Ord. C. Cass. civ. 24/04/2024, n. 11091 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Ord. C. Cass. civ. 24/04/2024, n. 11091

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Professioni - Consulenza tecnica d'ufficio - Conclusioni difformi e inconciliabili rese dal medesimo consulente - Scelta del giudice - Obbligatorietà - Contenuto - Possibilità di limitarsi a prendere atto delle differenze e dei contrasti - Esclusione.

Qualora nel corso del giudizio venga nominato un consulente tecnico d'ufficio che depositi due consulenze recanti conclusioni tra loro difformi e inconciliabili il giudice può aderire a una delle conclusioni prospettate, o anche discostarsene o disporre un nuovo accertamento, ma non può limitarsi a prendere atto del contrasto, facendo ricadere sulla parte le lacune e le inefficienze dell'operato del proprio ausiliario così finendo per considerarlo non quale consulente d'ufficio ma quale tecnico di parte.

Dalla redazione