Comma inserito dall’art. 3, comma 28, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149.

Ai sensi dell’art. 35, comma 5, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la disposizione ha effetto a decorrere dal 01/01/2023 e, ai sensi dell’art. 35, comma 6, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 si applica anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 01/01/2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

Dalla redazione