Articolo sostituito dall'art. 19, della L. 14/07/1950, n. 581; modificato dall'art. 23, della L. 26/11/1990, n. 353 e, successivamente, sostituito dall’art. 3, comma 13, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149.

Ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la modifica ha effetto a decorrere dal 28/02/2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28/02/2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

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