Testo dell’articolo 763 modificato dal D. Leg.vo 13/07/2017, n. 116, a decorrere dal 31/10/2025.

“Art. 763. - (Provvedimento di rimozione)

La rimozione dei sigilli è ordinata con decreto dal giudice di pace su istanza di alcuna delle persone indicate nell’articolo 753 numeri 1, 2 e 4.

Nei casi previsti nell’articolo 754 può essere ordinata anche d’ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai numeri 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall’inventario.

L’istanza e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione.”

Dalla redazione