Articolo sostituito dall'art. 38, della L. 14/07/1950, n. 581; dall'art. 55, della L. 26/11/1990, n. 353; modificato dall'art. 74, del D. Leg.vo 19/02/1998, n. 51; dall'art. 27, comma 1, della L. 12/11/2011, n. 183 e, successivamente, sostituito dall’art. 3, comma 26, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149.

Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la modifica si applica alle impugnazioni proposte successivamente al 28/02/2023.

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