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L. 12/06/1984, n. 222

Revisione della disciplina della invalidità pensionabile.
In vigore dal 01/07/1984.
Con le modifiche introdotte da:
- D.L. 31/12/2007, n. 248 (L. 28/02/2008, n. 31)
- Sent. C. Cost. 14/04/1988, n. 436
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Art. 1 - Assegno ordinario di invalidità

1. Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.

2. Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.

3. L'assegno di invalidità di cui al presente articolo è calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Qualo

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Art. 2 - Pensione ordinaria di inabilità

1. Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

2. La concessione della pensione al soggetto riconosciuto inabile è subordinata alla cancellazione dell'interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad og

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Art. 3 - Esclusione dall'assegno di invalidità e dalla pensione di inabilità

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Art. 4 - Requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità

1. Ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità di cui ai precedenti articoli 1 e 2, è richiesto il possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti dall'art. 9, n. 2), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, quale risulta so

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Art. 5 - Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità

1. Ai pensionati per inabilità, che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, spetta, con la stessa decorrenza della domanda di cui al comma successivo, un assegno mensile non

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Art. 6 - Assegno privilegiato di invalidità, pensione privilegiata di inabilità od ai superstiti, per cause di servizio

1. L'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ha diritto all'assegno di invalidità ed alla pensione di inabilità, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, anche in mancanza dei requisiti di cui all'art. 4, quando:

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Art. 7 - Perequazione automatica

Alle prestazioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 6 si applicano gli aumenti deri

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Art. 8 - Definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657 e dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e loro successive modificazioni ed integrazioni, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

1-bis. L'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381R, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con con

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Art. 9 - Revisione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità

1. Il titolare delle prestazioni riconosciute ai sensi dei precedenti articoli 1, 2 e 6, primo comma, può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità ad iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. In ogni caso, l'accertamento sanitario avrà luogo quando risulti che nell'anno precedente il titolare dell'assegno di invalidità di cui agli articoli 1 e 6 della presente legge si sia trovato nelle condizioni di reddito previste dall'art. 8 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463R, convertito, con modificazioni, nella legge 11 n

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Art. 10 - Riduzione dei requisiti contributivi

Il requisito di tre anni di contribuzione di cui all'art. 4 della presente legge &egr

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Art. 11 - Limite alla presentazione di nuove domande

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'assicurato che abbia in co

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Art. 12 - Decorrenza della normativa

1. Le norme contenute nella presente legge hanno effetto sulle prestazioni liquidate

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Art. 13 - Personale medico degli enti previdenziali

Al personale medico degli enti previdenziali si applicano integralmente gli istituti

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Art. 14 - Surrogazione

1. L'istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge è surrogato, fino alla con

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Art. 15 - Modifica dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639

All'art. 36, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono soppresse le pa

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