Articolo inserito dall'art. 19, comma 1, del D.L. 12/09/2014, n. 132 (L. 10/11/2014, n. 162); modificato dall'art. 13, comma 1, del D.L. 27/06/2015, n. 83 (L. 06/08/2015, n. 132).

Ai sensi dell’art. 23, comma 9, del D.L. 27/06/2015, n. 83 (L. 06/08/2015, n. 132) la modifica si applicava anche ai procedimenti pendenti al 27/06/2015. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al D.L. 83/2015 si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita.

In seguito, il presente articolo è stato sostituito dall’art. 3, comma 36, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149.

Ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la modifica ha effetto a decorrere dal 28/02/2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28/02/2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

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