N203 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L. del 11/08/1973 n. 533. L’articolo 460 così recitava: “Art. 460. - (Improponibilità della domanda) - La domanda relativa a controversie previste nel presente capo non può essere proposta, se non quando sono esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o sono decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi.”

Dalla redazione