Articolo sostituito dall’art. 10, della L. 14/07/1950, n. 581.

Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della L. 29/12/2011, n. 218 il presente comma si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del codice di procedura civile.

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