Articolo abrogato dalla L. del 31/05/1995 n. 218 con decorrenza dal 31 dicembre 1996. L’articolo 798 così recitava: “Art. 798. - (Riesame del merito) - “Su domanda del convenuto la Corte di appello procede al riesame del merito della causa, quando la sentenza è stata pronunciata in contumacia, o quando ricorre alcuno dei casi indicati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 395.

In questi casi la corte, secondo i risultati della istruzione e della discussione, decide sul merito, oppure dichiara l’efficacia della sentenza straniera.”

Dalla redazione