Articolo abrogato dalla L. del 18/10/1977 n. 793. L’articolo 651 così recitava: “Art. 651. - (Deposito per il caso di soccombenza) - L’opposizione di cui all’articolo precedente e quella contro il decreto pronunciato nei casi previsti nell’articolo 642 primo comma, debbono essere precedute dal deposito di lire cinquecento, se proposte davanti al conciliatore o al pretore, di lire mille, se proposte davanti al tribunale o alla corte d’appello. A tale deposito si applicano le norme relative al deposito per il ricorso per cassazione.”

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