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D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149

Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 24/02/2023, n. 13 (L. 21/04/2023, n. 41)
- D.L. 29/12/2022, n. 198 (L. 24/02/2023, n. 14)
- L. 29/12/2022, n. 197
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l’articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata;

Visti il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante approvazione del testo del codice civile e il regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie;

Visti il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante approvazione del codice di procedura civile, e il

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Art. 1 - Modifiche al codice civile

1. Al Libro I, Titolo VI, Capo IV, articolo 145, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole «per quanto opportuno» sono soppresse e le parole «il sedicesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni dodici o anche di età inferiore ove capaci di discernimento»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente da uno o entrambi i coniugi, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all’interesse dei figli e alle esigenze dell’unità e della vita della famiglia»;

c) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «In caso di inadempimento all’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall’articolo 143, il giudice, su istanza di chiunque vi ha interesse, provvede ai sensi dell’articolo 316-bis.».

2. Al Libro I, Titolo VI, Capo V, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 156, il quarto, quinto e sesto comma sono abrogati;

b) all’articolo 158, il secondo comma è abrogato.

3. Al Libro I, Titolo VII, Capo IV, articolo 250, del codice civile, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell’altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente il quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto l’ascolto del minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice adotta i provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell’articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell’articolo 262.».

4. Al Libro I, Titolo IX, Capo I, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3

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Art. 2 - Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

1. Al Capo I, Sezione I, delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 38:

1) al primo comma, secondo periodo, le parole «o dell’articolo 710 del codice di procedura civile e dell’articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898» sono sostituite dalle seguenti: «procedimento per la modifica delle condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del minore»;

2) al secondo comma, primo periodo, le parole «previsto dall’articolo 709-ter del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «per l’irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze o violazioni,» e, al secondo periodo, le parole «previsto dall’a

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Capo II - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie
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Art. 3 - Modifiche al codice di procedura civile

1. Al Libro I, Titolo I, Capo I, Sezione I, articolo 7, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma la parola «cinquemila» è sostituita dalla seguente: «diecimila»;

b) al secondo comma, la parola «ventimila» è sostituita dalla seguente: «venticinquemila».

2. Al Libro I, Titolo I, Capo I, Sezione V, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Art. 37 (Difetto di giurisdizione). - Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo o dei giudici speciali è rilevato anche d’ufficio nel giudizio di primo grado. Nei giudizi di impugnazione può essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo, ma l’attore non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui adito.»;

b) all’articolo 40, al terzo comma, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «In caso di connessione ai sensi degli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 tra causa sottoposta al rito semplificato di cognizione e causa sottoposta a rito speciale diverso da quello previsto dal primo periodo, le cause debbono essere trattate e decise con il rito semplificato di cognizione.».

3. Al Libro I, Titolo I, Capo I, Sezione VI, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 47:

1) il terzo comma è sostituito dal seguente: «La parte che propone l’istanza deve depositare il ricorso, con i documenti necessari, nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notificazione alle altre parti.»;

2) al quarto comma le parole «, il quale dispone la rimessione del fascicolo di ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione» sono soppresse;

3) al quinto comma le parole «nella cancelleria della Corte» sono sostituite dalle seguenti: «alla Corte»;

b) all’articolo 48, al primo comma, le parole «presentata l’istanza al cancelliere a norma dell’articolo precedente o dalla pronuncia dell’ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «depositata innanzi al giudice davanti al quale pende la causa, a cura della parte, copia del ricorso notificato o è pronunciata l’ordinanza»;

c) all’articolo 49, il primo comma è abrogato e, al secondo comma, le parole «Con la ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «L’ordinanza con cui» e dopo la parola «competenza» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

4. Al Libro I, Titolo I, Capo I, Sezione VI-bis, articolo 50-bis, primo comma, del codice di procedura civile, i numeri 5) e 6) sono soppressi.

5. Al Libro I, Titolo III, Capo I, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 78, il terzo ed il quarto comma sono soppressi;

b) all’articolo 80, il terzo comma è soppresso.

6. Al Libro I, Titolo III, Capo IV, del codice di procedura civile, all’articolo 96, dopo il terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000.».

7. Al Libro I, Titolo IV, del codice di procedura civile, all’articolo 101, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.».

8. Al Libro I, Titolo V, del codice di procedura civile, all’articolo 118, dopo le parole «Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice» sono inserite le seguenti: «la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e».

9. Al Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione I, del codice di procedura civile, all’articolo 121 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico.»;

b) alla rubrica, dopo le parole «Libertà di forme.» sono aggiunte le seguenti: «Chiarezza e sinteticità degli atti».

10. Al Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 127, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte.»;

b) dopo l’articolo 127 sono inseriti i seguenti:

«Art. 127-bis (Udienza mediante collegamenti audiovisivi). – Lo svolgimento dell’udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.

Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell’udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l’udienza si svolga in presenza. Il giudice, tenuto conto dell’utilità e dell’importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi in udienza, provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l’udienza si svolga alla presenza delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare in presenza.

Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al secondo comma possono essere abbreviati.

Art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza). - L’udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l’udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.

Con il provvedimento con cui sostituisce l’udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.

Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all’udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo.

Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.».

11. Al Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione IV, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 136, al terzo comma, le parole «viene trasmesso a mezzo telefax, o» sono soppresse;

b) all’articolo 137:

1) al secondo comma, dopo le parole «L’ufficiale giudiziario» sono inserite le seguenti: «o l’avvocato»;

2) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:

«L’avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge.

L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell’avvocato se quest’ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l’avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione.»;

c) all’articolo 139, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l’identità, e dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata.»;

d) all’articolo 147, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari.

Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest’ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.»

e) all’articolo 149-bis:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: «L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

2) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «certificata eseguita dall’ufficiale giudiziario».

12. Al Libro II, Titolo I, Capo I, Sezione I, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 163, al terzo comma:

1) dopo il numero 3) è inserito il seguente «3-bis) l’indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento;»;

2) al numero 4, dopo le parole «l’esposizione» sono inserite le seguenti: «in modo chiaro e specifico»;

3) il numero 7) è sostituito dal seguente: «7) l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; l’invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’articolo 166 e a comparire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’articolo 168-bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.»;

b) all’articolo 163-bis:

1) al primo comma, la parola «novanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;

2) il secondo comma è abrogato;

3) al terzo comma è inserito, in fine, il seguente periodo: «In questo caso i termini di cui all’articolo 171-ter decorrono dall’udienza così fissata.»;

c) all’articolo 164, al sesto comma, le parole «dell’articolo 183» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 171-bis»;

d) all’articolo 165, il primo comma è sostituito dal seguente: «L’attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando la nota d’iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l’originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale o indicare l’indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica.»;

e) all’articolo 166, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione depositando la comparsa di cui all’articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.»;

f) all’articolo 167, dopo le parole «Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione» sono inserite le seguenti: «in modo chiaro e specifico»;

g) all’articolo 168-bis:

1) al primo comma, le parole «, con decreto scritto in calce della nota d’iscrizione a ruolo,» sono soppresse;

2) al terzo comma, il segno di interpunzione «,» è sostituito con la parola «e» e le parole «e gli trasmette il fascicolo» sono soppresse;

3) il quinto comma è abrogato;

h) all’articolo 171:

1) al secondo comma le parole «fino alla prima udienza,» sono soppresse;

2) al terzo comma, le parole «neppure in tale udienza» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di cui all’articolo 166»;

i) dopo l’articolo 171 sono inseriti i seguenti:

«Art. 171-bis (Verifiche preliminari). - Scaduto il termine di cui all’articolo 166, il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d’ufficio la regolarità del contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292, e indica alle parti le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all’articolo 171-ter.

Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall’articolo 171-ter.

Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall’articolo 171-ter.

Il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria.

Art. 171-ter (Memorie integrative). - Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:

1) almeno quaranta giorni prima dell’udienza di cui all’articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l’attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l’esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;

2) almeno venti giorni prima dell’udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;

3) almeno dieci giorni prima dell’udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.».

13. Al Libro II, Titolo I, Capo II, Sezione II, del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 182, al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.»;

b) l’articolo 183 è sostituito dal seguente:

«Art. 183 (Prima comparizione delle parti e trattazione della causa). - All’udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione le parti devono comparire personalmente. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi dell’articolo 116, secondo comma.

Salva l’applicazione dell’articolo 187, il giudice, se autorizza l’attore a chiamare in causa un terzo, fissa una nuova udienza a norma dell’articolo 269, terzo comma.

Il giudice interroga liberamente le parti, richiedendo, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e tenta la conciliazione a norma dell’articolo 185.

Se non provvede ai sensi del secondo comma il giudice provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, predispone, con ordinanza, il calendario delle udienze successive sino a quella di rimessione della causa in decisione, indicando gli incombenti che verranno espletati in ciascuna di esse. L’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova ammessi è fissata entro novanta giorni. Se l’ordinanza di cui al primo periodo è emanata fuori udienza, deve essere pronunciata entro trenta giorni.

Se con l’ordinanza di cui al quarto comma vengono disposti d’ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi, nonché depositare memoria di replica nell’ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere a norma del quarto comma ultimo periodo.»;

c) l’articolo 183-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 183-bis (Passaggio dal rito ordinario al rito semplificato di cognizione). - All’udienza di trattazione il giudice, valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria e sentite le parti, se rileva che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato e si applica il comma quinto dell’articolo 281-duodecies.»;

d) dopo l’articolo 183-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 183-ter (Ordinanza di accoglimento della domanda). - Nelle controversie di competenza del tribunale aventi ad oggetto diritti disponibili il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado può pronunciare ordinanza di accoglimento della domanda quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate.

In caso di pluralità di domande l’ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per tutte.

L’ordinanza di accoglimento è provvisoriamente esecutiva, è reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell’articolo 2909 del codice civile, né la sua autorità può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite.

L’ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile.

In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue innanzi a un magistrato diverso da quello che ha emesso l’ordinanza reclamata.

Art. 183-quater (Ordinanza di rigetto della domanda). – Nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili, il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado, all’esito dell’udienza di cui all’articolo 183, può pronunciare ordinanza di rigetto della domanda quando questa è manifestamente infondata, ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito di cui all’articolo 163, terzo comma, n. 3), e la nullità non è stata sanata o se, emesso l’ordine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, persiste la mancanza dell’esposizione dei fatti di cui al numero 4), terzo comma del predetto articolo 163. In caso di pluralità di domande l’ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrano per tutte.

L’ordinanza che accoglie l’istanza di cui al primo comma è reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell’articolo 2909 del codice civile, né la sua autorità può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite.

L’ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile.

In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue davanti a un magistrato diverso da quello che ha emesso l’ordinanza reclamata.»;

e) l’articolo 184 è abrogato;

f) all’articolo 185, al secondo comma, dopo le parole «il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell’istruzione» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto del calendario del processo»;

g) all’articolo 185-bis, al primo comma, le parole «alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al momento in cui fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione»;

h) all’articolo 187, al quarto comma, la parola «ottavo» è sostituita dalla seguente: «quarto»;

i) l’articolo 188 è sostituito dal seguente:

«Art. 188 (Attività istruttoria del giudice). - Il giudice istruttore, nel rispetto del calendario del processo, provvede all’assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l’istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell’articolo 189 o dell’articolo 275-bis.»;

l) l’articolo 189 è sostituito dal seguente:

«Art. 189 (Rimessione al collegio). - Il giudice istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi dell’articolo 187 o dell’articolo 188, fissa davanti a sé l’udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione e assegna alle parti, salvo che queste vi rinuncino, i seguenti termini perentori:

1) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni che le parti intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell’articolo 171-ter. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dell’articolo 187, secondo e terzo comma.

2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;

3) un termine non superiore a quindici giorni prima dell’udienza per il deposito delle memorie di replica.

La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell’articolo 187, secondo e terzo comma. All’udienza fissata ai sensi del primo comma la causa è rimessa al collegio per la decisione.»;

m) l’articolo 190 è abrogato;

n) all’articolo 191, le parole «dell’articolo 183, settimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 183, quarto comma».

14. Al Libro II, Titolo I, Capo II, Sezione III, Paragrafo 1, del codice di procedura civile, all’articolo 193, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «In luogo della fissazione dell’udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall’articolo 195, terzo comma.».

15. Al Libro II, Titolo I, Capo II, Sezione III, Paragrafo 3, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 210, dopo il terzo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Se la parte non adempie senza giustificato motivo all’ordine di esibizione, il giudice la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e può da questo comportamento desumere argomenti di prova a norma dell’articolo 116, secondo comma.

Se non adempie il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.»;

b) all’articolo 213, dopo il primo comma è aggiunto, in fine, il seguente: «L’amministrazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al primo comma trasmette le informazioni richieste o comunica le ragioni del diniego.».

16. Al Libro II, Titolo I, Capo II, Sezione III, Paragrafo 5, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 225:

1) al primo comma, le parole «sempre il collegio» sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale in composizione monocratica»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice può trattenere la causa in decisione sulla querela indipendentemente dal merito. In tal caso, su istanza di parte, può disporre che la trattazione della causa continui relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato.»;

b) all’articolo 226:

1) al primo, la parola «collegio» è sostituita dalla seguente: «tribunale»;

2) al secondo comma, la parola «collegio» è sostituita dalla seguente: «tribunale» e le parole «di cui all’articolo 480» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 537».

17. Al Libro II, Titolo I, Capo II, Sezione IV, Paragrafo 1, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 267:

1) al primo comma, sono soppresse le parole: «presentando in udienza o», le parole «in cancelleria» e le parole «le copie per le altre parti,»;

2) al secondo comma, le parole «, se la costituzione del terzo non è avvenuta in udienza» sono soppresse.

b) all’articolo 268, le parole «a che non vengano precisate le conclusioni» sono sostituite dalle seguenti: «al momento in cui il giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione»;

c) all’articolo 269:

1) al secondo comma, secondo periodo, le parole «entro cinque giorni dalla richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine previsto dall’articolo 171-bis»;

2) al terzo comma, primo periodo, le parole «nella prima udienza» sono sostituite dalle seguenti: «nella memoria di cui all’articolo 171-ter, primo comma, numero 1»;

3) al quinto comma, le parole «ricollegate alla prima udienza di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell’articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo» sono sostituite dalle seguenti: «maturate anteriormente alla chiamata in causa del terzo e i termini indicati dall’articolo 171-ter decorrono nuovamente rispetto all’udienza fissata per la citazione del terzo»;

d) all’articolo 271, il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: «Al terzo si applicano, con riferimento all’udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166, 167, primo comma e 171-ter.».

18. Al Libro II, Titolo I, Capo III, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 275 è sostituito dal seguente:

«Art. 275 (Decisione del collegio). - Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata entro sessanta giorni dall’udienza di cui all’articolo 189.

Ciascuna delle parti, con la nota di precisazione delle conclusioni, può chiedere al presidente del tribunale che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, resta fermo il rispetto dei termini indicati nell’articolo 189 per il deposito delle sole comparse conclusionali.

Il presidente provvede sulla richiesta revocando l’udienza di cui all’articolo 189 e fissando con decreto la data dell’udienza di discussione davanti al collegio, da tenersi entro sessanta giorni.

Nell’udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione e la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.»

b) dopo l’articolo 275, è inserito il seguente:

«Art. 275-bis (Decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio). - Il giudice istruttore, quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di discussione orale, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine, anteriore all’udienza, non superiore a trenta giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per note conclusionali.

All’udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa e il presidente ammette le parti alla discussione. All’esito della discussione il collegio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del presidente del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Se non provvede ai sensi del secondo comma, il collegio deposita la sentenza nei successivi sessanta giorni.».

19. Al Libro II, Titolo I, Capo III-bis, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 281-quinquies è sostituito dal seguente:

«Art. 281-quinquies (Decisione a seguito di trattazione scritta o mista). - Quando la causa è matura per la decisione il giudice fissa davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all’articolo 189. All’udienza trattiene la causa in decisione e la sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi.

Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio dei soli scritti difensivi a norma dell’articolo 189 numeri 1) e 2), fissa l’udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e la sentenza è depositata entro trenta giorni.»;

b) all’articolo 281-sexies, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni.».

20. Al Libro II, Titolo I, Capo III-ter, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 281-septies è sostituito dal seguente:

«Art. 281-septies (Rimessione della causa al giudice monocratico). - Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, pronuncia ordinanza non impugnabile con cui rimette la causa davanti al giudice istruttore perché decida la causa quale giudice monocratico. La sentenza è depositata entro i successivi trenta giorni.»;

b) all’articolo 281-octies:

1) al primo comma, le parole «provvede a norma degli articoli 187, 188 e 189» sono sostituite dalle seguenti: «rimette la causa al collegio per la decisione, con ordinanza comunicata alle parti»;

2) dopo il primo comma è aggiunto, infine, il seguente: «Entro dieci giorni dalla comunicazione, ciascuna parte può chiedere la fissazione dell’udienza di discussione davanti al collegio, e in questo caso il giudice istruttore procede ai sensi dell’articolo 275-bis.»;

c) all’articolo 281-novies, dopo il primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «Alle cause riunite si applica il rito previsto per la causa in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e restano ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in ciascun procedimento prima della riunione.».

21. Al Libro II, Titolo I, del codice di procedura civile, dopo il Capo III-ter, è inserito il seguente:

«CAPO III-quater Del procedimento semplificato di cognizione

Art. 281-decies (Ambito di applicazione). - Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un’istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato.

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica la domanda può sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato.

Art. 281-undecies (Forma della domanda e costituzione delle parti). - La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163.

Il giudice, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell’attore. Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell’udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all’estero.

Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa d

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Art. 4 - Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

1. Dopo il Titolo II, Capo I, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie è inserito il seguente:

«Capo I-bis - Dei mediatori familiari

Art. 12-bis (Dei mediatori familiari). - Presso ogni tribunale è istituito un elenco di mediatori familiari.

Art. 12-ter (Formazione e revisione dell’elenco). - L’elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell’elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che esercita la propria attività nel circondario del tribunale.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

L’elenco è permanente. Ogni quattro anni il comitato provvede alla sua revisione per eliminare coloro per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell’articolo 12-quater o è sorto un impedimento a esercitare l’ufficio.

Si applicano gli articoli 19, 20 e 21, in quanto compatibili.

Art. 12-quater (Iscrizione nell’elenco). - Possono chiedere l’iscrizione nell’elenco coloro che sono iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell’elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e sono di condotta morale specchiata.

Sulle domande di iscrizione decide il comitato previsto dall’articolo 12-ter. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell’articolo 5.

Art. 12-quinquies (Domande di iscrizione). - Coloro che aspirano all’iscrizione nell’elenco devono presentare domanda al presidente del tribunale, corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell’atto di nascita;

2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;

3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;

4) attestazione rilasciata dall’associazione professionale ai sensi dell’articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

5) i titoli e i documenti che l’aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza.

Il presidente procede ai sensi dell’articolo 17.

Art. 12-sexies (Disciplina dell’attività di mediatore). - L’attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili sono regolate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.».

2. Al Titolo II, Capo II, Sezione I, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13, dopo il terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell’albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l’iscrizione all’albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco nazionale di cui all’articolo 24-bis.»

b) all’articolo 15:

1) al primo comma, le parole «sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia» sono sostituite dalle seguenti: «rispettano i requisiti determinati con il decreto di cui all’articolo 13, quarto comma»;

2) la rubrica è sostituita dalle seguenti parole: «Iscrizione e permanenza nell’albo»;

3) dopo il quinto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«Con il decreto di cui all’articolo 13, quarto comma, sono stabiliti, per ciascuna categoria, i requisiti per l’iscrizione, gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell’iscrizione, nonché le modalità per la verifica del loro assolvimento.

Con lo stesso decreto sono stabiliti altresì i casi di sospensione volontaria dall’albo.»;

c) all’articolo 16:

1) al secondo comma, al numero 5, il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente:

«;» e dopo il numero 5, è inserito il seguente: «5-bis. gli ulteriori documenti richiesti ai sensi del decreto ministeriale di cui all’articolo 13, quarto comma.»;

2) dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente: «La domanda contiene altresì il consenso dell’interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione, prestato in conformità alla normativa dettata in materia di protezione dei dati personali, anche ai fini della pubblicazione di cui agli articoli 23, secondo comma, e 24-bis.»;

d) all’articolo 18:

1) al primo comma, le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

2) dopo il primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Contro il provvedimento di esclusione adottato dal comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto dall’articolo 5.»;

e) all’articolo 22:

1) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I giudici presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono conferire l’incarico ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto.»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice può conferire, con provvedimento motivato, un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo. Il provvedimento è comunicato al presidente del tribunale.»;

3) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L’incarico ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo è conferito con provvedimento motivato da comunicare al presidente della corte di appello.»

f) l’articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi). - Il presidente del tribunale e il presidente della corte di appello vigilano affinché, senza danno per l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell’albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dal rispettivo ufficio, e garantiscono che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

Per l’attuazione di tale vigilanza gli incarichi affidati e i compensi liquidati dal giudice agli iscritti nell’albo sono annotati nei sistemi informatici regolamentati secondo le regole tecniche per l’adozione nel processo civile delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Gli incarichi e i compensi sono altresì pubblicati sul sito dell’ufficio giudiziario.».

g) dopo l’articolo 24 è inserito il seguente:

«Art. 24-bis (Elenco nazionale dei consulenti tecnici). - Presso il Ministero della giustizia è is

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Capo III - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
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Art. 5 - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale

1. Al codice penale, articolo 371-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Nelle ipotesi previste dall’

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Art. 6 - Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

1. All’articolo 64-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazi

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Capo IV - Ulteriori interventi e modifiche alle leggi speciali
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Sezione I - Modifiche in materia di Mediazione, Negoziazione assistita e Arbitrato
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Art. 7 - Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 2, dopo le parole «procedure di reclamo» sono inserite le seguenti: «e di conciliazione»;

b) all’articolo 3:

1) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8»;

2) al comma 2, dopo le parole «ne assicurano l’imparzialità» sono inserite le seguenti: «, l’indipendenza»;

3) al comma 4, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nel rispetto dell’articolo 8-bis»;

c) all’articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. La competenza dell’organismo è derogabile su accordo delle parti. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito.»;

2) al comma 2, le parole «L’istanza» sono sostituite dalle seguenti: «La domanda di mediazione»;

3) al comma 3 le parole «articolo 5, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 5, comma 2»;

d) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Condizione di procedibilità e rapporti con il processo). - 1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.

2. Nelle controversie di cui al comma 1 l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.

3. Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste:

b) dall’articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) dall’articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

d) dall’articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

4. Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo di conciliazione.

5. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

6. Il comma 1 e l’articolo 5-quater non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;

f) nei procedimenti in camera di consiglio;

g) nell’azione civile esercitata nel processo penale;

h) nell’azione inibitoria di cui all’articolo 37 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.»;

e) dopo l’articolo 5 sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-bis (Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo). - 1. Quando l’azione di cui all’articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.

Art. 5-ter (Legittimazione in mediazione dell’amministratore di condominio). - 1. L’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi.

Il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.

Art. 5-quater (Mediazione demandata dal giudice). - 1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6.

2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l’articolo 5, commi 4, 5 e 6.

3. All’udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.

Art. 5-quinquies (Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione). - 1. Il mag

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Art. 8 - Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20
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Art. 9 - Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162

1. Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica del Capo II, le parole «uno o più» sono soppresse;

b) dopo il Capo II, è inserita la seguente Sezione:

«Sezione I - Della procedura di negoziazione assistita»;

c) all’articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «uno o più» sono soppresse;

2) al comma 2, lettera b) le parole «o vertere in materia di lavoro» sono soppresse;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La convenzione di negoziazione può inoltre precisare, nei limiti previsti dal presente capo:

a) la possibilità di acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia;

b) la possibilità di acquisire dichiarazioni della controparte sulla verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste;

c) la possibilità di svolgere la negoziazione con modalità telematiche;

d) la possibilità di svolgere gli incontri con collegamenti audiovisivi a distanza.»

4) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Salvo diverso accordo, la convenzione di negoziazione assistita è conclusa mediante utilizzo del modello elaborato dal Consiglio nazionale forense in conformità alle disposizioni del presente capo.»;

5) alla rubrica, le parole «uno o più» sono soppresse;

d) dopo l’articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis (Negoziazione assistita in modalità telematica). -

1. Quando la negoziazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento, ivi compreso l’accordo conclusivo, è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di negoziazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere di partecipare da remoto o in presenza.

3. Non può essere svolta con modalità telematiche né con collegamenti audiovisivi da remoto l’acquisizione delle dichiarazioni del terzo di cui all’articolo 4-bis.

4. Quando l’accordo di negoziazione è contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalità analogica, tale sottoscrizione è certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’

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Art. 10 - Omissis

 

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Sezione II - Modifiche in materia di processo civile telematico
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Art. 11 - Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifica

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Art. 12 - Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53

1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3-bis:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l’indirizzo individuato ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

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Art. 13 - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 18-bis, le parole «Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dall’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

b) all’articolo 30, dopo le parole «La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione

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Art. 14 - Modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 33, quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rapporto contiene i dati identificativi d

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Sezione III - Modifiche in materia di processo di primo grado e consulenti tecnici d’ufficio
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Art. 15 - Modifiche alle leggi speciali conseguenti all’introduzione del rito semplificato e alla riduzione dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale

1. - 2. Omissis

3. Al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) Rito semplificato di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del capo III-quater del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile.»;

b) all’articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «non si applicano i commi secondo e terzo dell’articolo 702-ter del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «non si applica il comma primo dell’articolo 281-duodecies del codice di procedura civile.»;

2) al comma 2, le parole «con il decreto di cui all’articolo 702-bis, terzo comma, del codice di procedura civile» sono soppresse;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Fermo quanto previsto dal comma 1, quando è competente la corte di appello in primo grado il presidente nomina l’istruttore a norma dell’articolo 349-bis del codice di procedura civile e il procedimento è regolato dagli articoli 281-undecies e 281-duodecies del codice di procedura civile.

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Art. 16 - Modifiche alle leggi speciali in materia di albi dei consulenti tecnici d’ufficio esercenti le professioni sanitarie

1. Al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla

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Sezione IV - Modifiche in materia di impugnazioni
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Art. 17 - Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 18 - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
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Art. 19 - Modifiche al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

1. All’articolo 1, comma 1, secondo periodo, delle norme di attuazione, di cui all’allegato 2 del

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Art. 20 - Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
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Sezione V - Ulteriori interventi in materia di volontaria giurisdizione e processo esecutivo
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Art. 21 - Attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione

1. Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante.

2. Il notaio può farsi assistere

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Art. 22 - Modifiche alla legge 16 febbraio 1913, n. 89
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Art. 23 - Omissis

 

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Art. 24 - Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150

1. Al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le controversie aventi ad oggetto l’opposizione al diniego di riabilitazione di cui all’articolo 17, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero al decreto o all’atto di riabilitazione ai sensi del comma 4 del medesimo articolo sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego di riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto o dell’atto di riabilitazione effettuata ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge n. 108 del 1996, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.»;

b) all’articolo 30, al comma 1, le parole «dal rito sommario di cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal rito semplificato di cognizione»;

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Art. 25 - Omissis

 

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Art. 26 - Ulteriori disposizioni in materia di esecuzione forzata

«Art. 212 (Titolo esecutivo). - 1. Le decisioni definitive di condanna, l’ordinanza esecutiva emessa ai sensi dell’articolo 132, comma 3, e i provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 134, comma 4, formati in copia attestata conforme all’originale, valgono come titolo per l’esecuzione forzata per la parte a favore della quale è stato pronunciato il provvedimento o per i suoi successori.

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Sezione VI - Modifiche relative al procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie
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Art. 27 - Art. 28 Omissis

 

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Art. 29 - Altre modifiche alle leggi speciali in materia di persone, minorenni e famiglie

1. Omissis

2. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, l’articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Art. 31 (Scelta della legge applicabile al divorzio e

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Sezione VII - Modifiche in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
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Art. 30 - Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 43, primo comma, la lettera c) è soppressa;

b) l’articolo 49 è sostituito dal seguente:

«Art. 49 (Costituzione e giurisdizione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie). - In ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello è costituito un tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, il quale si articola in una sezione distrettuale e in una o più sezioni circondariali.

La sezione distrettuale ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello o di sezione di corte di appello e ha giurisdizione su tutto il territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello, nei limiti di competenza determinati dalla legge.

La sezione circondariale è costituita in ogni sede di tribunale ordinario del distretto di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello in cui ha sede il tribunale e ha giurisdizione su tutto il territorio del circondario.»;

c) l’articolo 50 è sostituito dal seguente:

«Art. 50 (Composizione dell’ufficio del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie). - Il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è diretto dal presidente e ad esso sono addetti più giudici, dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite al tribunale.

Nei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie ai quali sono addetti più di dieci giudici possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci.

I giudici addetti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie esercitano le relative funzioni in via esclusiva e ad essi non si applica il limite di permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Essi possono svolgere funzioni presso la sezione distrettuale e presso una o più sezioni circondariali del medesimo tribunale, anche per singoli procedimenti, secondo criteri determinati dalle tabelle previste dall’articolo 7-bis. Quando il magistrato

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Art. 31 - Art. 34 - Omissis

 

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Capo V - Diposizioni transitorie, finanziarie e finali
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Sezione I - Disposizioni in materia di processo civile
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Art. 35 - Disciplina transitoria

N1 N6

1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall’articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° g

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Art. 36 - Disposizioni transitorie delle modifiche al codice penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

1. Le disposizioni di cui all’articolo 5 si applicano a decorrere dal 28 febbraio 2023

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Art. 37 - Abrogazioni

1. Sono abrogati, in particolare:

a) l’articolo 6

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Art. 38 - Omissis

 

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Art. 39 - Elenco nazionale dei consulenti tecnici

1. La formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco di cui all’articolo 24-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedur

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Art. 40 - Monitoraggio dei dati contenuti nei rapporti riepilogativi

1. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e i rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzio

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Sezione II - Disposizioni in materia di mediazione e negoziazione assistita
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Art. 41 - Disposizioni transitorie delle modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, e di cui all’articolo 7, comma 1, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. N5

2. Gli organismi di mediazione iscritti nel registro di cui all’

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Art. 42 - Monitoraggio dei casi di tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

1. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia, alla luce delle risultanze statistiche, veri

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Art. 43 - Monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa

1. Il Ministero della giustizia provvede annualmente al monitoraggio del rispetto delle previsioni di spesa relative alle disposizioni di cui agli arti

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Art. 44 - Norma di coordinamento
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Sezione III - Disposizioni in materia di istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
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Art. 45 - Organico del tribunale e della procura per le persone, per i minorenni e per le famiglie

1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura dei tribu

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9198392 10144091
Art. 46 - Magistrati e personale amministrativo in servizio

1. Una volta istituite le piante organiche del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e della relativa procura, i magistrati assegnati ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni entrano di diritto a far parte dell’organico del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie istituiti presso le medesime sedi, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze.

2. I magistrati assegnati alle corti di appello che svolgono, anche in via non esclusiva, funzioni nelle materie attribuite alla competenza del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

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9198392 10144092
Art. 47 - Magistrati titolari di funzioni dirigenziali

1. I magistrati che alla data del 31 dicembre 2024 sono titolari delle funzioni di presidente del tribunale per i minorenni e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sono assegnati, rispettivamente, quali presidenti dei tribunali per le persone, per i minorenni

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Art. 48 - Personale di polizia giudiziaria

1. Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni è di diritto assegnato o applic

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Art. 49 - Disposizioni per la definizione dei procedimenti pendenti

1. Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data.

2. I procedimenti civili, penali e amministrativi pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di cui al comma 1 proseguono davanti alla sezione distrettua

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Sezione IV - Diposizioni di coordinamento, finanziarie e finali
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9198392 10144096
Art. 50 - Norma di coordinamento

1. A decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni di cui alla sezione VII del capo IV, le parole «tribunale per i minorenni», ovunque present

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Art. 51 - Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 57, 7, comma 1, lettera t), lettera a

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Art. 52 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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