Articolo sostituito D.L. 27/06/2015, n. 83 (L. 06/08/2015, n. 132).

Ai sensi dell’art. 23, comma 9, del D.L. 27/06/2015, n. 83 (L. 06/08/2015, n. 132) la modifica si applica anche ai procedimenti pendenti al 27/06/2015. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al D.L. 83/2015 si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita.

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