Articolo sostituito dall'art. 39, della L. 14/07/1950, n. 581; modificato dall'art. 89, della L. 26/11/1990, n. 353; dall’art. 46, comma 19, della L. 18/06/2009, n. 69 e, successivamente, abrogato dall’art. 3, comma 26, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149.

Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la modifica si applica alle impugnazioni proposte successivamente al 28/02/2023.

L’articolo così recitava:

“Art. 353. - (Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione)

Il giudice d’appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.

Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza.

Se contro la sentenza d’appello è proposto ricorso per cassazione il termine è interrotto.

Abrogato.

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