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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
I compensi del CTU nel processo civile
- Dino de Paolis
I compensi del CTU nel processo civile
I compensi del CTU nel processo civile
Manuale del Consulente Tecnico del Tribunale Civile
PREMESSAI compensi spettanti al Consulente tecnico d’ufficio del Giudice nei procedimenti civili (d’ora in avanti anche “CTU”) sono disciplinati dall’art 49 del D.P.R. 30/05/2002, n. 115, ai sensi del quale agli “ausiliari del magistrato” (come appunto il CTU) spettano: 1) l’onorario; 2) l’indennità di viaggio e di soggiorno; 3) il rimborso delle spese di viaggio e delle altre spese sostenute per l’adempimento dell’incarico. Si precisa che le “tariffe” applicabili a periti e CTU non sono inter |
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L’ONORARIO |
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Onorario fissoI casi in cui l’onorario è stabilito in misura fissa esulano in linea di massima dalle attività di nor |
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Onorario variabileSi riportano qui di seguito le tabelle allegate al D. Min. Giustizia 30/05/2002, relative alle attività che più frequentemente sono svolte dai professionisti tecnici; più avanti sono riportati alcuni esempi di calcolo. Nell’applicazione delle tabelle per g |
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Amministrazione e contabilitàArt. 2 R dell’allegato al D. Min. Giustizia 30/05/2002 Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato in base ai seguenti scaglioni. È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a Euro 145,12.
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Aziende, patrimoni, diritti industriali (art. 3 dell’allegato al D. Min. Giustizia 30/05/2002)Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patr |
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AvarieArt. 6 R dell’allegato al D. Min. Giustizia 30/05/2002 Per la perizia o la consulenza tecnica in materia avarie comuni N3, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato in base ai seguenti scaglioni. È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a Euro 145,12.
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Costruzioni, opere e impiantiArt. 11 R dell’allegato al D. Min. Giustizia 30/05/2002 Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato in base ai seguenti scaglioni. È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a Euro 145,12. |
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Verifiche, collaudi, rilievi e misureArt. 12 R dell’allegato al D. Min. Giustizia 30/05/2002 Spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di Euro 1 |
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Estimo edilizio e fondiarioArt. 13 R dell’allegato al D. Min. Giustizia 30/05/2002 Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato in base ai seguenti scaglioni. L’onorario così stabilito è ridotto: - alla metà, nel caso di stima sommaria; - di due terzi, nel caso di semplice giudizio di stima. È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a Euro 145,12.
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Cave, miniere e mineraliArt. 14 R dell’allegato al D. Min. Giustizia 30/05/2002 Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di cave e miniere, minerali, sostanze solide, liquide e gassose, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato in base ai seguenti scaglioni. È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a Euro 145,12.
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Aerei, navi e imbarcazioniArt. 15 R dell’allegato al |
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Infortunistica del trafficoArt. 17 R dell’allegato al D. Min. Giustizia 30/05/2002 Per la consulenza tecnica in materia di materia di infortunistica del traffico e della circolazione, spetta al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato in base ai seguenti scaglioni. È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a Euro 38,73.
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Armi ed esplosiviArt. 18 R dell’allegato al |
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Indagini biologicheArt. 25 R dell’allegat |
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Indagini chimiche e tossicologicheArtt. 27 R e 28 R, commi 1 e 2, dell’allegato al D. Min. Giustizia 30/05/2002 |
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Onorario a tempo (vacazioni)Nel caso in cui non sia possibile applicare i criteri indicati nelle tabelle - perché, ad esempio, si versi in fattispecie ad essi non riconducibili o perché il valore della causa sia indeterminabile N5 - gli onorari del CTU o del perito vengono commisurati in base al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell’incarico. In realtà, secondo la giurisprudenza, gli onorari possono essere determinati “a vacazione” e non in forza del criterio tabellare, sia quando manchi una specifica disposizione applicabile tra quelle sopra illustrate, che quando - in relazione alla natura dell’incarico e al tipo di accertamento richie |
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Variazioni dell’onorario ed altri parametri per la sua determinazione |
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Maggiorazioni, riduzioni e incarico collegialeI criteri per la determinazione dell’onorario sopra descritti vengono applicati dal Giudice con alcuni correttivi. In particolare: - se il magistrato dichiara l’urgenza dell’adempimento con decreto motivato, gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati sino al 20% (art. 51 del D.P.R. 115/2002, comma 2); - per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, gli onorari possono essere aumentati sino al doppio (art. 52 del D.P.R. 115/2002, comma 1); - in caso di incarico collegiale il compenso è determinato sulla base di quello spettante al singolo tecnico, aumentato del 40% per ciascuno degli |
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Adeguamento periodico e altre riduzioni non operantiSecondo l’art. 54 del D.P.R. 115/2002, la misura degli onorari (fissi, variabili o a tempo) è adeguata periodicamente (ogni tre anni) in relazione al costo della vita, sulla base della variazione accertata dall’Istat dell’Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (cd. Indice “FOI”) verificatasi nel triennio precedente (vedi Indici Istat, costi di costruzione e tassi di interesse). L’adeguamento non è tuttavia automatico, ma necessita dell’emanazione di un decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Allo stato attuale, dal 2002 non è mai stato emanato nessun decreto per l’adeguamento dei compensi. |
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Pluralità di quesiti e/o di accertamentiL’art. 29 R dell’allegato al D. Min. Giustizia 30/05/2002 stabilisce che gli onorari, ove non diversamente stabilito, sono comprensivi della relazione sui risultati dell’incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti. |
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Riepilogo ed esempi di calcolo dell’onorarioSi riporta nella figura 3 uno schema grafico riepilogativo delle tre differenti modalità per la determinazione dell’onorario del perito o del CTU, ed a seguire alcuni esempi di calcolo con applicazione delle tabelle per scaglioni. A tale ultimo proposito si ribadisce quanto già chiarito, e cioè che ne |
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Esempio di calcolo 1 (costruzioni edilizie)Perizia o consulenza tecnica, avente ad oggetto una costruzione edilizia (art. 11 R dell’allegato al D. Min. Giustizia 30/05/2002) del valore stimato di Euro 200.000, senza applicazione di maggiorazioni.
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Esempio di calcolo 2 (costruzioni edilizie)Perizia o consulenza tecnica avente ad oggetto una costruzione edilizia (art. 11 R dell’allegato al D. Min. Giustizia 30/05/2002) del valore stimato di Euro 516.456,90, con applicazione di entrambe le maggiorazioni al massimo (onorario massimo applicabile).
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Esempio di calcolo 3 (estimo)Perizia o consulenza tecnica avente ad oggetto un estimo fondiario (art. 13 R dell’allegato al D. Min. Giustizia 30/05/2002) del valore stimato di Euro 315.000, con applicazione della sola maggiorazione per complessità, nella misura del 60%.
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Esempio di calcolo 4 (estimo)Perizia o consulenza tecnica avente ad oggetto un estimo fondiario (art. 13 R dell’allegato al D. Min. Giustizia 30/05/2002) del valore stimato di Euro 180.000, con applicazione della sola maggiorazione per urgenza.
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INDENNITÀ E RIMBORSI SPESE |
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Indennità di viaggio e di soggiornoCome già chiarito all’inizio, al professionista che si reca al di fuori del comune di residenza per svolgere il mandato assegnato dal Giudice, spetta l’indennità di viaggio e di soggiorno, componente del compenso che ha in sostanza una funzione di ristoro del maggior disagio sopportato dal CTU per dover svolgere l’incarico in un luogo distante dalla propria residenza. Ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 115/2002, per l’indennità di viaggio e di soggiorno si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali, ai cui fini l’incaricato è equiparato ad |
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Rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio e varieL’art. 55 del D.P.R. 115/2002 stabilisce che: - le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei; - le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato. Non sono in ogni caso escluse altre modalità di rimborso delle spese di viaggio - come, ad esempio, l’applicazione dei costi chilometrici di cui alle tabelle definite annualmente dall’ACI |
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Schema grafico riepilogativo indennità e rimborsiSi riporta in figura 4 uno schema grafico che riepiloga la quantificazione delle indennità e dei rimborsi spese spettanti al perito e al |
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO |
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L’istanza di liquidazioneIl CTU, contestualmente al deposito dell’elaborato in Cancelleria, consegna l’istanza di liquidazione del proprio compenso (onorario, in |
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Il decreto di pagamentoIl Giudice, dopo aver valutato la congruità della richiesta, o averla eventualmente ridotta, emette il decreto di pagamento, che ha validità per il consulente di titolo provvisoriamente esecutivo N15, e diviene d |
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Parte obbligata al pagamento e solidarietàIl decreto con il quale il Giudice liquida il compenso del CTU può contenere (ma non deve necessariamente contenere) l’indicazione della parte su cui grava il pagamento N17. L’eventuale indicazione, contenuta nel medesimo decreto, che pone il pagamento a carico di una o più parti, ha comu |
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Fatturazione e IVALa Circolare 19/02/1982, n. 9, del Ministero delle finanze chiarisce che periti e consulenti tecnici, incaricati dall’amministraz |
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I COMPENSI DELL’ESPERTO STIMATORE NEL PROCESSO ESECUTIVO |
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La figura dell’Esperto stimatoreCon la riforma del processo di esecuzione - iniziata ad opera del D.L. 14/03/2005, n. 35 (convertito in legge dalla L. 14/05/2005, n. 80) e completata con il |
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Compensi dell’Esperto stimatore - QuantificazioneL’Esperto stimatore è come detto un CTU, pertanto i suoi compensi seguono tutte le regole generali illustrate in questo contributo, insistendo in linea generale le attività di stima sulle tabelle di cui all’art. 13 dell’allegato al D. Min. Giustizia 30/05/2002, relativo alle attività di estimo edilizio e fondiario. È tuttavia evidente come i compiti dell’Esperto siano ben più ampi ed onerosi della semplice stima immobiliare. |
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Compensi dell’Esperto stimatore - LiquidazioneCome già evidenziato il citato comma 3 dell’art. 161 R delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile prevede che “prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima”. In sostanza la liquidazione del compenso si sposta in questi casi dalla consegna della relazione ad una data certamente successiva alla vendita, come accade anche per altre figure del processo esecutivo quali il delegato alla vendita ed il custode giudiziario. Infatti, all’atto della consegna della propria relazione peritale, il professionista non può conoscere il valore di realizzo del |
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