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D.L. 30/04/2022, n. 36

Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

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Capo I - Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca
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Art. 1. - Definizione dei profili professionali specifici nell'ambito della pianificazione di fabbisogni di personale

1. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «la semplificazione e» sono soppresse e le parole «di nuove figure e competenze professionali» so

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Art. 2. - Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni

«Art. 35-ter (Portale unico del reclutamento). -1. L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e nelle autorità amministrative indipendenti avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, di seguito denominato “Portale”, disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione.

2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all'eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un recapito telefonico. La registrazione al Portale è gratuita e può essere effettuata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'iscrizione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice

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Art. 3. - Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 35-ter, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto, è inserito il seguente:

«Art. 35-quater (Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale). - 1. I concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3, prevedono:

a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero delle prove d'esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l'ampiezza e la profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel comma 2;

b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

c) che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e possano riguardare l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla lettera a), indicate nel bando;

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Art. 4. - Aggiornamento dei codici di comportamento e formazione in tema di etica pubblica

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

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Art. 5. - Rafforzamento dell'impegno a favore dell'equilibrio di genere

1. Al fine di dare effettiva applicazione al principio della parità di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, le amministrazioni adottano, senza nuovi o maggiori o

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Art. 6. - Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) a decorrere dal 1° luglio 2022 l'ultimo periodo del comma 1 è soppresso; N1

b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

«1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui

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Art. 7. - Ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 6-bis, alinea, le parole «entro il 30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022»; N7

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il decreto di cui al comma 6.»;

b) all'articolo 7, comma 4, le parole «ai sensi dell'articolo 7, comma 6,

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Art. 7-bis. - Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione

N9

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Art. 8. -  Omissis

 

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Art. 9. - Contratti a tempo determinato del Ministero della giustizia, proroga per assunzioni presso il Ministero della transizione ecologica e attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227

N2

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Art. 10. - Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 15 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla

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Art. 11. - Art. 13. - Omissis

 

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Art. 14. - Disposizioni in materia di Università e ricerca

1. Al fine di dare attuazione alle misure di cui all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di esecuzione del piano, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell'università e della ricerca, le università possono procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, riservate a studiosi che hanno ottenuto un Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence) a seguito della partecipazione a bandi, emanati nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe, relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Alle procedure di cui al primo periodo del presente comma non si applica il terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230. Gli enti pubblici di ricerca, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell'università e della ricerca, possono assumere gli studiosi di cui al primo periodo, anche mediante le procedure di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. Alla copertura degli oneri previsti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse assegnate all'investimento M4C2- 1.2. N25

1-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, alle procedure ivi disciplinate possono accedere altresì i soggetti che:

a) hanno partecipato, in qualità di Principal Investigators, a bandi Starting grants o Consolidator grants dello European Research Council e, pur avendo ottenuto una valutazione eccellente (di livello A), non si sono collocati in posizione utile ai fini dell'accesso al finanziamento;

b) sono risultati vincitori di bandi relativi alle Azioni individuali Marie Skłodowska-Curie (MSCA). N26

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, relative ai vincitori dei programmi di ricerca dello European Research Council avvengono anche in deroga alle facoltà assunzionali e comunque nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, assegnate alle università statali secondo il riparto del fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2-bis. Ai soggetti selezionati nell'ambito delle procedure di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 sono altresì assegnati fondi per lo svolgimento dei rispettivi progetti di ricerca, conformemente a quanto previsto dall'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, e a quanto specificato nei relativi avvisi e limitatamente alle risorse disponibili sulla base del medesimo investimento 1.2. N26

3. Il conseguimento di finanziamenti nell'ambito dei programmi di ricerca di cui al comma 2 è considerato merito eccezionale ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e non richiede la valutazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 16. Gli enti pubblici di ricerca, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero dell'università e della ricerca e comunque nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza possono assumere per chiamata diretta i vincitori dei programmi di ricerca di cui al primo periodo, anche in deroga ai limiti quantitativi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite misure operative specifiche per le chiamate e le assunzioni di cui al presente articolo finalizzate ad incentivare l'accoglimento dei ricercatori presso le università italiane, statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

4-bis. - 4-quater. Omissis

5. All'articolo 12 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le risorse di cui al comma 1, secondo periodo, non costituiscono incremento del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e non concorrono al computo della percentuale a carico delle regioni, con risorse proprie, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012.» N4

6. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, la parola «due» è sostituita dalla seguente: «tre».

6-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.5, del suddetto Piano, l'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

“Art. 15 (Gruppi e settori scientifico-disciplinari). - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità e attinenza scientifica, formativa e culturale, i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie.

2. I gruppi scientifico-disciplinari:

a) sono utilizzati ai fini delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16 e delle procedure di cui agli articoli 18 e 24;

b) sono il riferimento per l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;

c) possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e all'indicazione della relativa afferenza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;

d) sono il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente.

3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non può essere superiore a quello dei settori concorsuali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 855 del 30 ottobre 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015.

4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche alla riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai gruppi scientifico-disciplinari, nonché alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

5. L'aggiornamento dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari è effettuato con decreto del Ministro, su proposta del CUN, con cadenza triennale. In assenza della proposta del CUN entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per l'aggiorname

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Art. 15. - Rafforzamento della struttura organizzativa dell'ANPAL

1. Al fine di potenziare le funzioni di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. A decorrere dall'anno 2022 la dotazione organica dell'ANPA

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Art. 15-bis - Disposizioni in materia di patronati

N9

1. All'articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “, fermo restando che la immedi

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Art. 15-ter - Art. 16. - Omissis

 

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Art. 16-bis - Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio

N9

1. All'articolo 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-ter è inserito il segu

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Art. 16-ter - Art. 17-bis - Omissis

 

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Art. 17-ter. - Misure per la funzionalità dell'amministrazione della giustizia

N9

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Capo II - Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia finanziaria e fiscale
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Art. 18. - Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici

01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, le parole: “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito” sono sostituite dalle seguenti: “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate”. N5

1. All'

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Art. 18-bis - Misure per favorire l'attuazione del PNRR

N9

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro annui dal 2023 al 2028, da destinare alla stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca, nonché all'assegnazione da parte di tali istituzioni di borse di ricerca da assegnare tramite procedure competitive”.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 180 e seguenti del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo superiore a 10 milioni di euro, da calcolare ai sensi del medesimo codice, sono tenute a richiedere un parere preventivo al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine della preliminare valutazione della corretta impostazione di tali progetti, in particolare rispetto all'allocazione dei rischi e alla contabilizzazione. Il parere, emesso dal DIPE di concerto con il Ministero dell'economia e d

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Art. 18-ter - Disposizioni in materia di gioco pubblico

N9

1. Nelle more dell'approvazione e dell'attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e finanza per l'anno 2021 quale collegato alla manovra di bilancio 2022-2024, nel rispetto delle esigenze di continuità delle entrate erariali, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati, è prorogato a titolo oneroso fino al 30 giugno 2024.

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Art. 19. - Portale nazionale del sommerso

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di una efficace programmazione dell'attività ispettiva nonché di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale

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Art. 19-bis - Proroga del termine di cui all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35

N9

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Art. 20. - Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Allo scopo di assicurare un'efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, promuove appositi protocolli di intesa con aziende

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Art. 21. - Utilizzo di economie degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Fatta salva la normativa in materia di utilizzo delle economie di progetto e delle risorse disponibili per la compensazione degli oneri derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali necessari alla realizzazione delle opere, le amministrazioni titolari degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza possono destinare eventuali risorse delle missioni e componenti del Piano non assegnate in esito alle proced

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Art. 22. - Omissis

 

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Capo III - Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute
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Art. 23. - Disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle procedure di approvazione dei piani di bacino

1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde, anche qualora l'impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio al ricorrere dei quali si applica il comma 1. Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità con le quali l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a dare a

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Art. 23-bis - Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse
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Art. 24. - Potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell'ENEA

1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 «Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l'effici

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Art. 24-bis - Contributo a favore di impianti sportivi e piscine

N9

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le discipline sportive associate e gli enti pubblici che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calab

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Art. 25. - Obiettivi del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti

N2

1. All'

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Art. 25-bis - Modifica all'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

N9

1. All'

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Art. 26. - Omissis

 

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Art. 26-bis - Potenziamento del controllo in materia di reati ambientali

N9

1. Ai fini del potenziamento del controllo in materia di reati ambientali, alla parte sesta-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 318-ter, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

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Art. 27. - Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici

1. Allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici, e delle zoonosi è istituito il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, di seguito «SNPS». N4

2. Il SNPS, mediante l'applicazione dell'approccio integrato «one-health» nella sua evoluzione «planetary health» e tramite l'adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, di seguito «SNPA», concorre al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati in particolare alla promozione della salute, alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici, valorizzando le esigenze di tutela delle comunità e delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità, in coerenza con i principi di equità e prossimità. N4

3. Ai fini di cui al comma 2, il SNPS svolge le seguenti funzioni:

a) identifica e valuta le problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, per contribuire alla definizione e all'implementazione di politiche di prevenzione attraverso l'integrazione con altri settori;

b) favorisce l'inclusione della salute nei processi decis

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Capo IV - Transizione digitale
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Art. 28. - Omissis

 

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Art. 29. - Acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali
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Art. 30. - Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore spaziale e aerospaziale e disposizioni in materia di codice dell'amministrazione digitale

N2

1. - 6. Omissis

7. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le parole «all'ASI, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'articolo 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233;» sono soppresse.

8. Fatti salvi i finanziamenti e i contributi già assegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché fermo restando quanto previsto al comma 6, l'ASI non può ricevere altre risorse o contributi comunque denominati disposti dal Ministero dell'università e della ricerca in favore di altri enti pubblici di ricerca vigilati dal medesimo ministero.

8-bis. Al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 31. - Omissis

 

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Art. 32. - Misure per la realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il rafforzamento dei servizi digitali

1. Al fine di favorire maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101:

a) all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell'erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie» sono sostituite dalle seguenti: «interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno, attività di assistenza tecnica e progetti nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, del programma strategico sull'intelligenza artificiale, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, della strategia nazionale dei dati pubblici, anche con riferimento al riuso dei dati

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Art. 32-bis - Modifiche al titolo V-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante istituzione di un Sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità

N9

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1, Componente 1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-ter, comma 1, dopo le parole: “funzioni di supporto” sono inserite le seguenti: “alla prevenzione e al contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo,”;

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Capo V - Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di infrastrutture, beni culturali, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate
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Art. 33. - Disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti

1. Al fine di provvedere alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, misura M3C2, Riforma 1.3, i progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o comunque indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all'esercizio degli impianti stessi, autorizzati ai sensi del comma 2, sono da considerarsi di pubblica utilità, anche ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e caratterizzati da indifferibilità ed urgenza. N4

2. Fatti salvi i provvedimenti di competenza del Ministero dell'interno in materia di prevenzione degli incendi, la costruzione e l'esercizio degli impianti di elettrificazione dei porti, gli interventi di modif

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Art. 33-bis - Omissis

 

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Art. 33-ter - Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di messa in sicurezza, efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile

N9

1. Al fine di assic

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Art. 34. - Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 35. - Procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole «In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «, anche suddivisi in lotti funzionali,».

1-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

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Art. 36. - Interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della cultura

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli interventi di importo non superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, su beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i medesimi enti proprietari possono essere individuati quali soggetti attuatori esterni. L'intervento è attuato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di affidamen

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Art. 37. - Disposizioni in materia di ZES e ZLS

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con il medesimo decreto è definita, in via generale, una procedura straordinaria di revisione del perimetro delle aree individuate, improntata al principio di massima semplificazione e celerità, da attivarsi su iniziativa del Commissario di cui al comma 6, rimodulando la perimetrazione vigente, in aumento o in diminuzione, fermo il limite massimo delle superfici fissato per ciascuna regione, in coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico. La proposta di revisione, in relazione alle singole ZES, è approvata, entro trenta giorni dall'acquisizione della proposta commissariale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, sentita la Regione.».

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Art. 37-bis - Modifica dell'articolo 1677-bis del codice civile

N9

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Art. 37-ter - Modifica all'articolo 10-quinquies del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022

N9

1. All'

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Capo VI - Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di turismo
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Art. 38. - Omissis

 

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Art. 39. - Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico
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Art. 40. - Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici»

N2

1. Ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di «Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici» di cui alla misura M1C3, investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario Straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma. N4

2. All'

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Capo VII - Disposizioni in materia di giustizia
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Art. 41. - Misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria e del Comitato tecnico - scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria

1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206, dopo il comma 37, sono inseriti i seguenti:

«37-bis. Con decreto del Ministro della giustizia è costituito, presso il Ministero della giustizia, il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria, quale organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione dei procedimenti civili, nel rispetto dei canoni del giusto processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario. Nel perseguire tali obiettivi il Comitato si avvale della Direzione generale di statistica e analisi org

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Art. 42. - Modifiche all'articolo 389 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 389 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al

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Art. 43. - Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. N21

2. Hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovver

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Capo VIII - Istruzione
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Art. 44. - Omissis
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8668934 11381101
Art. 45 - Valorizzazione del personale docente

N10

1. Omissis

2. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83 è inserito il seguen

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Art. 46 - Omissis

 

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8668934 11381103
Art. 47. - Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'istruzione

N10

1. - 2. Omissis

3. All'articolo 55, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: “al contrasto della dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR” sono sostituite dalle seguenti: “agli investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni ricomprese nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione”.

4. All'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Capo IX - Disposizioni finali
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Art. 48. - Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla

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Art. 48-bis - Clausola di salvaguardia

N9

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Art. 49. - Disposizioni finanziarie

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-bis. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021,

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Art. 50. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà

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Allegato 1 - Allegato 3 - Omissis

 

 

 

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