Articolo abrogato dalla L. del 04/11/2010 n. 183. L’articolo 410-bis così recitava: “Art. 410-bis. - (Termine per l’espletamento del tentativo di conciliazione) - Il tentativo di conciliazione, anche se nelle forme previste dai contratti e accordi collettivi, deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell’articolo 412-bis.”

Dalla redazione