Articolo abrogato dalla L. del 26/11/1990 n. 353. L’articolo 702 così recitava: “Art. 702. - (Procedimento) - Nel caso che il provvedimento sia chiesto al pretore, si procede a norma degli articoli 689 e seguenti, in quanto applicabili.

Nel pronunciare il provvedimento il pretore deve in ogni caso fissare un termine perentorio entro il quale l’istante è tenuto a iniziare il giudizio di merito di cui all’articolo 700.”

Dalla redazione