Articolo aggiunto dall'art. 5, della L. 03/08/1998, n. 302; sostituito dall'art. 2, comma 3, del D.L. 14/03/2005, n. 35 (L. 14/05/2005, n. 80); modificato dall'art. 13, comma 1, del D.L. 27/06/2015, n. 83 (L. 06/08/2015, n. 132) e, successivamente, sostituito dall’art. 3, comma 42, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149.

Ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la modifica ha effetto a decorrere dal 28/02/2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28/02/2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

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