Testo dell’articolo 7 modificato dal D. Leg.vo 13/07/2017, n. 116 a decorrere dal 31/10/2025:

Art. 7. - (Competenza del giudice di pace)

Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore euro trentamila, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi euro cinquantamila.

Comma abrogato.

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini;

2) per le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell’articolo 71-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice civile;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.

3-ter) per le cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze nelle costruzioni;

3-quater) per le cause relative alle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Se-zione VII del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice;

3-quinquies) per le cause in materia di stillicidio e di acque di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del codice civile;

3-sexies) per le cause in materia di occupazione e di invenzione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile;

3-septies) per le cause in materia di specificazione, unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II del codice civile;

3-octies) per le cause in materia di enfiteusi di cui al libro terzo, titolo IV del codice civile;

3-novies) per le cause in materia di esercizio delle servitù prediali;

3-decies) per le cause di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile;

3-undecies) per le cause in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa, di cui al libro terzo, titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile;

4) Numero abrogato.

Il giudice di pace è altresì competente, purché il valore della controversia, da determinarsi a norma dell’articolo 15, non sia superiore a trentamila euro:

1) per le cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari;

2) per le cause in materia di riordinamento della proprietà rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II del codice civile;

3) per le cause in materia di accessione;

4) per le cause in materia di superficie.

Quando una causa di competenza del giudice di pace a norma dei commi terzo, numeri da 3-ter) a 3-undecies), e quarto è proposta, contro la stessa parte, congiuntamente ad un’altra causa di competenza del tribunale, le relative domande, anche in assenza di altre ragioni di connessione, sono proposte innanzi al tribunale affinché siano decise nello stesso processo.

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