Articolo abrogato dalla L. del 26/11/1990 n. 353. L’articolo 683 così recitava: “Art. 683. - (Inefficacia del sequestro) - Il sequestro perde la sua efficacia se il sequestrante non osserva le disposizioni degli articoli 680 e 681, se l’istanza di convalida è rigettata con sentenza passata in giudicato, o se il giudizio sul merito si estingue per qualunque causa.

Il sequestro perde inoltre la sua efficacia se con sentenza passata in giudicato è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso.

In questi casi il giudice, su ricorso del sequestrato, dichiara con decreto l’inefficacia del sequestro e, quando occorre, ordina la cancellazione della trascrizione.”

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