N895 | Bollettino di Legislazione Tecnica
La Sent. Corte Cost. 16/05/2008, n. 144 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 del presente Codice di procedura civile.

La Sent. Corte Cost. 28/01/2010, n. 26 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui, escludendo l’applicazione dell’art. 669-quinquies del presente Codice di procedura civile ai provvedimenti di cui all’art. 696 del presente Codice di procedura civile, impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito.

In seguito, la Sent. Corte Cost. 10/11/2023, n. 202 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non consente di proporre il reclamo, previsto dall’art. 669-terdecies del presente Codice di procedura civile, avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all’art. 696-bis del presente Codice di procedura civile.

Dalla redazione