N744 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Sezione aggiunta dall’art. 3, comma 33, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149.

Ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la disposizione aveva effetto a decorrere dal 28/02/2023 e si applicava ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28/02/2023 si applicavano le disposizioni anteriormente vigenti.

In seguito, la presente sezione è stata abrogata dall’art. 3, comma 6, del D. Leg.vo 31/10/2024, n. 164, così recitava:

“Sezione VI - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI

Art. 473-bis.67 - (Sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare)

La sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare può essere chiesta, nel caso previsto nell’articolo 174 del codice civile, dall’altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell’articolo 176 del codice civile, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.

Art. 473-bis.68 - (Procedimento)

La domanda per i provvedimenti previsti nell’articolo 473-bis.67 si propone con ricorso.

Il presidente del tribunale fissa con decreto un giorno per la comparizione degli interessati davanti a sé o a un giudice da lui designato e stabilisce il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.

Dopo l’audizione delle parti, il presidente o il giudice designato assume le informazioni che crede opportune e quindi riferisce sulla domanda al tribunale, che decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.”

Dalla redazione