Articolo sostituito dall'art. 6, del D.P.R. 17/10/1950, n. 857 e, successivamente, dall’art. 3, comma 26, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149.

Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la modifica si applica alle impugnazioni proposte successivamente al 28/02/2023.

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