Articolo abrogato dalla L. del 11/08/1973 n. 533. L’articolo 450 così recitava: “Art. 450. - (Giudice d’appello) - L’appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi a controversie previste nell’articolo 429 deve essere proposto davanti alla sezione della corte d’appello che funziona come magistratura del lavoro, la quale è integrata da due consiglieri designati dal primo presidente in sostituzione degli esperti.

Anche quando il giudizio di primo grado si è svolto con rito ordinario, se la sentenza è impugnata perché il pretore o il tribunale ha ritenuto che il rapporto dedotto in giudizio non rientra fra quelli previsti nell’articolo 429, l’appello deve essere proposto alla sezione speciale e, se è proposto in forma incidentale davanti al giudice ordinario, questi, con ordinanza, rimette il processo alla sezione speciale.”

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