Articolo aggiunto dall’art. 3, comma 33, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149.

Ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la disposizione ha effetto a decorrere dal 28/02/2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28/02/2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Ai sensi dell'art. 8, comma 9-bis, del D.L. 29/12/2022, n. 198 (L. 24/02/2023, n. 14), in deroga alle disposizioni di cui all'art. 35 del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149, il divieto di delegare ai giudici onorari del tribunale per i minorenni l'ascolto del minore e l'assunzione delle testimonianze, previsto dal secondo comma del presente articolo, si applica ai procedimenti instaurati successivamente al 30 giugno 2023. L'ascolto del minore avviene in ogni caso nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 473-bis.5 del presente codice. Nel determinare la composizione dei collegi giudicanti, il presidente del tribunale per i minorenni cura che il giudice onorario cui sia stato delegato l'ascolto del minore o lo svolgimento di attività istruttoria faccia parte del collegio chiamato a decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei.

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