Articolo abrogato dalla L. del 11/08/1973 n. 533. L’articolo 451 così recitava: “Art. 451. - (Cambiamento del rito in appello) - La sezione della corte di cui all’articolo precedente, se ritiene che il procedimento in primo grado non si è svolto secondo il rito prescritto, provvede, quando occorre, a norma degli articoli 445 e 446.”

Dalla redazione