Articolo modificato dall'art. 2, comma 3, del D.L. 14/03/2005, n. 35 (L. 14/05/2005, n. 80); dall'art. 4, comma 1, del D.L. 03/05/2016, n. 59 (L. 30/06/2016, n. 119) e, successivamente, sostituito dall'art. 4, comma 2, dal D.L. 14/12/2018, n. 135 (L. 11/02/2019, n. 12).

Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.L. 135/2018, la modifica non si applicava alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 135/2018.

In seguito, il presente articolo è stato modificato dall'art. 18-quater, comma 1, del D.L. 30/12/2019, n. 162 (L. 28/02/2020, n. 8) e la modifica si applicava anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data del 01/03/2020 e, successivamente, sostituito dall’art. 3, comma 38, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149.

Ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la modifica ha effetto a decorrere dal 28/02/2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28/02/2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Dalla redazione