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Art. 420. - (Udienza di discussione della causa)Nell’udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva “o conciliativa” N183. La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva “o conciliativa” N183 del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice. |
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Art. 420-bis. - (Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi)Quando per la definizione di una controversia di cui all� |
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Art. 421. - (Poteri istruttori del giudice)Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti |
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Art. 422. - (Registrazione su nastro)Il giudice può autorizzare la sostituzione della verbalizzazione da parte del cancelliere con la registrazione su nastro delle deposizioni di testi e |
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Art. 423. - (Ordinanze per il pagamento di somme)Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate. |
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Art. 424. - (Assistenza del consulente tecnico)Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o più consulenti tecnici, scelti in albi speciali, a norma d |
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Art. 425. - (Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali)Su istanza di parte, l’associazione sindacale indicata dalla stessa ha facoltà di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e |
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Art. 426. - (Passaggio dal rito ordinario al rito speciale) |
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Art. 427. - (Passaggio dal rito speciale al rito ordinario)Il “giudice” N177, quando rileva che una causa promossa |
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Art. 428. - (Incompetenza del giudice)Quando una causa relativa ai rapporti di cui all’articolo 409 sia stata proposta a giudice incompetente, l’incompetenza può essere eccepita dal co |
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Art. 429. - (Pronuncia della sentenza)Nell’udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle par |
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Art. 430. - (Deposito della sentenza) |
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Art. 431. - (Esecutorietà della sentenza)Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all’articolo 409 sono provvisoriamente esecutive. All’esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza. |
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Art. 432. - (Valutazione equitativa delle prestazioni)Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa. |
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§ 2 - DELLE IMPUGNAZIONI |
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Art. 433. - (Giudice d’appello)L’appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste nell’articolo 409 deve essere proposto con ricorso davant |
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Art. 434. - (Deposito del ricorso in appello)Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall’articolo 414. L’appello deve essere moti |
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Art. 435. - (Decreto del presidente)Il presidente “della corte di appello” N119 entro cinque giorni dalla data di deposito del |
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Art. 436. - (Costituzione dell’appellato e appello incidentale)L’appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza. La costituzione dell� |
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Art. 436-bis. - (Inammissibilità, improcedibilità, manifesta fondatezza o infondatezza dell’appello) |
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Art. 437. - (Udienza di discussione)Nell’udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Quando non provvede ai sen |
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Art. 438. - (Deposito della sentenza di appello) |
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Art. 439. - (Cambiamento del rito in appello)La “corte di appello” N119, se ritiene che il provvedime |
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Art. 440. - (Appellabilità delle sentenze)Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a € 25,82. |
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Art. 441. - (Consulente tecnico in appello)Il collegio, nell’udienza di cui al primo comma dell’articolo 437, può nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non o |
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Capo I-bis - Delle controversie relative ai licenziamenti |
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Art. 441-bis. - (Controversie in materia di licenziamento)La trattazione e la decisione delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro hanno carattere p |
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Art. 441-ter. - (Licenziamento del socio della cooperativa) |
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Art. 441-quater. - (Licenziamento discriminatorio) |
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CAPO II - DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA OBBLIGATORIE |
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Art. 442. - (Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie)Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall’applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malatti |
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Art. 443. - (Rilevanza del procedimento amministrativo)La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell’articolo 442 non è procedibile se non quando siano e |
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Art. 444. - (Giudice competente)Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell’articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l’attore. “Se l� |
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Art. 445. - (Consulente tecnico)Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudic |
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Art. 445-bis. - (Accertamento tecnico preventivo obbligatorio)Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell’articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondari |
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Art. 446. - (Istituti di patronato e di assistenza sociale)Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti, possono, su istanza dell’assistito, in ogni grado del giudizio, rendere in |
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Art. 447. - (Esecuzione provvisoria)Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all’articolo 442 sono provvisoriamente esecutive. |
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Art. 447-bis. - (Norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto)Le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417 |
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Art. 448. - (Rimessione al collegio) |
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Art. 449. - (Disposizioni sulle spese) |
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Art. 450. - (Giudice d’appello) |
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Art. 451. - (Cambiamento del rito in appello) |
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Art. 452. - (Appellabilità delle sentenze) |
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Art. 453. - (Consulente tecnico in appello) |
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Art. 454. - (Ricorso per cassazione) |
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Art. 455. - (Arbitrato dei consulenti tecnici) |
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Art. 456. - (Pronuncia dei consulenti tecnici) |
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Art. 457. - (Decadenza dei consulenti tecnici) |
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Art. 458. - (Impugnazione delle sentenze dei consulenti) |
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Art. 459. - (Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie) |
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Art. 460. - (Improponibilità della domanda) |
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Art. 461. - (Giudice competente) |
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Art. 462. - (Patrocinio) |
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Art. 463. - (Assistenza del consulente tecnico) |
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Art. 464. - (Rinvio) |
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Art. 465. - (Giudice d’appello) |
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Art. 466. - (Appellabilità delle sentenze) |
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Art. 467. - (Denuncia all’associazione sindacale) |
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Art. 468. - (Nomina del consulente tecnico) |
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Art. 469. - (Intervento delle associazioni sindacali) |
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Art. 470. - (Sospensione del procedimento) |
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Art. 471. - (Ricorso per cassazione) |
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Art. 472. - (Accertamento tecnico preventivo) |
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Art. 473. - (Procedimento ed efficacia dell’accertamento) |
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TITOLO IV-BIS - NORME PER IL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 473-bis. - (Ambito di applicazione)Le disposiz |
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Art. 473-bis.1 - (Composizione dell’organo giudicante)Salvo che la l |
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Art. 473-bis.2 - (Poteri del giudice) |
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Art. 473-bis.3 - (Poteri del pubblico ministero) |
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Art. 473-bis.4 - (Ascolto del minore)Il minore che ha compiuto g |
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Art. 473-bis.5 - (Modalità dell’ascolto)L’ascolto del minore è condotto dal giudice, il quale può farsi assistere da esperti e altri ausiliari. Se il procedimento riguarda più minori, di regola il g |
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Art. 473-bis.6 - (Rifiuto del minore a incontrare il genitore) |
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Art. 473-bis.7 - (Nomina del tutore e del curatore del minore)Il giudice nomina il tutore del minore quando dispone, anche con provvedimento temporaneo, la sospensione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. Copia del provvedimento è trasmessa al giudice tutelare per le prescrit |
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Art. 473-bis.8 - (Curatore speciale del minore)Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d’ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento: a) nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui u |
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Art. 473-bis.9 - (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni portatori di handicap grave) |
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Art. 473-bis.10 - (Mediazione familiare)Il giudice p |
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CAPO II - Del procedimento |
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SEZIONE I - Disposizioni comuni al giudizio di primo grado |
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Art. 473-bis.11 - (Competenza per territorio) |
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Art. 473-bis.12 - (Forma della domanda)La domanda si propone con ricorso che contiene: a) l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta; b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domi |
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Art. 473-bis.13 - (Ricorso del pubblico ministero)Il ricorso del pubblico ministero contiene: a) l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale il ricorso è presentato; |
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Art. 473-bis.14 - (Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza)Il ricorso è depositato al giudice competente insieme con i documenti in esso indicati. Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, desig |
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Art. 473-bis.15 - (Provvedimenti indifferibili) |
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Art. 473-bis.16 - (Costituzione del convenuto) |
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Art. 473-bis.17 - (Ulteriori difese)Entro venti giorni prima della data dell’udienza, l’attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera |
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Art. 473-bis.18 - (Dovere di leale collaborazione) |
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Art. 473-bis.19 - (Nuove domande e nuovi mezzi di prova) |
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Art. 473-bis.20 - (Intervento volontario) |
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Art. 473-bis.21 - (Udienza di comparizione delle parti)All’udienza fissata per la comparizione delle parti, il collegio o il gi |
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Art. 473-bis.22 - (Provvedimenti del giudice)Se la conciliazione non riesce, il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell’interesse |
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Art. 473-bis.23 - (Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti) |
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Art. 473-bis.24 - (Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti)Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell’articolo 473-bis.22 si può proporre reclamo con ricorso alla corte di appello. |
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Art. 473-bis.25 - (Consulenza tecnica d’ufficio)Quando dispone consulenza tecnica d’ufficio, il giudice precisa l’oggetto dell’incarico e sceg |
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Art. 473-bis.26 - (Nomina di un esperto su richiesta delle parti)Il giudice, su istanza congiunta delle parti, p |
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Art. 473-bis.27 - (Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori)Quando dispone l’intervento dei servizi sociali o san |
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Art. 473-bis.28 - (Decisione della causa)Il giudice, esaurita l’istruzione, fissa davanti a s |
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Art. 473-bis.29 - (Modificabilità dei provvedimenti) |
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Sezione II - DELL’APPELLO |
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Art. 473-bis.30 - (Forma dell’appello) |
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Art. 473-bis.31 - (Decreto del presidente)Il presidente della corte di appello, en |
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Art. 473-bis.32 - (Costituzione dell’appellato e appello incidentale) |
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Art. 473-bis.33 - (Intervento del pubblico ministero) |
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Art. 473-bis.34 - (Udienza di discussione)La |
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Art. 473-bis.35 - (Domande ed eccezioni nuove) |
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Sezione III - DELL’ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI |
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Art. 473-bis.36 - (Garanzie a tutela del credito)I provvedimenti, anche se temporanei, in materia di contributo economico in favore della prole o delle parti s |
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Art. 473-bis.37 - (Pagamento diretto del terzo)Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della |
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Art. 473-bis.38 - (Attuazione dei provvedimenti sull’affidamento)Per l’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale è competente il giudice del procedimento in corso, che provvede in composizione monocratica. Se non pende un procedimento è competente, in composizione monocratica, il giudice che ha emesso il provvedimento da attuare |
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Art. 473-bis.39 - (Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni)In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimen |
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CAPO III - DISPOSIZIONI SPECIALI |
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Sezione I - DELLA VIOLENZA DOMESTICA O DI GENERE |
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Art. 473-bis.40 - (Ambito di applicazione) |
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Art. 473-bis.41 - (Forma della domanda) |
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Art. 473-bis.42 - (Procedimento)Il giudice può abbreviare i termini fino alla metà, e compie tutte le attività previste dalla presente sezione anche d’ufficio e senza alcun ritardo. Al fine di accertare le condotte allegate, può disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla p |
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Art. 473-bis.43 - (Mediazione familiare) |
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Art. 473-bis.44 - (Attività istruttoria)Il giudice procede all’interrogatorio libero delle |
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Art. 473-bis.45 - (Ascolto del minore) |
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Art. 473-bis.46 - (Provvedimenti del giudice)Quando all |
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Sezione II - DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE, DI SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO, DI SCIOGLIMENTO DELL’UNIONE CIVILE E DI REGOLAMENTAZIONE DELL’ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE, NONCHÉ DI MODIFICA DELLE RELATIVE CONDIZIONI |
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Art. 473-bis.47 (Competenza) |
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Art. 473-bis.48 - (Produzioni documentali) |
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Art. 473-bis.49 - (Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono propor |
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Art. 473-bis.50 - (Provvedimenti temporanei e urgenti) |
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Art. 473-bis.51 - (Procedimento su domanda congiunta)La domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all’articolo 473-bis.47 si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte. Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all’articolo 473- bis. |
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Sezione III - DEI PROCEDIMENTI DI INTERDIZIONE, DI INABILITAZIONE E DI NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO |
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Art. 473-bis.52 - (Forma della domanda) |
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Art. 473-bis.53 - (Provvedimenti del presidente) |
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Art. 473-bis.54 - (Udienza di comparizione)All’udienza il giudice relatore, con l’intervento del pubblico ministero |
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Art. 473-bis.55 - (Capacità processuale dell’interdicendo e dell’inabilitando e nomina del tutore e del curatore provvisorio) |
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Art. 473-bis.56 - (Impugnazione) |
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Art. 473-bis.57 - (Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione) |
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Art. 473-bis.58 - (Procedimenti in materia di amministrazione di sostegno) |
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Sezione IV - ASSENZA E MORTE PRESUNTA |
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Art. 473-bis.59 - (Provvedimenti conservativi nell’interesse dello scomparso) |
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Art. 473-bis.60 - (Procedimento per la dichiarazione d’assenza)La domanda per dichiarazione d’assenza si propone con |
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Art. 473-bis.61 - (Immissione nel possesso temporaneo dei beni)Il tribunale provvede in camera di |
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Art. 473-bis.62 - (Procedimento per la dichiarazione di morte presunta)La domanda per dichiarazione di morte presunta si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale |
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Art. 473-bis.63 - (Pubblicazione della sentenza e sua esecuzione)La sentenza che dichiara l’assenza o la morte presunta deve es |
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Sezione V - DISPOSIZIONI RELATIVE A MINORI INTERDETTI E INABILITATI |
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Art. 473-bis.64 - (Provvedimenti su parere del giudice tutelare) |
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Art. 473-bis.65 - (Vendita di beni) |
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Art. 473-bis.66 - (Esito negativo dell’incanto) |
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Sezione VI - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI |
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Art. 473-bis.67 - (Sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare) |
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Art. 473-bis.68 - (Procedimento) |
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Sezione VII - DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI |
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Art. 473-bis.69 - (Ordini di protezione contro gli abusi familiari) |
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Art. 473-bis.70 - (Contenuto degli ordini di protezione)Con il decreto di cui all’articolo 473-bis.69 il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescriven |
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Art. 473-bis.71 - (Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari)L’istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica. |
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CAPO IV - DEI PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO |
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Art. 473-ter - (Rinvio) |
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LIBRO TERZO - DEL PROCESSO DI ESECUZIONE |
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TITOLO I - DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO |
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Art. 474. - (Titolo esecutivo)L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Sono titoli e |
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Art. 475. - (Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale) |
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Art. 476. - (Altre copie in forma esecutiva) |
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Art. 477. - (Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi)Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazi |
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Art. 478. - (Prestazione della cauzione)Se l’efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione, non si può iniziare l’esecuzione forzata finché quella non sia stata prestata. Del |
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Art. 479. - (Notificazione del titolo esecutivo e del precetto)Se la legge non dispone altrimenti, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in copia attestata conforme all’origi |
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Art. 480. - (Forma del precetto)Il precetto consiste nell’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’articolo 482, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata. Il precet |
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Art. 481. - (Cessazione dell’efficacia del precetto)Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione. |
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Art. 482. - (Termine ad adempiere) |
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TITOLO II - DELL’ESPROPRIAZIONE FORZATA |
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CAPO I - DELL’ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERALE |
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Sezione I - DEI MODI E DELLE FORME DELL’ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERALE |
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Art. 483. - (Cumulo dei mezzi di espropriazione)Il |
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Art. 484. - (Giudice dell’esecuzione)L’espropriazione è diretta da un giudice. Nei tribunali la nomina del giudice dell’esecu |
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Art. 485. - (Audizione degli interessati)Quando la legge richiede o il giudice ritiene necessario che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti, il giudice stesso fissa con dec |
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Art. 486. - (Forma delle domande e delle istanze)Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell’esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono al |
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Art. 487. - (Forma dei provvedimenti del giudice)Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell’esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modif |
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Art. 488. - (Fascicolo dell’esecuzione) |
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Art. 489. - (Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni)Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell’atto di precetto; quelle |
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Art. 490. - (Pubblicità degli avvisi)Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un’area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche".N353 In caso di espropriazione di ben |
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Sezione II - DEL PIGNORAMENTO |
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Art. 491. - (Inizio dell’espropriazione)Salva l’ipotesi prevista nell’art. 502, l’espropriazione forzata si inizia col pignoramento. |
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Art. 492. - (Forma del pignoramento)Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi. Il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. Il pignoramento deve anche contenere l’avvertimento che il debitore, ai sensi dell’articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore p |
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Art. 492-bis. - (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l’ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini dell’articolo 547, dell’indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. L’istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482. Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all’articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare. Dalla proposizione dell’istanza |
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Art. 493. - (Pignoramenti su istanza di più creditori)Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene. Il bene sul quale è |
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Art. 494. - (Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario)Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese, con l� |
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Art. 495. - (Conversione del pignoramento)Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. N223 Unitamente all’istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma "non infe |
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Art. 496. - (Riduzione del pignoramento)Su istanza del debitore o anche d’ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese e dei crediti di cui all’arti |
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Sezione III - DELL’INTERVENTO DEI CREDITORI |
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Art. 498. - (Avviso ai creditori iscritti)Debbono essere avvertiti dell’espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri. |
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Art. 499. - (Intervento)Possono intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro. sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile. Il ricorso deve essere depo |
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Art. 500. - (Effetti dell’intervento) |
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Sezione IV - DELLA VENDITA E DELLA ASSEGNAZIONE |
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Art. 501. - (Termine dilatorio del pignoramento)L’istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le co |
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Art. 502. - (Termine per l’assegnazione o la vendita del pegno)Salve le disposizioni speciali del codice civile, per l’espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca si seguono le norme |
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Art. 503. - (Modi della vendita forzata) |
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Art. 504. - (Cessazione della vendita forzata)Se la vendita è fatta in più volte o in più lotti, deve cessare quando il prezzo già ottenuto raggiunge l’importo delle spese e dei crediti menzi |
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Art. 505. - (Assegnazione)Il creditore pignorante può chiedere l’assegnazione dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti. |
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Art. 506. - (Valore minimo per l’assegnazione)L’assegnazione può essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a q |
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Art. 507. - (Forma dell’assegnazione)L’assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell’esecuzione contente l’indicazione dell’assegnatario, del creditore pignorante, di quel |
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Art. 508. - (Assunzione di debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario)Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca, l’aggiudicatario o assegnatario, con l’autorizzazione del giudice d |
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Sezione V - DELLA DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA |
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Art. 509. - (Composizione della somma ricavata)La somma da distribuire è formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate, di rendita o provento delle cose |
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Art. 510 - (Distribuzione della somma ricavata)Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell’esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi |
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Art. 511. - (Domanda di sostituzione)I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell’articolo 4 |
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Art. 512. - (Risoluzione delle controversie) |
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CAPO II - DELL’ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE |
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Sezione I - DEL PIGNORAMENTO |
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Art. 513. - (Ricerca delle cose da pignorare)Testo in vigore fino al 30/10/2025. Per il testo in vigore a partire dal 31/10/2025 si veda la nota N415 L’ufficiale giudiz |
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Art. 514. - (Cose mobili assolutamente impignorabili)Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare: 1) le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto; 2) l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli a |
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Art. 516. - (Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo)I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall’immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei se |
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Art. 517. - (Scelta delle cose da pignorare) |
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Art. 518. - (Forma del pignoramento)Testo in vigore fino al 30/10/2025. Per il testo in vigore a partire dal 31/10/2025 si veda la nota N416 L’ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell’ingiunzione di cui all’articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo |
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Art. 520. - (Custodia dei mobili pignorati)Testo in vigore fino al 30/10/2025. Per il testo in vigore a partire dal 31/10/2025 si veda la nota N418 |
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Art. 521. - (Nomina e obblighi del custode)Non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, né il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore. Il custode sottoscrive il processo verbale dal quale risulta la sua nomina. |
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Art. 521-bis. - (Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi)Testo in vigore fino al 30/10/2025. Per il testo in vigore a partire dal 31/10/2025 si veda la nota N419 Oltre che con le forme previste dall’articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche”N362 mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscr |
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Art. 522. - (Compenso del custode)Il custode non ha diritto a compenso se non l’ha chiesto e se non gli è stato riconosciuto dall’ufficiale giudiziario all’atto della nomina. |
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Art. 523. - (Unione di pignoramenti)L’ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già iniziato da altro ufficiale giudiziario, continua le operazioni insieme con lui. Essi redigon |
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Art. 524. - (Pignoramento successivo)L’ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto, ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati, e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale c |
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Sezione II - DELL’INTERVENTO DEI CREDITORI |
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Art. 525. - (Condizione e tempo dell’intervento) |
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Art. 526. - (Facoltà dei creditori intervenuti)I creditori intervenuti a norma dell’articolo 525 N106 par |
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Art. 527. - (Diritto dei creditori intervenuti alla distribuzione) |
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Art. 528. - (Intervento tardivo)I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui all’articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono |
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Sezione III - DELL’ASSEGNAZIONE E DELLA VENDITA |
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Art. 529. - (Istanza di assegnazione o di vendita)Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la |
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Art. 530. - (Provvedimento per l’assegnazione o per l’autorizzazione della vendita)Sull’istanza di cui all’articolo precedente il “giudice dell’esecuzione” N177 fissa l’udienza per l’audizione delle parti. All’udienza le parti possono fare osservazioni circa l’assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle. Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo delle parti comparse, il “g |
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Art. 531. - (Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili)La vendita di frutti pendenti non può essere disposta se non per il tempo della loro maturazione, salvo diverse consuetudini locali. |
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Art. 532. - (Vendita a mezzo di commissionario)Il giudice dell’esecuzione "dispone"N358 la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all’istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza "iscritto nell’elenco di cui all’articolo 169-sexies delle |
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Art. 533. - (Obblighi del commissionario)Il commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l’esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all� |
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Art. 534-bis. - (Delega delle operazioni di vendita) |
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Art. 534-ter. - (Ricorso al giudice dell’esecuzione)Quando, nel corso delle |
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Art. 535. - (Prezzo base dell’incanto)Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base è determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita. |
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Art. 536. - (Trasporto e ricognizione delle cose da vendere)Chi è incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l’incanto, e può richiedere l’intervento |
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Art. 537. - (Modo dell’incanto)Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all’articolo 535. L’aggiudicazione al |
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Art. 538. - (Nuovo incanto) |
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Art. 539. - (Vendita o assegnazione degli oggetti d’oro e d’argento)Gli oggetti d’oro e d’argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco. |
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Art. 540. - (Pagamento del prezzo e rivendita) |
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Art. 540-bis. - (Integrazione del pignoramento) |
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Sezione IV - DELLA DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA |
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Art. 542. - (Distribuzione giudiziale)Se i creditori non raggiungono l’accordo di cui all’articolo precedente o dell’esecuzione (1) non l’approva, ognuno di essi può chiedere che s |
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CAPO III - DELL’ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI |
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Sezione I - DEL PIGNORAMENTO E DELL’INTERVENTO |
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Art. 543. - (Forma del pignoramento)Testo in vigore fino al 30/10/2025. Per il testo in vigore a partire dal 31/10/2025 si veda la nota N420 Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti. N346 L’atto deve contenere, oltre all’ingiunzione al debitore di cui all’articolo 492: 1) l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; 2) l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l’intimazione al te |
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Art. 544. - (Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato) |
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Art. 545. - (Crediti impignorabili)Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per causa di alimenti, e sempre con l’autorizzazione del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto. N446 Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. |
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Art. 546. - (Obblighi del terzo)Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dov |
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Art. 547. - (Dichiarazione del terzo)Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o |
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Art. 549. - (Contestata dichiarazione del terzo)Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l’esatta identificazione del credi |
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Art. 550. - (Pluralità di pignoramenti)Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui. Se altri pignora |
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Art. 551. - (Intervento)L’intervento di altri creditori è regolato a norma degli articoli 525 e seguenti. Agli eff |
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Art. 551-bis - (Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi)Salvo che sia già stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignorame |
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Sezione II - DELL’ASSEGNAZIONE E DELLA VENDITA |
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Art. 553. - (Assegnazione e vendita di crediti)Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termini non maggiori di novanta giorni, il giudice dell’esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti. La notifica dell'ordinanza di assegnazione è accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati necessari per provvedere al pagamento previsti dall'articolo 169-septies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. L'obbligo di pagamento decorre, per il terzo, dalla notifica |
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CAPO IV - DELL’ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE |
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Sezione I - DEL PIGNORAMENTO |
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Art. 555. - (Forma del pignoramento)Il pignoramento immobiliare si |
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Art. 556. - (Espropriazione di mobili insieme con immobili)Il creditore può fare pignorare insieme coll’immobile anche i mobili che lo arredano, quando appare opportuno che l’espropriazione avvenga unitame |
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Art. 557. - (Deposito dell’atto di pignoramento)Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di |
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Art. 558. - (Limitazione dell’espropriazione)Se un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice dell’esecuzione può applicare il disposto dell� |
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Art. 559. - (Custodia dei beni pignorati)Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertine |
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Art. 560. - (Modo della custodia)Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell’articolo 593. Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l’immobile pignorato se non autorizzati dal giudice dell’esecuzione. Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino alla pronuncia del decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal nono comma. Nell� |
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Art. 561. - (Pignoramento successivo)Il conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignorament |
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Art. 562. - (Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione)Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell’articolo 497, il giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di cui al |
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Sezione II - DELL’INTERVENTO DEI CREDITORI |
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Art. 563. - (Condizioni e tempo dell’intervento) |
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Art. 564. - (Facoltà dei creditori intervenuti)I |
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Sezione III - DELLA VENDITA E DELLA ASSEGNAZIONE |
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§ 1 - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 567. - (Istanza di vendita)Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell’immobile pignorato. |
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Art. 568. - (Determinazione del valore dell’immobile)Agli effetti dell’espropriazione il valore dell� |
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Art. 568-bis. - (Vendita diretta)Il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima della udienza prevista dall’articolo 569, primo co |
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Art. 569. - (Provvedimento per l’autorizzazione della vendita)A seguito dell’istanza di cui all’articolo 567 il giudice dell’esecuzione, entro "quindici"N362 giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell’articolo 567, nomina l’esperto "che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione"N362 e fissa l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all’articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l’udienza non possono decorrere più di "novanta" |
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Art. 569-bis. - (Modalità della vendita diretta)Nel caso di deposito dell’istanza ai sensi dell’articolo 568-bis, il giudice dell’esecuzione, all’udienza di cui all’articolo 569, se il prezzo base determinato ai sensi dell’articolo 568 non è maggiore del prezzo offerto, valutata l’ammissibilità della medesima, provvede ai sensi del quarto e quinto comma. Se il prezzo base determinato ai sensi dell’articolo 568 è maggiore del prezzo offerto, il giudice fissa un termine di dieci giorni per integrare l’offerta e la cauzione, adeguandole al prezzo base. Se l’offerta e la cauzione sono integrate entro tale termine, il giudice entro i successivi cinque giorni, valutata l’ammissibilità dell’offerta, provvede ai sensi del quarto e quinto comma. |
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§ 2 - VENDITA SENZA INCANTO |
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Art. 570. - (Avviso della vendita)Dell’ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell’articolo 490, pubblico avviso contenente l’indicazione, degli estremi previsti nell’ |
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Art. 571. - (Offerte d’acquisto)Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’articolo 579, ultimo comma. L’offerente deve presentare nella cancelleria dichiaraz |
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Art. 572. - (Deliberazione sull’offerta)Sull’offerta il giudice dell’esecuzione sente |
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Art. 573. - (Gara tra gli offerenti) |
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Art. 574. - (Provvedimenti relativi alla vendita)Il giudice dell’esecuzione, quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve farsi, e, quando questo è avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell’articolo 586. “Quando l’ordinanza che ha disposto la vendita ha previsto che il vers |
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Art. 575. - (Termine delle offerte senza incanto) |
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§ 3 - VENDITA CON INCANTO |
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Art. 576. - (Contenuto del provvedimento che dispone la vendita)Il giudice dell’esecuzione, quando ordina l’incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto: 1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti; |
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Art. 577. - (Indivisibilità dei fondi)La divisione in lotti non può essere disposta se l’immobile costituisce un’unità colturale o se il frazionamento ne potrebbe impedire la razional |
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Art. 578. - (Delega a compiere la vendita)Se una parte dei beni pignorati è situata nella circoscrizione di altro tribunale, con l’ordinanza che dispone la vendita il giudice dell’esecuzio |
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Art. 579. - (Persone ammesse agli incanti)Salvo quanto è disposto nell’articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all’incanto. |
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Art. 580. - (Prestazione della cauzione) |
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Art. 581. - (Modalità dell’incanto) |
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Art. 582. - (Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell’aggiudicatario)L’aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita. In man |
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Art. 583. - (Aggiudicazione per persona da nominare)Il procuratore legale, che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare in cancelleria nei tre giorni dall’incanto il nome dell |
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Art. 584. - (Offerte dopo l’incanto)Avvenuto l’incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non |
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Art. 585. - (Versamento del prezzo)L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall’ordinanza che dispone la vendita a norma dell’articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l’avve |
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Art. 586. - (Trasferimento del bene espropriato)Avvenuto il versamento del prezzo e verificato l’assolvimento dell’obbligo posto a carico dell’aggiudicatario dall’articolo 585, quarto comma, il giudice dell’esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene |
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Art. 587. - (Inadempienza dell’aggiudicatario)Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell’esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell’aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incant |
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Art. 588. - (Termine per l’istanza di assegnazione) |
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Art. 589. - (Istanza di assegnazione) |
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Art. 590. - (Provvedimento di assegnazione) |
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Art. 590-bis - (Assegnazione a favore di un terzo) |
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§ 3-bis - DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA |
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Art. 591-bis. - (Delega delle operazioni di vendita)Il giudice dell’esecuzione, salvo quanto previsto dal secondo comma, con l’ordinanza con la quale provvede sull’istanza di vendita ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, delega ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all’articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine finale per il completamento delle operazioni delegate; dispone lo svolgimento, entro il termine di un anno dall’emissione dell’ordinanza, di un numero di esperimenti di vendita non inferiore a tre, secondo i criteri stabiliti dall’articolo 591, secondo comma; stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte d’acquisto e il luogo ove si procede all’esame delle stesse, alla gara tra gli offerenti ed alle operazioni dell’eventuale incanto. Si applica l’articolo 569, quarto comma. Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l’esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti. Il professionista delegato provvede: 1) alla determinazione del valore dell’immobile a norma dell’articolo 568, primo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall’esperto nominato dal giudice ai sensi dell’articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell’articol |
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Art. 591-ter. - (Ricorso al giudice dell’esecuzione)Quando nel cor |
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Sezione IV - DELL’AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA |
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Art. 592. - (Nomina dell’amministratore giudiziario)L’amministrazione giudiziaria dell’immobile è disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata a uno o più creditori o a un istituto all |
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Art. 593. - (Rendiconto)L’amministratore, nel termine fissato dal giudice dell’esecuzione, e in ogni caso alla fine di ciascun trimestre, deve presentare in cancelleria il |
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Art. 594. - (Assegnazione delle rendite)Durante il corso dell’amministrazione giudiziaria, il giudice dell’esecuzione può disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori se |
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Art. 595. - (Cessazione dell’amministrazione giudiziaria)In ogni momento il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti può chiedere che il giudice dell’esecuzione, sentite le altre parti, proceda |
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Sezione V - DELLA DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA |
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Art. 596. - (Formazione del progetto di distribuzione)Se non si può provvedere a norma dell’articolo 510, primo comma, il professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis, entro trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede, secondo le direttive impartite dal giudice dell’esecuzione, alla formazione di un progetto di distribuzione, anche parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e alla sua trasmissione al giudice de |
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Art. 597. - (Mancata comparizione) |
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Art. 598. - (Approvazione del progetto) |
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CAPO V - DELL’ESPROPRIAZIONE DI BENI INDIVISI |
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Art. 599. - (Pignoramento)Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore. |
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Art. 600. - (Convocazione dei comproprietari)Il giudice dell’esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando è possibile, |
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Art. 601. - (Divisione)Se si deve procedere alla divisione, l’esecuzione è sospesa finché sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata |
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CAPO VI - DELL’ESPROPRIAZIONE CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO |
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Art. 602. - (Modo dell’espropriazione)Quando oggetto dell’espropriazione è un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debi |
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Art. 603. - (Notificazione del titolo esecutivo e del precetto)Il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al terzo. Nel precetto deve |
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Art. 604. - (Disposizioni particolari)Il pignoramento e in generale gli atti d’espropriazione si compiono nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al |
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TITOLO III - DELL’ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO |
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Art. 605. - (Precetto per consegna o rilascio)Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all’articolo 480, anche la descrizion |
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Art. 606. - (Modo della consegna)Decorso il termine indicato nel precetto, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si tr |
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Art. 607. - (Cose pignorate)Se le cose da consegnare sono pignorate, la consegna non può avere luogo, e la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione a no |
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Art. 608. - (Modo del rilascio)L’esecuzione inizia con la notifica dell’avviso con il quale l’ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta |
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Art. 608-bis. - (Estinzione dell’esecuzione per rinuncia della parte istante) |
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Art. 609. - (Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione)Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l’ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all’asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l’asporto non è stato eseguito l’ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell’articolo 518, primo comma, il |
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Art. 611. - (Spese dell’esecuzione)Nel processo verbale l’ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante. |
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TITOLO IV - DELL’ESECUZIONE FORZATA DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE |
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Art. 612. - (Provvedimento)Chi intende ottenere l’esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare, dopo la notificazione del p |
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Art. 613. - (Difficoltà sorte nel corso dell’esecuzione)L’ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al giudice dell’esecuzione (1) le opportune disposizioni per elim |
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Art. 614. - (Rimborso delle spese)Al termine dell’esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al giudice dell’esecuzione (1) la nota delle spese anticipate vistata dal |
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TITOLO IV-bis - DELLE MISURE DI COERCIZIONE INDIRETTA |
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Art. 614-bis. - (Misure di coercizione indiretta)Con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di |
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TITOLO V - DELLE OPPOSIZIONI |
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CAPO I - DELLE OPPOSIZIONI DEL DEBITORE E DEL TERZO ASSOGGETTATO ALL’ESECUZIONE |
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Sezione I - DELLE OPPOSIZIONI ALL’ESECUZIONE |
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Art. 615. - (Forma dell’opposizione)Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27. “Il giudice, c |
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Art. 616. - (Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall’opposizione)Se competente per la causa è l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell’esecuzione questi fissa un termine perentorio per l’intro |
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SEZIONE II - DELLE OPPOSIZIONI AGLI ATTI ESECUTIVI |
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Art. 617. - (Forma dell’opposizione)Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice ind |
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Art. 618. - (Provvedimenti del giudice dell’esecuzione)Il giudice dell’esecuzione fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e |
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Sezione III - OPPOSIZIONE IN MATERIA DI LAVORO, DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA |
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Art. 618-bis. - (Procedimento)Per le materie trattate nei Capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle |
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CAPO II - DELLE OPPOSIZIONI DI TERZI |
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Art. 619. - (Forma dell’opposizione)Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell’esecuzione, prima che sia |
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Art. 620. - (Opposizione tardiva)Se in seguito alla opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l’opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti de |
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Art. 621. - (Limiti della prova testimoniale)Il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell’azienda del debitore, tranne che l’esi |
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Art. 622. - (Opposizione della moglie del debitore) |
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TITOLO VI - DELLA SOSPENSIONE E DELL’ESTINZIONE DEL PROCESSO |
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CAPO I - DELLA SOSPENSIONE DEL PROCESSO |
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Art. 623. - (Limiti della sospensione)Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, l’esecuzione forzata non può esse |
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Art. 624. - (Sospensione per opposizione all’esecuzione)Se è proposta opposizione all’esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell’esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza Contro |
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Art. 624-bis. - (Sospensione su istanza delle parti)Il giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L’istanza pu |
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Art. 625. - (Procedimento)Sull’istanza per la sospensione del processo di cui all’articolo precedente, il giudice dell’esecuzione provvede con ordinanza, sentite le parti. |
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Art. 626. - (Effetti della sospensione)Quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell’esecuzione. |
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Art. 627. - (Riassunzione)Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di |
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Art. 628. - (Sospensione del termine d’efficacia del pignoramento)La opposizione ai singoli atti esecutivi sospende il decorso del termine previsto nell’articolo 497. |
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CAPO II - DELL’ESTINZIONE DEL PROCESSO |
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Art. 629. - (Rinuncia)Il processo si estingue se, prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo |
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Art. 630. - (Inattività delle parti)Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice. L’estinzione opera di diritto |
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Art. 631-bis (Omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche) |
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Art. 632. - (Effetti dell’estinzione del processo)Con l’ordinanza che pronuncia l’estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Con la medesima ordinanza il giudice dell’esecuzione provved |
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LIBRO QUARTO - DEI PROCEDIMENTI SPECIALI |
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TITOLO I - DEI PROCEDIMENTI SOMMARI |
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CAPO I - DEL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE |
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Art. 633. - (Condizioni di ammissibilità)Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: |
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Art. 634. - (Prova scritta)Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell’articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile |
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Art. 635. - (Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici)Per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica am |
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Art. 636. - (Parcella delle spese e prestazioni)Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell’art. 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscr |
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Art. 637. - (Giudice competente)Per |
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Art. 638. - (Forma della domanda e deposito)La domanda di ingiunzione si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell’art. 125, l’indicazione delle prove che si producono. |
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Art. 639. - (Ricorso per consegna di cose fungibili)Quando la domanda riguarda la consegna di una determinata quantità di cose fungibili, il ricorrente deve dichiarare la somma di danaro che è disposto |
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Art. 640. - (Rigetto della domanda)Il giudice se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere all |
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Art. 641. - (Accoglimento della domanda)Se esistono le condizioni previste nell’art. 633, il giudice, con decreto motivato “da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso” N261, ingiunge all’altra parte d |
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Art. 642 - (Esecuzione provvisoria)Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale |
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Art. 643. - (Notificazione del decreto)L’originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria. Il ricorso e il dec |
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Art. 644. - (Mancata notificazione del decreto) |
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Art. 645. - (Opposizione)L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato |
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Art. 646. - (Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro)Quando il decreto è stato pronunciato per crediti dipendenti da rapporti individuali di lavoro, entro cinque giorni dalla notificazione l’atto di op |
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Art. 647. - (Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell’opponente)Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l’opponente non si è costituito, il conciliatore, il pretore o il presidente, su ist |
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Art. 648. - (Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione)Il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, “provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile,” |
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Art. 649. - (Sospensione dell’esecuzione provvisoria)Il giudice istruttore, su istanza dell’opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l’esecuzione provv |
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Art. 650. - (Opposizione tardiva)L’intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolari |
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Art. 651. - (Deposito per il caso di soccombenza) |
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Art. 652. - (Conciliazione)Se nel giudizio di opposizione, le parti si conciliano, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara o conferma l’esecutorietà del decreto, o |
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Art. 653. - (Rigetto o accoglimento parziale dell’opposizione)Se l’opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è dichiarata con ordinanza l’estinzione del processo, |
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Art. 654. - (Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione)L’esecutorietà non disposta con la sentenza o con l’ordinanza di cui all’articolo precedente è conferita con decreto del giudice che ha pronunc |
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Art. 655. - (Iscrizione d’ipoteca)I decreti dichiarati esecutivi a norma degli artt. 642, 647 e 648, e quelli rispetto ai quali è rigettata l’opposizione costituiscono titolo per l� |
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Art. 656. - (Impugnazione)Il decreto d’ingiunzione, divenuto esecutivo a norma dell’art. 647, può impugnarsi per revocazione nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell� |
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CAPO II - DEL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO |
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Art. 657. - (Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione)Il locatore o il concedente può intimare al conduttore, al comodatario di beni immobili, all’affittuario di azienda, all’affittuario coltivatore d |
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Art. 658. - (Intimazione di sfratto per morosità)Il locatore può intimare al conduttore lo sfratto con le modalità stabilite nell’articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone |
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Art. 659. - (Rapporto di locazione d’opera)Se il godimento di un immobile è il corrispettivo anche parziale di una prestazione d’opera, l’intimazione di licenza o di sfratto con la contestu |
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Art. 660. - (Forma dell’intimazione)Le intimazioni di licenza o di sfratto indicate negli articoli precedenti debbono essere notificate a norma degli articoli 137 e seguenti, esclusa la notificazione al domicilio eletto. Il locatore deve dichiarare nell’atto la propria residenza o eleggere domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito, altrimenti l’opposizione prevista nell’articolo 668 e qualsiasi altro atto del giudizio possono essergli notificati pres |
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Art. 661. - (Giudice competente)Qu |
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Art. 662. - (Mancata comparizione del locatore)Gli effetti dell’intimazione cessano, se il locatore non comparisce all’udienza fissata nell’atto di citazione. |
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Art. 663. - (Mancata comparizione o mancata opposizione dell’intimato) |
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Art. 664. - (Pagamento dei canoni)Nel caso previsto nell’articolo 658, il giudice adito pronuncia separato decreto d’ingiunzione per l’ammontare dei canoni scaduti e da scadere fi |
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Art. 665. - (Opposizione, provvedimenti del giudice)Se l’intimato comparisce e oppone eccezioni non fondate su prova scritta, il giudice, su istanza del locatore, se non sussistano gravi motivi in cont |
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Art. 666. - (Contestazione sull’ammontare dei canoni)Se è intimato lo sfratto per mancato pagamento del canone, e il convenuto nega la propria morosità contestando l’ammontare della somma pretesa, il |
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Art. 667. - (Mutamento del rito)Pro |
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Art. 668. - (Opposizione dopo la convalida)Se l’intimazione di licenza o di sfratto è stata convalidata in assenza d |
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Art. 669. - (Giudizio separato per il pagamento di canoni)Se nel caso previsto nell’articolo 658 il locatore non chiede il pagamento dei canoni, la pronuncia sullo sfratto risolve la locazione, ma lascia imp |
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CAPO III - DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI |
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Sezione I - DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI IN GENERALE |
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Art. 669-bis. - (Forma della domanda) |
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Art. 669-ter. - (Competenza anteriore alla causa)Prima dell’inizio della causa di merito la domanda |
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Art. 669-quater. - (Competenza in corso di causa)Quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa. |
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Art. 669-quinquies. - (Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale) |
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Art. 669-sexies. - (Procedimento)Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenzial |
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Art. 669-septies. - (Provvedimento negativo)L’ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L’ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell’istanza per |
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Art. 669-octies. - (Provvedimento di accoglimento)L’ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell’inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l’inizio del giudizio di merito, salva l’applicazione dell’ultimo comma dell’articolo 669-novies. N792 |
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Art. 669-novies. - (Inefficacia del provvedimento cautelare)Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all’articolo 669-octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia. In entrambi i casi, il giudice che |
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Art. 669-decies. - (Revoca e modifica)Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies, nel corso dell’istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il |
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Art. 669-undecies. - (Cauzione) |
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Art. 669-duodecies. - (Attuazione) |
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Art. 669-terdecies. - (Reclamo contro i provvedimenti cautelari) |
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Art. 669-quaterdecies. - (Ambito di applicazione) |
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Sezione II - DEL SEQUESTRO |
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Art. 670. - (Sequestro giudiziario)Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario: |
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Art. 671. - (Sequestro conservativo)Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di be |
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Art. 672. - (Sequestro anteriore alla causa) |
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Art. 673. - (Sequestro in corso di causa) |
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Art. 674. - (Cauzione) |
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Art. 675. - (Termine d’efficacia del provvedimento)Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia. |
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Art. 676. - (Custodia nel caso di sequestro giudiziario)Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode, stabilisce i criteri e i limiti dell’amministrazione delle cose sequestrate e le |
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Art. 677. - (Esecuzione del sequestro giudiziario)Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o ri |
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Art. 678. - (Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili)Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In questo ultimo caso il sequestrante deve, con l’atto di sequ |
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Art. 679. - (Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili)Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l’ufficio del conservatore dei registri immobiliari d |
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Art. 680. - (Convalida del sequestro autorizzato anteriormente alla causa) |
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Art. 681. - (Convalida del sequestro autorizzato in corso di causa) |
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Art. 682. - (Decisione separata sulla convalida) |
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Art. 683. - (Inefficacia del sequestro) |
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Art. 684. - (Revoca del sequestro)Il debitore può ottenere dal giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, la revoca del sequestro conservativo, prestando idonea cauzione per l� |
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Art. 685. - (Vendita delle cose deteriorabili)In caso di pericolo di deteriorazione delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con altro |
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Art. 686. - (Conversione del sequestro conservativo in pignoramento)Il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva. |
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Art. 687. - (Casi speciali di sequestro)Il giudice può ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua libe |
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Sezione III - DEI PROCEDIMENTI DI DENUNCIA DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO |
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Art. 689. - (Provvedimenti immediati) |
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Art. 690. - (Pronuncia sui provvedimenti immediati) |
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Art. 691. - (Contravvenzione al divieto del giudice)Se la parte alla quale è fatto divieto di compiere l’atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all’ordine, il giudice, su ricorso de |
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Sezione IV - DEI PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA |
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Art. 692. - (Assunzione di testimoni)Chi ha fondato motivo di temere che siano per mancare uno o più testimoni le cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporre, può |
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Art. 693. - (Istanza)L’istanza si propone con ricorso al giudice che sarebbe competente per la causa di merito. |
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Art. 694. - (Ordine di comparizione)Il presidente del “tribunale” N177 o il giudice di pace |
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Art. 695. - (Ammissione del mezzo di prova) |
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Art. 696. - (Accertamento tecnico e ispezione giudiziale)Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o l |
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Art. 697. - (Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza)In caso di eccezionale urgenza, il presidente del tribunale N289 |
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Art. 698. - (Assunzione ed efficacia delle prove preventive)Nell’assunzione preventiva dei mezzi di prova si applicano, in quanto possibile, gli articoli 191 e seguenti. |
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Art. 699. - (Istruzione preventiva in corso di causa)L’istanza di istruzione preventiva può anche essere proposta in corso di causa e durante l’interruzione o la sospensione del giudizio. |
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Sezione V - DEI PROVVEDIMENTI D’URGENZA |
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Art. 700. - (Condizioni per la concessione)Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo |
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Art. 701. - (Competenze) |
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Art. 702. - (Procedimento) |
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CAPO III-BIS - DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE |
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Art. 702-bis. - (Forma della domanda. Costituzione delle parti) |
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Art. 702-ter. - (Procedimento) |
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Art. 702-quater. - (Appello) |
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CAPO IV - DEI PROCEDIMENTI POSSESSORI |
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Art. 703. - (Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso)Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al “giudice” N177 competente a norma de |
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Art. 704. - (Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio)Ogni domanda relativa al possesso, per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di quest |
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Art. 705. - (Divieto di proporre giudizio petitorio)Il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio, finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata ese |
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TITOLO II - DEI PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO |
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CAPO I - DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI |
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Art. 706. - (Forma della domanda) |
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Art. 707. - (Comparizione personale delle parti) |
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Art. 708. - (Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente) |
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Art. 709. - (Notificazione dell’ordinanza e fissazione dell’udienza) |
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Art. 709-bis. - (Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore) |
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Art. 709-ter. - (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni) |
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Art. 710. - (Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi) |
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Art. 711. - (Separazione consensuale) |
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CAPO II – DELL’INTERDIZIONE, DELL’INABILITAZIONE E DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO |
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Art. 712. - (Forma della domanda) |
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Art. 713. - (Provvedimenti del presidente) |
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Art. 714. - (Istruzione preliminare) |
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Art. 715. - (Impedimento a comparire dell’interdicendo o dell’inabilitando) |
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Art. 716. - (Capacità processuale dell’interdicendo e dell’inabilitando) |
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Art. 717. - (Nomina del tutore e del curatore provvisorio) |
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Art. 718. - (Legittimazione all’impugnazione) |
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Art. 719. - (Termine per l’impugnazione) |
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Art. 720. - (Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione) |
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Art. 720-bis. - (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno) |
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CAPO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ASSENZA E ALLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA |
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Art. 721. - (Provvedimenti conservativi nell’interesse dello scomparso) |
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Art. 722. - (Domanda per dichiarazione d’assenza) |
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Art. 723. - (Fissazione dell’udienza di comparizione) |
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Art. 724. - (Procedimento) |
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Art. 725. - (Immissione in possesso temporaneo) |
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Art. 726. - (Domanda per dichiarazione di morte presunta) |
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Art. 727. - (Pubblicazione della domanda) |
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Art. 728. - (Comparizione) |
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Art. 729. - (Pubblicazione della sentenza) |
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Art. 730. - (Esecuzione) |
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Art. 731. - (Comunicazione all’ufficio di stato civile) |
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CAPO IV - DISPOSIZIONI RELATIVE AI MINORI, AGLI INTERDETTI E AGLI INABILITATI |
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Art. 732. - (Provvedimenti su parere del giudice tutelare) |
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Art. 733. - (Vendita di beni) |
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Art. 734. - (Esito negativo dell’incanto) |
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CAPO V - DEI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI |
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Art. 735. - (Sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare) |
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Art. 736. - (Procedimento) |
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CAPO V-BIS - DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI |
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Art. 736-bis. - (Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari) |
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CAPO VI - DISPOSIZIONI COMUNI AI PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO |
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Art. 737. - (Forma della domanda e del provvedimento)I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato |
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Art. 738. - (Procedimento)Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio. |
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Art. 739. - (Reclami delle parti)Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo al tribuna |
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Art. 740. - (Reclami del pubblico ministero)Il pubblico ministero, entro dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo contro i decreti del giudice tutelare e contro quelli del tribunal |
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Art. 741. - (Efficacia dei provvedimenti) |
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Art. 742. - (Revocabilità dei provvedimenti)I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni ant |
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Art. 742-bis. - (Ambito di applicazione degli articoli precedenti)Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti o che non rigu |
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TITOLO III - DELLA COPIA E DELLA COLLAZIONE DI ATTI PUBBLICI |
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Art. 743. - (Copia degli atti)Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica, ancorché l’istante o i suoi au |
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Art. 744. - (Copie o estratti da pubblici registri)I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le cop |
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Art. 745. - (Rifiuto o ritardo nel rilascio)Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all’articolo precedente, l’istante può ricorrere al giudice di p |
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Art. 746. - (Collazione di copie)Chi |
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TITOLO IV - DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL’APERTURA DELLE SUCCESSIONI |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 748. - (Forma della vendita)La vendita dei beni ereditari deve compiersi nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori. |
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Art. 750. - (Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari)L’istanza per l’imposizione di una cauzione a carico dell’erede o del legatario, nei casi previsti dalla legge, è proposta, quando non vi è giudizio pendente, con ricorso al presidente del tribunale de |
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Art. 751. - (Scelta dell’onerato)L’istanza per la scelta prevista nell’articolo 631 ultimo com |
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CAPO II - DELL’APPOSIZIONE E DELLA RIMOZIONE DEI SIGILLI |
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SEZIONE I - DELL’APPOSIZIONE DEI SIGILLI |
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Art. 752. - (Giudice competente)All’apposizione dei sigilli procede il “tribunale” N177 |
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Art. 753. - (Persone che possono chiedere l’apposizione)Possono chiedere l’apposizione dei sigilli: 1) l’esecutore testamentario; |
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Art. 754. - (Apposizione d’ufficio)L’apposizione dei sigilli è disposta d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero nei casi seguenti: |
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Art. 755. - (Poteri del giudice) |
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Art. 756. - (Custodia delle chiavi)Le chiavi delle serrature, sulle quali sono stati apposti i sigilli, finché non sia ordinata la rimozione di questi debbono essere custodite dal cance |
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Art. 758. - (Cose su cui non si possono apporre sigilli e cose deteriorabili)Se vi sono oggetti sui quali non è possibile apporre i sigilli, o che sono necessari all’uso personale di coloro che abitano nella casa, se ne fa de |
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Art. 760. - (Apposizione di sigilli durante e dopo l’inventario)L’apposizione dei sigilli che viene chiesta durante l’inventario può aver luogo soltanto per gli oggetti non inventariati. |
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Art. 761. - (Accesso nei luoghi sigillati)Il “giudice” N177 o il cancelliere non possono entrare n |
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SEZIONE II - DELLA RIMOZIONE DEI SIGILLI |
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Art. 762. - (Termine)I sigilli non possono essere rimossi e l’inventario non può essere eseguito se non dopo tre giorni dall’apposizione, salvo che il “giudice” |
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Art. 764. - (Opposizione)Testo in vigore fino al 30/10/2025. Per il testo in vigore a partire dal 31/10/2025 si veda la nota N422 |
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Art. 766. - (Avviso alle persone interessate)Non si può procedere alla rimozione dei sigilli senza che ne sia stato dato avviso, nelle forme stabilite nell’articolo 772, alle persone indicate n |
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Art. 767. - (Alterazioni nello stato dei sigilli)L’ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzitutto riconoscerne lo stato. |
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Art. 768. - (Disposizione generale)Le disposizioni di questo capo si osservano in ogni altro caso in cui si debba procedere ad apposizione o rimozione di sigilli, salvo che la legge stab |
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CAPO III - DELL’INVENTARIO |
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Art. 769. - (Istanza)Testo in vigore fino al 30/10/2025. Per il testo in vigore a partire dal 31/10/2025 si veda la nota N424 L’inventario può essere chiesto “al tri |
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Art. 770. - (Inventario da eseguirsi dal notaio)Quando all’inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta: |
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Art. 771. - (Persone che hanno diritto ad assistere all’inventario)Hanno diritto ad assistere alla formazione dell’inventario: |
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Art. 772. - (Avviso dell’inizio dell’inventario)L’ufficiale che procede all’inventario deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell’articolo precedente del luogo, giorn |
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Art. 773. - (Nomina di stimatore)L’ufficiale che procede all’inventario nomina, quando occorre, uno o più stimatori per la valutazione degli oggetti mobili. |
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Art. 774. - (Rinvio delle operazioni)Quando l’inventario non può essere ultimato nel giorno del suo inizio, l’ufficiale che vi procede ne rinvia la continuazione a un giorno prossimo, |
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Art. 775. - (Processo verbale d’inventario)Il processo verbale d’inventario contiene: 1) la descrizione degli immobili, mediante l’indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini e dei numeri d |
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Art. 776. - (Consegna delle cose mobili inventariate)Le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata dalle parti interessate, o, in mancanza, nominata con decreto del “giudi |
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Art. 777. - (Applicabilità delle norme agli altri casi d’inventario)Le disposizioni contenute in questo sezione si applicano a ogni inventario ordinato dalla legge, salve le formalità speciali stabilite dal codice civi |
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CAPO IV - DEL BENEFICIO DI INVENTARIO |
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Art. 778. - (Reclami contro lo stato di graduazione)I reclami contro lo stato di graduazione previsti nell’articolo |
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Art. 779. - (Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari)L’istanza dei creditori e legatari prevista nell’articolo 509 del codice civile si propone con ricorso. |
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Art. 780. - (Domanda dell’erede contro l’eredità)Le domande dell’erede con beneficio d’inventario contro l’eredità sono proposte contro gli altri eredi. Se non vi sono eredi o se tutti propongo |
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CAPO V - DEL CURATORE DELL’EREDITÀ GIACENTE |
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Art. 781. - (Notificazione del decreto di nomina)Il decreto di nomina del curatore dell’eredità giacente è notificato alla persona nominata a cura del cancelliere, nel termine stabilito nello stes |
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Art. 782. - (Vigilanza del giudice) |
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Art. 783. - (Vendita di beni ereditari) |
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TITOLO V - DELLO SCIOGLIMENTO DI COMUNIONI |
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Art. 784. - (Litisconsorzio necessario)Le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei cr |
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Art. 785. - (Pronuncia sulla domanda di divisione)Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa è disposta con ordinanza dal giudice istruttore; altrimenti questi provvede a norma dell |
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Art. 786. - (Direzione delle operazioni)Le operazioni di divisione sono dirette dal giudice istruttore il quale, anche nel corso di esse, può delegarne la direzione a un notaio. |
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Art. 788. - (Vendita di immobili)Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell’articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla n |
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Art. 789. - (Progetto di divisione e contestazioni su di esso)Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione che deposita in cancelleria e fissa con decreto l’udienza di discussione del progetto, ordi |
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Art. 790. - (Operazioni davanti al notaio)Se a dirigere le operazioni di divisione è stato delegato un notaio, questi dà avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori interven |
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Art. 791. - (Progetto di divisione formato dal notaio)Il notaio redige unico processo verbale delle operazioni effettuate. Formato il progetto dell |
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Art. 791-bis. - (Divisione a domanda congiunta)Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l’opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio ovvero di un avvocato aventi sede nel circondario al quale demandare le operazioni di divisione. Le sottoscrizioni apposte in calce al ricorso possono essere autentica |
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TITOLO VI - DEL PROCESSO DI LIBERAZIONE DEGLI IMMOBILI DALLE IPOTECHE |
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Art. 792. - (Deposito del prezzo)L’acquirente che ha dichiarato al precedente proprietario e ai creditori iscritti di volere liberare l’immobile acquistato dalle ipoteche deve chiedere, con ricors |
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Art. 793. - (Convocazione dei creditori)Su presentazione da parte del cancelliere dei documenti indicati nell’articolo precedente, il presidente designa con decreto un giudice per il proced |
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Art. 794. - (Provvedimenti del giudice)All’udienza il giudice, accertata la regolarità del deposito e degli atti del procedimento, dispone con ordinanza la cancellazione delle ipoteche is |
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Art. 795. - (Espropriazione)Se è fatta istanza di espropriazione, il giudice, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l’ammissibilità di essa, dispone con decreto c |
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TITOLO VII - DELL’EFFICACIA DELLE SENTENZE STRANIERE E DELL’ESECUZIONE DI ALTRI ATTI DI AUTORITÀ STRANIERE |
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Art. 796. - (Giudice competente) |
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Art. 797. - (Condizioni per la dichiarazione di efficacia) |
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Art. 798. - (Riesame del merito) |
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Art. 799. - (Dichiarazione di efficacia in giudizio pendente) |
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Art. 800. - (Sentenze arbitrali straniere) |
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Art. 801. - (Provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione) |
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Art. 802. - (Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri) |
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Art. 803. - (Esecuzione richiesta in via diplomatica) |
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Art. 804. - (Atti pubblici ricevuti all’estero) |
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Art. 805. - (Notificazione di atti giudiziari di autorità straniere) |
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TITOLO VIII - DELL’ARBITRATO |
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CAPO I - DELLA CONVENZIONE D’ARBITRATO |
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Art. 806. - (Controversie arbitrabili) |
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Art. 807. - (Compromesso) |
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Art. 808. - (Clausola compromissoria) |
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Art. 808-bis. - (Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale) |
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Art. 808-ter. - (Arbitrato irrituale)Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall’articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri med |
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Art. 808-quater. - (Interpretazione della convenzione d’arbitrato) |
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Art. 808-quinquies. - (Efficacia della convenzione d’arbitrato) |
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CAPO II - DEGLI ARBITRI |
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Art. 809. - (Numero degli arbitri)Gli |
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Art. 810. - (Nomina degli arbitri)Quando a norma della convenzione d’arbitrato gli arbitri devono essere nominati dalle parti, ciascuna, di esse, con atto notificato per iscritto, rende noto all’altra l’arbitro o |
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Art. 811. - (Sostituzione di arbitri) |
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Art. 812. - (Incapacità di essere arbitro) |
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Art. 813. - (Accettazione degli arbitri)L’accettazione degli arbitri è data |
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Art. 813-bis. - (Decadenza degli arbitri) |
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Art. 813-ter. - (Responsabilità degli arbitri)Risponde dei danni cagionati alle parti l’arbitro che: 1) con dolo o colpa grave ha omesso o ritardato atti dovuti ed è stat |
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Art. 814. - (Diritti degli arbitri)Gli arbitri hanno diritto |
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Art. 815. - (Ricusazione degli arbitri)Un arbitro può essere ricusato: 1) se non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti; 2) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa; 3) se egli stes |
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CAPO III - DEL PROCEDIMENTO |
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Art. 816. - (Sede dell’arbitrato) |
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Art. 816-bis. - (Svolgimento del procedimento)Le parti possono stabilire nella convenzione d’arbitrato, o con atto scritto separato, purché anteriore all’inizio del giudizio |
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Art. 816-bis.1 - (Domanda di arbitrato) |
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Art. 816-ter. - (Istruzione probatoria)L’istruttoria o singoli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri ad uno di essi. |
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Art. 816-quater. - (Pluralità di parti)Qualora più di due parti si |
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Art. 816-quinquies. - (Intervento di terzi e successione nel diritto controverso) |
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Art. 816-sexies. - (Morte, estinzione o perdita di capacità della parte) |
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Art. 816-septies. - (Anticipazione delle spese) |
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Art. 817. - (Eccezione d’incompetenza)Se la validità, il contenuto o l’ampi |
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Art. 817-bis. - (Compensazione) |
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Art. 818. - (Provvedimenti cautelari) |
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Art. 818-bis. - (Reclamo) |
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Art. 818-ter. - (Attuazione) |
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Art. 819. - (Questioni pregiudiziali di merito) |
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Art. 819-bis. - (Sospensione del procedimento arbitrale)Ferma l’applicazione dell’articolo 816-sexies, gli arbitri sospendono il procedimento arbitrale con ordinanza motivata nei seguenti casi: |
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Art. 819-ter. - (Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria)La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, n� |
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Art. 819-quater. - (Riassunzione della causa)Il processo instaurato davanti al giudice continua davanti agli arbitri se una delle parti proc |
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CAPO IV - DEL LODO |
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Art. 820. - (Termine per la decisione)Le parti possono, con la convenzione di arbitrato o con accordo anteriore all’accettazione degli arbitri, fissare un termine per la pronuncia del lodo. Se non è stato fissato un termine per la pronuncia del lodo, gli |
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Art. 821. - (Rilevanza del decorso del termine) |
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Art. 822. - (Norme per la deliberazione) |
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Art. 823. - (Deliberazione e requisiti del lodo)Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed è quindi redatto per iscritto. Ciascun arbitro può chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia del |
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Art. 824. - (Originali e copie del lodo) |
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Art. 824-bis. - (Efficacia del lodo) |
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Art. 825. - (Deposito del lodo)La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repu |
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Art. 826. - (Correzione del lodo) |
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CAPO V - DELLE IMPUGNAZIONI |
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Art. 827. - (Mezzi di impugnazione) |
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Art. 828. - (Impugnazione per nullità) |
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Art. 829. - (Casi di nullità)L’impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia, nei casi seguenti: 1) se la convenzione d’arbitrato è invalida, ferma la disposizione dell’articolo 817, terzo comma; 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale; 3) se il lodo è stato |
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Art. 830. - (Decisione sull’impugnazione per nullità)La corte d’appello decide sull’impugnazione per nullità e, se l’accoglie, dichiara con sentenza la nullità del l |
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Art. 831. - (Revocazione ed opposizione di terzo)Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indi |
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CAPO VI - DELL’ARBITRATO SECONDO REGOLAMENTI PRECOSTITUITI |
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Art. 832. - (Rinvio a regolamenti arbitrali)La convenzione d’arbitrato può fare rinvio a un regolamento arbitrale precostituito. |
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Art. 833 - (Forma della clausola compromissoria) |
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Art. 834. - (Norme applicabili al merito) |
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Art. 835. - (Lingua dell’arbitrato) |
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Art. 836. - (Ricusazione degli arbitri) |
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Art. 837. - (Deliberazione del lodo) |
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Art. 838. - (Impugnazione) |
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CAPO VI-BIS - DELL’ARBITRATO SOCIETARIO |
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Art. 838-bis. - (Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie)Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell’articolo 2325-bis d |
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Art. 838-ter. - (Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale)La domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto è depositata presso il |
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Art. 838-quater. - (Decisione secondo diritto) |
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Art. 838-quinquies. - (Risoluzione di contrasti sulla gestione di società)Gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e |
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CAPO VII - DEI LODI STRANIERI |
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Art. 839. - (Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri)Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della corte d’appello nella cui ci |
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Art. 840. - (Opposizione)Contro il decreto che accorda o nega l’efficacia del lodo straniero è ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d’appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega l’efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l’accorda. In seguito all’opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. Il consigliere istruttore, su istanza dell’opponente, quando ricorrono gravi motivi, può con ordinanza non impugnabile sospendere l’efficacia esecutiva o l’esecuzione del lodo. La corte d’appello pronun |
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TITOLO VIII-bis - DEI PROCEDIMENTI COLLETTIVI |
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Art. 840-bis - (Ambito di applicazione)I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l’azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo. A tale fine, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei |
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Art. 840-ter - (Forma e ammissibilità della domanda)La domanda per l’azione di classe si propone con ricorso esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro dieci giorni dal deposito del decreto, nell’area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l’agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute. |
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Art. 840-quater - (Pluralità delle azioni di classe)Decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del ricorso nell’area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all’artic |
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Art. 840-quinquies - (Procedimento)Con l’ordinanza con cui ammette l’azione di classe, il tribunale fissa un termine perentorio non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza nel portale dei servizi telematici di cui all’articolo 840-ter, secondo comma, per l’adesione all’azione medesima da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e provvede secondo quanto previsto dall’articolo 840-sexies, primo comma, lettera c). Si applica in quanto compatibile l’articolo 840-septies. L’aderente non assume la qualità di parte e ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria. I diritti di coloro che aderiscono a norma del presente comma sono accertati secondo le disposizioni di cui all’articolo 840-octies, successivamente alla pronuncia della sentenza che accoglie l’azione di classe. Il tribunale, omessa ogni formalità non essenziale al contradd |
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Art. 840-sexies - (Sentenza di accoglimento)Con la sentenza che accoglie l’azione di classe, il tribunale: a) provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dal ricorrente, quando l’azione è stata proposta da un soggetto diverso da un’organizzazione o da un’associazione inserita nell’elenco di cui all’articolo 840-bis, secondo comma; |
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Art. 840-septies - (Modalità di adesione all’azione di classe)L’adesione all’azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di un’area del portale dei servizi telematici di cui all’articolo 840-ter, secondo comma. La domanda di cui al primo comma, a pena di inammissibilità, deve contenere: a) l’indicazione del tribunale e i dati relativi all’azione di classe a cui il soggetto chiede di aderire; b) i dati identificativi dell’aderente; |
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Art. 840-octies - (Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti)Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 840-sexies, primo comma, lettera e), il resistente deposita una memoria contenente le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti dagli aderenti a fondamento della domanda ed eccependo i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti fatti val |
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Art. 840-novies - (Spese del procedimento)Con il decreto di cui all’articolo 840-octies, quinto comma, il giudice delegato condanna altresì il resistente a corrispondere direttamente al rappresentante comune degli aderenti, a titolo di compenso, un importo stabilito in considerazione del numero dei componenti la classe in misura progressiva: a) da 1 a 500, in misura non superiore al 9 per cento; b) da 501 a 1.000, in misura non superiore al |
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Art. 840-decies - (Impugnazione della sentenza) |
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Art. 840-undecies - (Impugnazione del decreto)Contro il decreto di cui all’articolo 840-octies, quinto comma, può essere proposta opposizione con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale. Il ricorso può essere proposto dal resistente, dal rappresentante comune degli aderenti e dagli avvocati di cui all’articolo 840-novies, sesto e settimo comma, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Gli avvocati |
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Art. 840-duodecies - (Adempimento spontaneo)Quando il debitore provvede spontaneamente al pagamento delle |
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Art. 840-terdecies - (Esecuzione forzata collettiva)L’esecuzione forzata del decreto di cui all’articolo 840-octies, quinto comma, è promossa dal rappresentante comune degli aderenti, che compie tutti gli atti nell’interesse degli ade |
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Art. 840-quaterdecies - (Accordi di natura transattiva)Il tribunale, fino alla discussione orale della causa, formula ove possibile, avuto riguardo al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta del giudice è inserita nell’area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all’articolo 840-ter, secondo comma, ed è comunicata all’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente. L’accordo transattivo o conciliativo concluso tra le parti è inserito nell’area pubblica ed è comunicato all’indirizzo di po |
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Art. 840-quinquiesdecies - (Chiusura della procedura di adesione)La procedura di adesione si chiude: |
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Art. 840-sexiesdecies - (Azione inibitoria collettiva)Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può agire per ottenere l’ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva. Le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela degli interessi pregiudicati dalla condotta di cui al primo periodo sono legittimate a proporre l’azione qualora iscritte nell’elenco di cui all’articolo 840-bis, secondo comma. |
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