Articolo abrogato dalla L. del 31/05/1995 n. 218 con decorrenza dal 31 dicembre 1996. L’articolo 804 così recitava: “Art. 804. - (Atti pubblici ricevuti all’estero) - L’efficacia esecutiva nella Repubblica degli atti contrattuali ricevuti da pubblico ufficiale in paese estero è dichiarata con sentenza della Corte d’appello del luogo in cui l’atto deve eseguirsi, previo accertamento che l’atto ha forza esecutiva nel paese estero nel quale è stato ricevuto e che non contiene disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano.”

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