Articolo aggiunto dall’art. 3, comma 27, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149.

Ai sensi dell’art. 35, comma 5, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la disposizione ha effetto a decorrere dal 01/01/2023 e si applica ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.

Ai sensi dell’art. 35, comma 7, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la disposizione si applica anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 01/01/2023.

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