Articolo abrogato dal D.P.R. del 09/12/1987 n. 497. L’articolo 74 così recitava: “Art. 74. - (Responsabilità del pubblico ministero) - Le norme sulla responsabilità del giudice e sull’esercizio dell’azione relativa si applicano anche ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile, quando nell’esercizio delle loro funzioni sono imputabili di dolo, frode o concussione.”

Dalla redazione