Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 02/02/2006 n. 40. L’articolo 837 così recitava: “Art. 837. - (Deliberazione del lodo) - Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale, anche videotelefonica, salvo che le parti abbiano deliberato diversamente, ed è quindi redatto per iscritto.”

Dalla redazione