Articolo modificato dall’art. 1, comma 47, della L. 20/05/2016, n. 76 e, successivamente, abrogato dall’art. 3, comma 49, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149.

Ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la modifica ha effetto a decorrere dal 28/02/2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28/02/2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

L’articolo così recitava:

“Art. 712. - (Forma della domanda)

La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio.

Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza del coniuge o del convivente di fatto, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell’interdicendo o dell’inabilitando.”

Dalla redazione