Articolo abrogato dalla L. del 11/08/1973 n. 533. L’articolo 462 così recitava: “Art. 462. - (Patrocinio) - Le parti che chiedono le prestazioni possono stare in giudizio personalmente, oppure con il ministero di un procuratore legale scelto in appositi albi, e possono valersi dell’assistenza di avvocati scelti negli stessi albi.”

Dalla redazione