Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 19/02/1998 n. 51. L’articolo 16 così recitava: “Art. 16. - (Esecuzione forzata) - Per la consegna e il rilascio di cose e per l’espropriazione forzata di cose mobili e di crediti è competente il pretore.

Per l’espropriazione forzata di cose immobili è competente il tribunale.

Se cose mobili sono soggette all’espropriazione forzata insieme con l’immobile nel quale si trovano, per l’espropriazione è competente il tribunale anche relativamente ad esse.

Per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il pretore.”

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